Accesso al regime della tassazione di gruppo

Una holding neocostituita può optare, in qualità di consolidante, assieme ad una società neo acquisita, per il regime della tassazione di gruppo, già a partire dal periodo d'imposta della sua costituzione, a condizione che la data di chiusura dell'esercizio sociale della società neo acquisita dalla holding coincida, anche a seguito di apposita modifica, con la data di chiusura dell'esercizio della società neocostituita/consolidante. Inoltre, in caso di riorganizzazione societaria, non si ritiene abusiva la realizzazione di un assetto partecipativo volto a garantire l'accesso delle società del gruppo al consolidato fiscale. Infine, va esclusa anche l'abusività della modifica della data di chiusura dell'esercizio sociale da parte di una società neo acquisita quando ciò avvenga al fine di allinearla alla data di chiusura dell'esercizio della società che ne ha acquisito il controllo per poter subito accedere al regime della tassazione di gruppo (Agenzia delle Entrate - Risoluzione 17 maggio 2018, n. 40/E).