Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 gennaio 2017, n. 1868

Tributi - IRAP - Accertamento - Medico anestesista

 

Fatto e diritto

 

Costituito il contraddittorio ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. (come modificato dal decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito con modificazioni dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197), osserva:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR-Piemonte che l’11 maggio 2015 ha confermato la decisione della CTP-Torino laddove ha accolto la domanda del dott. M.M., medico anestesista, diretta a ottenere il rimborso dell’IRAP versata per gli anni d’imposta dal 2007 al 2010. Il contribuente resiste con controricorso.

La parte ricorrente esattamente censura - per violazione di norme di diritto sostanziali (d.lgs. 446/1997, art. 2; cod. civ. art. 2697) - la sentenza d’appello perché stima l’attività del contribuente sfornita del requisito dell’autonoma organizzazione laddove essa è, invece, espletata con partecipazione ad un’associazione professionale.

La decisione del giudice regionale si discosta, infatti, dai principi regolativi ora definitivamente certificati da Cass. Sez. U, Sentenza n. 7371 del 14/04/2016 (Rv. 639175) laddove si afferma che l'esercizio di professioni in forma societaria costituisce - ex lege - presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività.

Questa Corte ha affermato che il giudice di merito può desumere l'esistenza di un'autonoma organizzazione dal fatto che l'esercente attività autonoma sia avvalga di una compagine di supporto, estendendo necessariamente l'accertamento giudiziale alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione, del relativo rapporto giuridico (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 961 del 2015, Capirossi).

Nella specie il rapporto con l’associazione professionale, di cui il M. faceva parte, pare delineato dall’art. 3 dell’atto costitutivo riportato in ricorso per autosufficienza, laddove testualmente si stabilisce che "l’associazione ha per oggetto l’esercito in forma associata della professione medico traumatologica". Il che porterebbe la fattispecie in esame ben al di fuori del perimetro esonerativo della cd. medicina di gruppo.

Questa, ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. n. 270 del 2000, non è un'associazione tra professionisti, ma un diverso organismo promosso dal servizio sanitario nazionale, per la sola medicina di base, così come ha chiarito Cass. Sez. U, Sentenza n. 7291 del 13/04/2016 (Rv. 639173).

Conseguentemente il ricorso può essere deciso in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375, comma 1, c.p.c. con ordinanza di accoglimento in forma semplificata e cassazione con rinvio per nuovo esame.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa in relazione la sentenza d’appello e rinvia, anche per le spese, alla CTR-Piemonte in diversa composizione.