Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 maggio 2017, n. 12563

Pignoramento presso terzi - Opposizione agli atti esecutivi - Uso di espressioni sconvenienti ed offensive ex art. 89 cpc - Estinzione del processo

 

Premesso

 

- che con sentenza 20 maggio 2011, il Tribunale di Roma dichiarava inammissibile l'opposizione agli atti esecutivi proposta da s.p.a. It. per il T.M.B. nell'ambito di procedura esecutiva (R.G.E. 28537/2008), per erronea indicazione di una diversa dalla predetta, alla quale pertinente (R.G.E. 33049/2008, di pignoramento presso terzi promosso da M.D. in danno della società opponente) e condannava il difensore del creditore procedente opposto al pagamento della somma di € 10.000,00, in favore del difensore di controparte a titolo risarcitorio per l'uso di espressioni sconvenienti ed offensive ai sensi dell'art. 89 c.p.c.;

- che con atto notificato il 15 novembre 2011, M.D. e l'avv. N.S. ricorrono per cassazione con due motivi, cui resiste la società con controricorso, contenente ricorso incidentale con unico motivo;

- che prima dell'odierna udienza di discussione i ricorrenti hanno depositato atto di rinuncia notificato in via telematica con PEC alla controricorrente, con la compensazione integrale delle spese tra le parti;

- che sussistono pertanto i requisiti prescritti dall'art. 390 c.p.c. per la pronuncia di estinzione del processo, senza alcun provvedimento sulle spese, dato semplicemente atto della volontà negoziale delle parti;

 

P.Q.M.

 

Visti gli artt. 390 e 391 c.p.c. dichiara estinto il processo; nulla sulle spese.