Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 dicembre 2016, n. 25552

Indennità di accompagnamento - Invalidi di guerra - Ciechi civili assoluti - Equiparazione - Estensione dell'assegno integrativo sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari

 

Svolgimento del processo

 

Con la sentenza n. 7495/2010, la Corte d'Appello di Napoli accoglieva l'appello proposto dall'INPS avverso la sentenza di primo grado del tribunale di Avellino che aveva accolto la domanda di T.C. volta ad ottenere l'accertamento del suo diritto ad ottenere l'equiparazione della misura dell'indennità di accompagnamento percepita quale cieco civile assoluto a quella prevista per i grandi invalidi di guerra e la condanna del Ministero dell'Economia e/o dell'INPS alla sua corresponsione, con decorrenza dall'1.4.2003. La Corte, in riforma della sentenza impugnata, rigettava la domanda introduttiva osservando che l'Inps avesse già corrisposto all'appellato l'indennità di accompagnamento nella misura base pari a quella corrisposta ai ciechi per causa guerra, oltre l'adeguamento automatico, mentre non poteva essergli corrisposto alcuna altra prestazione prevista dalla legge per i soli ciechi assoluti per causa di guerra.

Avverso detta sentenza ricorre per cassazione T.C. con un unico motivo al quale ha resistito l'INPS con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

 

Motivi della decisione

 

1. - Con l'unico articolato motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, nullità, omessa, contraddittoria ed "inefficiente" motivazione della sentenza (art. 360,1° comma n. 3 e n. 5 c.p.c.).

A fondamento del motivo il ricorrente sosteneva di aver richiesto il diritto all'indennità di accompagnamento nella misura prevista per i grandi invalidi di guerra e non anche l'estensione dell'assegno integrativo sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari di cui all'art. 6 del DPR 834/1981, né i benefici di cui alla I. 656/1986; sosteneva inoltre che la Corte territoriale avesse violato l'orientamento affermato da questa Corte di Cassazione con sentenza n. 7309/2009 la quale si confaceva al caso di specie.

2. Preliminarmente deve essere respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dall'INPS in quanto il ricorso, pur nella sua sinteticità, consente di individuare le censure formulate, essendo pure ius receptum che tocchi comunque al giudice individuare l'esatte norme relative alle regole di diritto che si assumono violate (SU 9652/2001, Cass. 526/2006, 1606/2005).

3. Il ricorso è comunque infondato. La soluzione apprestata dalla Corte di Appello napoletana si fonda infatti sull'affermata equiparazione, con decorrenza dall'1.3.1991, della misura dell'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti all'indennità di accompagnamento ed assistenza riconosciuta ai ciechi assoluti per causa di guerra e sulla spettanza, con la stessa decorrenza, dell'adeguamento automatico previsto dalla normativa, con esclusione di ogni altro importo, non sussistendo la totale equiparazione tra le due prestazioni.

4. Si tratta di una conclusione in linea con il complesso quadro normativo su cui si radica la controversia, nei termini risultanti dalla ricostruzione più volte operata da questo giudice di legittimità (sentenza n. 14610/2014, 7309/2009; 8204/2009). Si è così posto in evidenza che l'equiparazione della misura base dell'indennità di accompagnamento in favore dei ciechi civili assoluti all'analoga indennità prevista per i grandi invalidi di guerra è stata introdotta dalla L. n. 682 del 1979, art. 1 il quale ha espressamente previsto che "l'indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti, in virtù della L. 28 marzo 1968, n. 406 e successive modificazioni, a partire dall' 1 gennaio 1982 viene equiparata a quella goduta dai grandi invalidi di guerra ai sensi del D.P.R. 23 dicembre 1978, n. 915, tabella E, lett. A bis, n. 1". Tale equiparazione, si è rimarcato, è stata ribadita dalla L. n. 165 del 1983, (di interpretazione autentica della L. n. 682 del 1979, art. 1) che all'art. 1 recita: "la L. 22 dicembre 1979, n. 682, art. 1, comma 1, deve intendersi nel senso che l'equiparazione, a partire dal 7 gennaio 1982, dell'indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili assoluti a quella goduta dai grandi invalidi di guerra comporta l'estensione, con la stessa decorrenza, della nuova misura di detta indennità. Aggiunge, poi, l'art. 2 che "La misura dell'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti e le modalità di adeguamento dell'indennità stessa sono aggiornate alla stregua delle modificazioni che intervengono per i corrispondenti benefici goduti dai grandi invalidi di guerra". Ciò ha comportato, come ha precisato questo giudice di legittimità, che, laddove la legge non determinava in via autonoma la misura dell'indennità base dell'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti, essa era di importo pari all'analogo beneficio goduto dai grandi invalidi di guerra. Successivamente, si è annotato, la L. n. 656 del 1986, all'art. 3, comma 2, ha dettato le nuove misure mensili dell'indennità di accompagnamento per gli invalidi di guerra, dal 1 gennaio 1985 e dal 1 gennaio 1986. Le misure di cui alla lett. A - bis, comprensive degli assegni aggiuntivi (adeguamento automatico) maturati a tutto il 31.12.1984 (L. n. 656 del 1986, art. 2, comma 2) si applicano, per entrambi gli anni anche ai ciechi civili assoluti in virtù dell'equiparazione di cui alle precedenti leggi. È poi intervenuta, si è rilevato, la L. n. 508 del 1988 che all'art. 2 stabilisce: "A decorrere dal 1 gennaio 1988, l'importo della indennità di accompagnamento erogata ai ciechi civili assoluti ... è stabilito in L. 588.000 mensili, comprensivo dell'adeguamento automatico per l'anno 1988, previsto della L. 6 ottobre 1986, n. 656, art. 1, comma 2". Successivamente è intervenuta la L. n. 289 del 1990 che all'art. 4 lett. a) ha apportato, con decorrenza 1 gennaio 1990, un aumento di L. 30.000 (Euro 15,49) mensili alla indennità di accompagnamento prevista dalla L. n. 508 del 1988, per i ciechi civili assoluti.

5. Da ultimo, si è osservato, la L. 31 dicembre 1991, n. 429 (Nuove norme in materia di indennità di accompagnamento ai ciechi civili ed ai pluriminorati) ha previsto nuovamente che "Con decorrenza dal 1° marzo 1991 l'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti ai sensi della legge 28 marzo 1968, n. 406, e successive modificazioni ed integrazioni, è stabilita in misura uguale all'indennità di assistenza ed accompagnamento, disciplinata dall'articolo 3, comma 2, lettera A, della legge 6 ottobre 1986, n. 656, e successive modificazioni ed integrazioni, spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra ai sensi del testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni ed integrazioni".

Al secondo comma la norma prevede che "Con la stessa decorrenza di cui al comma 1 si applicano all'indennità di accompagnamento per i ciechi civili assoluti i meccanismi di adeguamento automatico previsti e richiamati dall'articolo 1 della legge 6 ottobre 1986, n. 656, come sostituito dall'articolo 1 della legge 10 ottobre 1989, n. 342, per l'indennità di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra".

6. Sulla scorta di tale normativa, come affermato da questa Corte anche con sentenze nn. 7089/2001 e 17453/2003, l'equiparazione dell'indennità di accompagnamento goduta dai ciechi civili a quella prevista per i grandi invalidi di guerra investe esclusivamente la misura della indennità stessa e le relative modalità di adeguamento automatico, e non comporta l'estensione ai ciechi civili dell'intero complesso delle misure di assistenza predisposte a favore degli invalidi di guerra, che comprendono l'assegno integrativo sostitutivo della prestazione di accompagnatori militari, di cui all'art. 6 del d.P.R. 30 dicembre 1981, n. 834, senza che tale mancata estensione realizzi una ingiustificata disparità di trattamento, in considerazione di quanto affermato dalla Corte Costituzionale (ordinanza n. 487 del 1988) sulla differenziazione di situazioni tra gli invalidi civili e quelli di guerra, da ravvisare nella obiettiva diversità dei presupposti che sono alla base del fatto invalidante, scaturente, nel secondo caso, da eventi bellici, che comportano anche un elemento risarcitorio, estraneo all'ipotesi della invalidità civile.

7. Sulla stessa scia si pone quanto sostenuto da questa Corte con sentenza n. 9926/2016 secondo cui la previsione di una equiparazione, sia per la misura base che per l'adeguamento automatico è del tutto conforme alle previsioni di cui allo stesso art. 1, comma 2, della legge n. 429/1991.

8. E' stato inoltre di recente precisato da questa Corte (sentenza n. 17648/2016) che al fine di garantire la corretta determinazione dell'indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti (la quale, come già detto, deve corrispondere alla misura prevista per l'indennità di assistenza ed accompagnamento spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta per causa di guerra) occorra applicare la Tabella E lett. A) n. 1 la quale prevede le "Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente". E non quella di cui lett. A-bis n. 1 la quale considera i soggetti che hanno subito "La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani". L'applicazione della tabella E lett. A) n. 1 risulta testualmente dall'art. 1, comma 1 della legge 429/1991 che richiama l'indennità spettante alle persone affette da cecità bilaterale assoluta e permanente per causa di guerra. E dall'art. 2, comma 2 della legge 508/1988 che ai fini dell'importo spettante a ciechi civili assoluti richiama quello "dell'indennità di accompagnamento percepita dai ciechi di guerra ascritti alla tabella E lett. A n. 1 allegata alla legge medesima" (ovvero alla legge 6.10.1986 n. 656). Non v'è dubbio pertanto che per l'art. 1, 1 comma della legge 429/1991 che rinvia all'art. 3 della 6 ottobre 1986, n. 656, la misura dell'indennità di assistenza ed accompagnamento cui commisurare quella di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti sia soltanto quella stabilita dalla lett. A) n. 1 e non altro.

9. Sulla base di tali considerazioni, poiché risulta che la sentenza impugnata si sia attenuta ai prefati principi essa si sottrae alle critiche sollevate col ricorso il quale deve essere quindi respinto.

10. Le spese possono compensarsi seguono la soccombenza possono compensarsi per la natura della controversia la quale nasce all'interno di un quadro normativo estremamente complesso.

 

P.Q.M.

 

Respinge il ricorso e compensa le spese processuali.