Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 dicembre 2016, n. 27494

Tributi - IVA - Avviso bonario di minor credito - Atto impugnabile dinanzi alla commissione tributaria

 

Svolgimento del processo

 

La F.S. s.p.a., in amministrazione straordinaria, ha impugnato innanzi alla commissione tributaria provinciale di Milano una comunicazione ai sensi dell'art. 54 bis del d.p.r. n. 633 del 1972 di minor credito, oltre interessi e sanzioni, a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione IVA 2007 per l'anno d'imposta 2006.

La commissione tributaria provinciale di Milano ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dalla contribuente, ritenendo non impugnabile l'avviso bonario.

La commissione tributaria regionale della Lombardia in Milano ha rigettato l'appello della contribuente sulle medesime basi giuridiche. Avverso questa decisione la s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, rispetto ai quale l'agenzia resiste con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

1. - Preliminarmente si dà atto che è stata autorizzata la redazione della sentenza in forma semplificata ai sensi del decreto del primo presidente del 14 settembre 2016.

2. - L'unico motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge in riferimento all'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, è fondato. Invero, questa Corte ha già affermato che l'elencazione degli atti impugnabili contenuta in detta norma ha natura tassativa, ma, in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente (artt. 24 e 53 Cost.) e di buon andamento della P.A. (art. 97 Cost.), ogni atto adottato dall'ente impositore che porti, comunque, a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifesti in forma autoritativa. Come conseguenza, questa Corte ha ritenuto immediatamente impugnabile dal contribuente anche la comunicazione di irregolarità ex art. 36-bis, terzo comma, del d.p.r. n. 600 del 1973. Si tratta di orientamento che si inscrive in un consolidato indirizzo, secondo il quale con specifico riferimento al caso qui all'esame, devono ritenersi impugnabili gli avvisi bonari con cui l'amministrazione chiede il pagamento di un tributo in quanto essi, pur non rientrando nel novero degli atti elencati nell'art. 19 cit. e non essendo, perciò, in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l'interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili (cfr. sez. 5, n. 7344 del 2012, sez. 6 - 5, n. 25297 del 2014, n. 15957 del 2015 e n. 3315 del 2016).

3. - L'impugnata sentenza va dunque cassata. Segue il rinvio alla medesima commissione tributaria regionale, in diversa composizione, la quale provvederà a nuovo esame applicando il predetto principio di diritto. La commissione regionale provvederà anche sulle spese del giudizio svoltosi in questa sede di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia alla commissione tributaria regionale della Lombardia in Milano in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.