Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 dicembre 2016, n. 25550

Spettacolo - Operatori di ripresa - Omesso versamento contributivo - Qualifica rivestita dai lavoratori - Attività in concreto svolta - Funzionalità, o meno, all'attività di spettacolo

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza del 16/3 - 11/4/2011 la Corte d'appello di Roma ha rigettato l'impugnazione della società TV Centro Marche s.p.a. avverso la sentenza del giudice del lavoro del Tribunale della stessa sede che le aveva accolto parzialmente l'opposizione proposta in relazione al verbale di accertamento ispettivo dell'E.N.P.A.L.S del 21.3.2007 col quale le era stato contestato l'omesso versamento contributivo in favore di B. N., G. G., M. N., P. A. e C. U., i quali avevano collaborato come operatori di ripresa dal marzo del 2002 al dicembre del 2006.

La Corte territoriale ha spiegato che era stato provato in via documentale che questi ultimi lavoratori avevano realizzato servizi tecnici di ripresa nel periodo in esame nell'interesse della società appellante la quale, da parte sua, non aveva contestato che tutte le attività svolte dai medesimi collaboratori erano state rese a titolo di apporto esclusivamente personale; inoltre, la stessa attività era stata eseguita per la realizzazione di servizi televisivi dell'emittente appellante riguardanti eventi di vario genere destinati ad essere visti ed ascoltati.

Per la cassazione della sentenza ricorre la società TV Centro Marche s.p.a. con due motivi, illustrati da memoria.

Resiste con controricorso l'E.N.P.A.L.S., in persona del Commissario straordinario.

 

Motivi della decisione

 

1. Col primo motivo la sentenza impugnata viene censurata per violazione dell'art. 2697 c.c. e del D.L. C.P.S. 16 luglio 1947 n. 700 (in particolare dell'art. 3), ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c. per le seguenti ragioni:- Si contesta, anzitutto, quanto affermato dai giudici d'appello in ordine al fatto che non vi era alcuna prova che fossero stati utilizzati mezzi e strumenti propri dell'azienda, facendosi osservare in contrario che per l'esecuzione dei servizi gli operatori dovevano utilizzare apparecchiature sofisticate e costose, certamente di proprietà aziendale; privo di pregio era il rilievo della constatata mancanza di iscrizione di alcune delle ditte alle quali si era fatto riferimento in relazione allo svolgimento dell'attività oggetto di indagine ispettiva, dal momento che l'iscrizione alla Camera di commercio non costituiva un elemento decisivo per qualificare come artigiana l'attività svolta da un'impresa; dalla testimonianza dell'ispettore dell'Enpals D. V. era emerso che alcune ditte erano iscritte alla Camera di commercio; dalle fatture emesse da G. G. risultava che il medesimo non svolgeva professionalmente attività destinate alla realizzazione di spettacoli; la Corte di merito aveva trascurato elementi decisivi che inducevano ad escludere che la ditta G. svolgesse attività destinate alla realizzazione di spettacoli, per cui non sussistevano i presupposti per l'obbligo di versamento dei contributi all'Enpals; era stato fatto presente che pure le ditte M. N., B. N. e P. A. non esercitavano stabilmente e professionalmente attività destinate alla realizzazione di spettacoli.

2. Col secondo motivo, proposto per violazione dell'art. 2697 c.c. e del D.L. C.P.S. 16 luglio 1947 n. 708 (in particolare dell'art. 4), ai sensi dell'art. 360 nn. 3 e 5 c.p.c., si contesta l'affermazione della Corte di merito secondo la quale la fatturazione relativa alle vendite di servizi non impediva di valutare l'effettiva natura della prestazione resa, caratterizzata da esclusivo apporto personale, sostenendosi che in tal modo il collegio giudicante aveva finito per non tener conto di quanto testimoniato dall'ing. B. e dallo stesso V. Si evidenzia, quindi, che non poteva sostenersi che coloro i quali avevano operato per aziende e che di loro iniziativa avevano realizzato servizi, poi venduti a TV Centro Marche e ad altre emittenti, avessero prestato la loro opera presso TV Centro Marche ai fini della pretesa contributiva in contestazione.

3. I due motivi, che per ragioni di connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.

Deve premettersi, in via generale, che, in tema di assicurazione ENPALS, i lavoratori dello spettacolo per i quali sussiste l'obbligo contributivo e che hanno diritto alle prestazioni previdenziali ed assistenziali previste dal D.L.C.P.S. n. 708 del 1947 e successive modificazioni sono quelli indicati nell'art 3 di tale normativa. La qualità di lavoratori dello spettacolo, inteso come attività diretta alla rappresentazione di tipo teatrale, cinematografico o televisivo, oppure alla realizzazione di un prodotto destinato ad essere visto o ascoltato da un pubblico presente o lontano, è, per un primo gruppo di detti lavoratori, insita nel tipo di attività svolta; per questi vi è la presunzione assoluta di appartenenza al settore dello spettacolo, con la conseguenza che il giudice del merito deve accertare soltanto la qualifica rivestita dai lavoratori e la loro inclusione nell'elenco degli assistiti in virtù di una fonte normativa primaria, oppure secondaria, purché quest'ultima sia conforme alla delega legislativa di cui al D.Lgs. n. 708 del 1947, art. 3, comma 2. Gli altri lavoratori del secondo gruppo, indicati nel medesimo art. 3, hanno qualifiche professionali generiche e fanno parte dei lavoratori dello spettacolo, con conseguente obbligo retributivo a carico dell'azienda, soltanto se la loro attività sia funzionale allo spettacolo realizzato dai lavoratori del primo gruppo; ne consegue che il giudice di merito, oltre al precedente accertamento, deve anche verificare se l'attività in concreto svolta sia funzionale, o meno, alla attività di spettacolo svolta dai primi, o alla realizzazione del prodotto destinato ad essere visto od ascoltato, non sussistendo, in caso contrario, obbligo assicurativo ENPALS (cfr. Cass. 15 aprile 2004 n. 7211, Cass. sez. lav. n. 18493 del 4.7.2008 e Cass. sez. lav. n. 21829 del 15.10.2014).

4. In realtà, attraverso la prospettazione dei vizi denunziati, si sollecita una rivisitazione dell'iter argomentativo, avendo la ricorrente limitato le censure alla contestazione della valutazione del materiale probatorio operato dalla Corte territoriale in termini che, contrariamente all'assunto difensivo della società televisiva, sfuggono ai rilievi di legittimità.

Invero, la Corte territoriale, dopo aver affermato che, per effetto dell'annullamento della pretesa contributiva limitatamente alle prestazioni relative ad eventi pubblicitari ed informativi, le restava devoluta la sola questione concernente tutti gli operatori di ripresa rientranti nell'accertamento ispettivo del 21.3.2007, ha spiegato che le emergenze processuali, anche "per tabulas", avevano consentito di appurare che tutti costoro avevano realizzato servizi tecnici di ripresa nel periodo in esame nell'interesse dell'emittente marchigiana, come risultante dalle fatture dai medesimi emesse nei confronti dell'appellante e poste a base delle rivendicazioni contributive. Inoltre, la Corte di merito ha precisato che il primo giudice aveva già distinto le attività svolte da costoro in funzione di spettacoli e quelle estranee a tale ambito, quali eventi pubblicitari ed informativi, e che l'Enpals aveva già operato lo sgravio dovuto in esecuzione della stessa sentenza. Ha aggiunto la Corte che nel caso in esame non era stato contestato dall'azienda ricorrente che le attività svolte dai suddetti collaboratori erano state eseguite quale apporto esclusivamente personale e che anche laddove si era fatto riferimento a ditte non vi era alcuna prova che fossero stati utilizzati mezzi e strumenti propri dell'azienda. Infine, per i giudici d'appello era pacifico che tutti coloro i quali erano stati menzionati nell'accertamento ispettivo avevano fornito il supporto tecnico per la realizzazione di prodotti, quali i servizi televisivi riguardanti diversi eventi, destinati ad essere visti o ascoltati da un pubblico presente o lontano e né, tantomeno, vi era stata allegazione in senso contrario rispetto alla natura di "spettacoli" di tali servizi televisivi.

5. Deve, inoltre, ribadirsi che il ricorso per cassazione, con il quale si facciano valere vizi di motivazione della sentenza, impugnata a norma dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve contenere - in ossequio al disposto dell'art. 366 c.p.c., n. 4, che per ogni tipo di motivo pone il requisito della specificità sanzionandone il difetto - la precisa indicazione di carenze o lacune nelle argomentazioni sulle quali si basano la decisione o il capo di essa censurato, ovvero la specificazione d'illogicità, consistenti nell'attribuire agli elementi di giudizio considerati un significato fuori dal senso comune, od ancora la mancanza di coerenza fra le varie ragioni esposte, quindi l'assoluta incompatibilità razionale degli argomenti e l'insanabile contrasto degli stessi. Ond'è che risulta inidoneo allo scopo il far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito all'opinione che di essi abbia la parte ed, in particolare, il prospettare un soggettivo preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della norma in esame. Diversamente, si risolverebbe il motivo di ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c., n. 5 in un'inammissibile istanza di revisione delle valutazioni effettuate ed, in base ad esse, delle conclusioni raggiunte dal giudice del merito; cui, per le medesime considerazioni, neppure può imputarsi d'aver omesso l'esplicita confutazione delle tesi non accolte e/o la particolareggiata disamina degli elementi di giudizio ritenuti non significativi, giacché ne' l'una ne' l'altra gli sono richieste, mentre soddisfa l'esigenza di adeguata motivazione che il raggiunto convincimento risulti da un esame logico e coerente di quelle, tra le prospettazioni delle parti e le emergenze istruttorie, che siano state ritenute di per sè sole idonee e sufficienti a giustificarlo (in tali termini, cfr. Cass. 23 maggio 2007 n. 12052).

6. È sufficiente, poi, osservare che la valutazione compiuta dal giudice del merito è conforme all'orientamento prevalente giurisprudenziale di questa Corte sopra richiamato, che ha ripetutamele affermato che i lavoratori, indicati nel medesimo art. 3 del D.L.C.P.S. citato, che hanno qualifiche professionali generiche, vanno qualificati anche essi a fini previdenziali come i lavoratori del primo gruppo, con conseguente obbligo contributivo a carico dell'azienda, soltanto se la loro attività sia funzionale allo spettacolo realizzato dai lavoratori del primo gruppo, con la conseguenza che il giudice di merito deve verificare in tali casi se l'attività in concreto svolta sia funzionale, o meno, all'attività di spettacolo svolta dai primi o alla realizzazione del prodotto destinato ad essere visto o ascoltato, non sussistendo, in caso contrario, l'obbligo assicurativo.

In definitiva, compete al giudice di merito verificare in tali casi se l'attività in concreto svolta sia funzionale, o meno, all'attività di spettacolo o alla realizzazione del prodotto destinato ad essere visto o ascoltato, non sussistendo, in caso contrario, l'obbligo assicurativo (cfr. Cass. 11 giugno 2007 n. 13463). Corollario di quanto sinora detto è che nella fattispecie in esame deve considerarsi immune da censura la qualificazione cui è pervenuta il giudice del gravame, in applicazione di principi conformi a quanto affermato in materia, con riguardo alla valutazione della connotazione dell'attività svolta dai predetti collaboratori, atteso che in materia di obbligo di iscrizione all'ENPALS per i lavoratori dello spettacolo ex D.Lgs. n. 708 del 1947, sussiste l'obbligo assicurativo, gravante sulle imprese e sugli enti presso i quali essi prestino la loro opera in relazione funzionale con la realizzazione di attività di spettacolo, con esclusione solo dei soggetti che prestino tale attività in via meramente occasionale, non rilevando, invece, come causa di esclusione, il fatto che tali prestazioni, benché professionali, siano saltuarie, o di breve durata, ne' che tale attività lavorativa non costituisca l'attività esclusiva del soggetto che la espleti (cfr. Cass. 21 maggio 2004 n. 9752; Cass. 27 aprile 2005 n. 8703).

7. Alla stregua di tali argomentazioni e tenuto conto del carattere speciale della normativa sui lavoratori dello spettacolo, che prevede una regolamentazione, sotto l'aspetto contributivo, coerente con le specifiche attività che caratterizzano il settore (v. D.Lgs. n. 182 del 1997 richiamato, art. 2, per quanto attiene al requisito dell'annualità della contribuzione ed il calcolo delle giornate accreditate), deve pervenirsi al rigetto del ricorso.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza della ricorrente e si liquidano in favore dell'EIMPALS nella misura indicata in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di € 4100,00, di cui € 4000,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.