Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 gennaio 2019, n. 834

Rapporto di lavoro - Ripartizione dell'attività lavorativa nell'ambito di due appalti - Quantificazione dei crediti retributivi/contributivi

Fatti di causa

L.I. adiva il Tribunale di Alessandria ed esponeva di aver lavorato alle dipendenze della ditta A.N. dal 2/1/2002 al giorno 11/6/2012 con qualifica di operaio guardafili e mansioni di addetto al servizio di installazione e manutenzione delle linee di telefonia. Precisava che la ditta N. indicava quotidianamente i luoghi di lavoro in cui andavano svolti gli interventi da effettuarsi nelle zone destinate dalla S. s.p.a. (appaltrice dei lavori T. s.p.a. in provincia di Alessandria) e da V. s.p.a. (appaltatrice dei lavori T. s.p.a. in provincia di Pavia) deducendo che il proprio impegno lavorativo era suddiviso al 50% fra subappalto S. s.p.a. e subappalto V. s.p.a.. Lamentava, quindi, il ricorrente, di non aver percepito la retribuzione all'aprile 2011 sino alla cessazione del rapporto, né le relative competenze, che determinava nel complessivo importo di euro 53.984,54. Alla luce di tali premesse, evocava in giudizio le predette società ai sensi dell'art. 29 d. Igs. n. 276/2003 chiedendone la condanna in solido fra loro, al pagamento della somma descritta.

Le società si costituivano instando per il rigetto delle avverse pretese ed il ricorrente rinunciava alla domanda nei confronti della ditta N., medio tempore fallita.

Il giudice adito con sentenza 7/10/2013 rigettava il ricorso con pronuncia che veniva confermata dalla Corte d'Appello di Torino.

A fondamento del decisum, per quel che in questa sede rileva, la Corte di merito deduceva che il gravame proposto avverso tale decisione presentava profili di inammissibilità, giacché, mentre in primo grado era stata chiesta genericamente la condanna in solido delle società ai sensi dell'art. 29 d. Igs. n. 276/2003, in atto di appello era stata prospettata una ben diversa ripartizione dell'attività lavorativa nell'ambito di due appalti, corredata dalla richiesta di accertamento del distinto svolgimento di attività in favore di ciascuna delle società e di una correlata diversa quantificazione dei crediti vantati nei confronti di ciascuna di esse. Si versava, nella opinione della Corte, in ipotesi di mutatici libelli, essendo stata formulata una domanda nuova, fondata su fatti costitutivi radicalmente diversi e confliggenti con la prospettazione formulata in primo grado.

Nel merito, il gravame era comunque, da ritenersi infondato, in ragione della carenza di prova adeguata, anche sotto il profilo quantitativo; dei servizi ai quali il ricorrente era stato addetto o delle opere commissionate in favore dei committenti, ed in conseguenza dei quali egli aveva maturato il credito retributivo/contributivo rivendicato.

Per la cassazione di tale decisione ricorre L.I. sulla base di tre motivi illustrati da memoria ex art. 378 c.p.c.

Resistono con controricorso le società intimate. La S. s.p.a. e la T. s.p.a., già T.C. s.p.a., hanno altresì depositato memoria illustrativa.

 

Ragioni della decisione

 

1.Con il primo motivo si denuncia violazione. e falsa applicazione dell'art. 437 c.p.c.

Si critica la sentenza impugnata per aver accertato la ricorrenza di una inammissibile mutatio libelli al cospetto di una mera rinnovata diversa ripartizione del medesimo quantum debeatur.

La causa petendi, concernente "il lavoro svolto per il N. all'appalto T.C. e al subappalto concesso al N. da S. e V." era, infatti, rimasta immutata, così come il petitum, integrato dalle retribuzioni non percepite, ed i fatti costitutivi del diritto azionato, essendo stata suddivisa la somma richiesta fra i due subappaltatori, ferma restando quella rivendicata nei confronti della T.C. s.p.a.

2. Il motivo è innanzitutto conforme al principio di specificità del ricorso per cassazione sancito dall'art. 366 n.6 c.p.c., di cui quello di autosufficienza è corollario - così sottraendosi alla censura di inammissibilità sollevata dalle società S. s.p.a. e T. s.p.a. - perché reca puntuale riproduzione delle conclusioni rassegnate in primo ed in secondo grado, nonché delle parti salienti dei rispettivi atti.

3. Esso è altresì fondato.

E' infatti incontrastato l'enunciato, più volte ribadito da questa Corte, secondo cui si ha "mutatio libelli" quando si avanzi una pretesa obiettivamente diversa da quella originaria, introducendo nel processo un "petitum" diverso e più ampio oppure una "causa petendi" fondata su situazioni giuridiche non prospettate prima e particolarmente su un fatto costitutivo radicalmente differente, di modo che si ponga al giudice un nuovo tema d'indagine e si spostino i termini, della controversia, con l'effetto di disorientare la difesa della controparte ed alterare il regolare svolgimento del processo; si ha, invece, semplice "emendatio" quando si incida sulla "causa petendi", in modo che risulti modificata soltanto l'interpretazione o qualificazione giuridica del fatto costitutivo del diritto, oppure sul "petitum", nel senso di ampliarlo o limitarlo per renderlo più idoneo al concreto ed effettivo soddisfacimento della pretesa fatta valere (vedi ex plurimis, Cass. 20/07/2012 n.12621, Cass. 28/01/2015 n. 1585 e, da ultimo, Cass. 13/8/2018 n. 20716).

E' stato altresì rimarcato che la diversa quantificazione o specificazione della pretesa, fermi i fatti costitutivi di essa, non comporta prospettazione di una nuova "causa petendi" in aggiunta a quella dedotta in primo grado e, pertanto, non dà luogo ad una domanda nuova, come tale inammissibile in appello ai sensi dell'art.345 cod. proc. civ.. Nell'enunciare tale principio, questa Corte ha infatti cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale si era ritenuta inammissibile in appello, siccome qualificata come domanda nuova implicante "mutatici libelli", la richiesta del ricorrente.

Questi, quale appellante, aveva domandato di essere tenuto indenne dai danni eventualmente subiti in dipendenza dell'accoglimento della domanda di riscatto attraverso la mera indicazione e specificazione dei danni conseguenti, che, invece, andava qualificata come una "emendatio libelli" rispetto alla medesima "causa petendi", già ritualmente dedotta (cfr. Cass. 30/11/2005 n. 26079 cui adde Cass. 19/4/2010 n. 9266).

Ed è proprio quello che è avvenuto nella fattispecie delibata, in cui il lavoratore ha semplicemente enunciato un criterio di interna divisione del credito vantato nei confronti delle società convenute senza apportare alcuna modifica all'originario petitum.

Nell'ottica descritta s'impone, dunque, l'evidenza della ritualità della domanda riproposta dal ricorrente in grado di appello il quale, senza immutare i fatti costitutivi del diritto azionato né le situazioni giuridiche prospettate in atto introduttivo, ha indicato :o stesso petitum mediato formulato in prime cure (quantificato in euro 53.984,54), limitandosi a prospettarne una mera ripartizione interna fra i diversi condebitori solidali.

In tal senso la censura dell'attuale ricorrente va accolta, non essendo conforme ai summenzionati principi la statuizione con cui la Corte di merito ha sanzionato di inammissibilità, per novità, l'interposto gravame.

4. Con il secondo motivo è denunciata violazione e falsa applicazione dell'art. 29 d. Igs. n. 276/2003.

Si deduce che la Corte di merito abbia fatto malgoverno della disposizione richiamata, sul rilievo che l'incertezza di attribuzione dell'opera in termini quantitativi fra i due subappaltatori, non si riverbera sul committente, dovendo il giudicante valutare in modo unitario l'opera svolta. Si assume che grava unicamente sul committente, il quale svolga nei confronti dei subappaltatori domanda di manleva, l'onere di provare i singoli tempi delle prestazioni, riverberandosi tale incertezza esclusivamente in tale ambito.

5. Il motivo è fondato.

Il disposto di cui all'art. 29, co. 2, del d. Igs. n. 276 del 2003, pro tempore vigente (nel testo risultante dalla modifica introdotta dall'arti comma 911 della legge n. 296/2006, ed in base al quale in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali ulteriori subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi previdenziali dovuti), prevede la responsabilità solidale di committente ed appaltatore entro il limite di due anni dalla cessazione del rapporto, così garantendo il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative.

Con tale disposizione l'ordinamento ha inteso perseguire l'evidente obiettivo di operare in funzione di una ricomposizione normativa della catena degli appalti, assicurando ai lavoratori delle piccole e micro-imprese subappaltatrici, possibilità di tutela in precedenza non riconosciute, evitando il rischio che i meccanismi di decentramento, e di dissociazione fra titolarità del contratto di lavoro e utilizzazione della prestazione, vadano a danno dei lavoratori utilizzati nell'esecuzione del contratto commerciale; tutela che successivamente è stata in parte attenuata, mediante l'introduzione del principio del beneficium excussionis in favore del committente e la possibilità (già introdotta nel 2004 e cancellata ex lege 27/12/2006 n.296) "di diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, comparativamente più rappresentative del settore, che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti" (art. 4 c.31 legge n. 92/2012, soppresso dal D.L. 17 marzo 2017, n.25, convertito senza modificazioni in L. 20 aprile 2017 n.49). Il testo della norma in discorso e la ratio che la sottende, impongono di ritenere che l'ordinamento abbia inteso garantire il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto avendo, limitatamente ad esso, come debitore non solo il datore di lavoro ma anche l'impresa appaltante e gli eventuali subappaltatori, in relazione al periodo del rapporto lavorativo coinvolto dall'appalto.

Si tratta di un compendio normativo che si inserisce nel più ampio disegno volto ad assicurare ai lavoratori margini di tutela più ampi anche in ipotesi di trasferimento d'azienda o di un suo ramo, o nei sempre più frequenti processi di esternalizzazione del lavoro, caratterizzati da un efficace apparato garantistico, analogamente a quanto previsto nel caso di subingresso di un appaltatore ad un altro, secondo lo speciale sistema di tutela approntato dall'art. 2112 c.c.; ovvero, analogamente a quanto disposto dall'art. 1676 c.c. che prescrive uno speciale sistema di tutela delineante la possibilità di esercitare la cd.azione diretta di rivalsa, in forza del quale i dipendenti dell'appaltatore possono chiamare in giudizio il committente per conseguire quanto è a loro dovuto, fino alla concorrenza del debito che il committente ha verso l'appaltatore nel tempo in cui essi propongono la domanda.

6. Conclusivamente, con riferimento alla fattispecie qui delibata, va, quindi, rimarcato che il regime della solidarietà sancito dalla disposizione richiamata, presuppone solo l'accertamento dell'inadempimento dell'obbligazione a carico dei coobbligati solidali, la ripartizione interna dei debiti attenendo solo al rapporto intercorrente fra gli stessi.

La enunciata logica solidaristica che informa il rapporto fra l'appaltatore ed il committente sancita dall'art.29 comma 2, del d.lgs. n.276 del 2003, induce a ritenere non condivisibili gli approdi ai quali è pervenuta la Corte distrettuale, laddove ha posto a carico del creditore - ritenendolo non assolto - l'onere di provare l'entità dei debiti gravanti su ciascuna delle società appaltatrici convenute in giudizio, sul rilievo che il materiale probatorio acquisito non avesse consentito di ricostruire in termini analitici le prestazioni eseguite in favore della S. e della V. s.p.a. e, dunque, i fatti costitutivi del diritto azionato.

In realtà costituiscono dati incontroversi l'intercorrenza di un rapporto di appalto fra T.C. s.p.a., S. s.p.a. e V. s.p.a. nel periodo indicato in ricorso introduttivo, nonché il rapporto di subappalto fra queste ultime e la ditta N., così come lo svolgimento di attività lavorativa dell'I. nella esecuzione delle opere subappaltate, perdurante il contratto di appalto.

E' altresì non contestata la circostanza che l'attività lavorativa espletata dal ricorrente fosse riconducibile unitariamente, alla committente T.C. s.p.a.; quale corollario delle esposte premesse discende che, nel quadro fattuale delineato, l'eventuale incertezza di attribuzione dell'opera in termini quantitativi fra le società appaltatrici - diversamente da quanto argomentato dai giudici del gravame - non può ridondare a carico del lavoratore, il quale correttamente si è limitato ad imputare la propria attività per l'intero periodo dedotto in lite, alle opere concesse in appalto dalla T.C. alla S. ed alla V. s.p.a. con allegazione che non postulava la necessità di svolgimento di ulteriori precisazioni, stante il vincolo di solidarietà che e avvince il committente, l'appaltatore ed il subappaltatore in base al quale ciascuno di essi, può essere costretto all'adempimento per la totalità (art. 1292 c.c.).

Nell'obbligazione solidale si realizza infatti un'ipotesi di obbligazione complessa sotto il profilo soggettivo qualificata, nella solidarietà passiva, da una pluralità di debiti, retti da causa unica, in cui più debitori sono obbligati tutti per la medesima prestazione, in modo che ciascuno di essi sia considerato pari grado con gli altri, con rafforzamento del vincolo obbligatorio anche in funzione di garanzia per il creditore in relazione all'intero credito.

La richiamata essenza dell'istituto dispiega i suoi effetti nel rapporto esterno fra creditore e condebitori, che viene in gioco nella fattispecie considerata, laddove ogni questione inerente alla divisione fra condebitori interessati del peso dell'adempimento, va declinata nel diverso ambito dell'azione di regresso.

7. Corollario di quanto sinora detto è che, assorbiti logicamente il terzo ed il quarto motivo - con i quali è stata prospettata violazione e falsa applicazione dell'art. 437 e dell'art. 432 c.p.c. in relazione alla statuizione di inammissibilità della domanda di liquidazione in via equitativa del quantum debeatur proposta dal lavoratore in sede di gravame - vanno accolti i primi due motivi di ricorso; la sentenza impugnata deve, quindi, essere cassata con rinvio alla Corte designata in dispositivo la quale, nello scrutinare compiutamente la vicenda delibata e provvedendo anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, si atterrà al seguente principio di diritto: "il principio di solidarietà tra committente, appaltatore e subappaltatore sancita dall'art.29, comma 2, del d.lgs. n.276 del 2003, che garantisce il lavoratore circa il pagamento dei trattamenti retributivi dovuti in relazione all'appalto cui ha personalmente dedicato le proprie energie lavorative esonera il lavoratore dall'onere di provare l'entità dei debiti gravanti su ciascuna delle società appaltatrici convenute in giudizio".

 

P.Q.M.

 

Accoglie i primi due motivi di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per la regolazione delle spese del presente giudizio, alla Corte d'Appello di Torino in diversa composizione.