Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 07 settembre 2018, n. 21929

Processo tributario - Sospensione dell'atto impugnato - Art. 47 D.lgs. n. 546 del 1992

 

Ritenuto in fatto

 

L'Associazione Ulisse Non Profit proponeva, in data 13 luglio 2013, ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Siena avverso estratto di ruolo e cartella di pagamento assumendo che fosse ad essa sconosciuta e non notificata, per cui chiedeva, previa sospensione ex art. 47 D.lgs. n. 546 del 1992, accertarsi l'inesistenza giuridica del pignoramento per mancanza dei requisiti essenziali dell'atto.

Instaurato il contraddittorio, nella resistenza dell'Agenzia delle Entrate e di Equitalia s.p.a., la commissione adita pronunciava sentenza declinatoria della giurisdizione in considerazione della natura dell'opposizione proposta, qualificandola come opposizione ad atti di esecuzione forzata, individuando quale giudice competente il Tribunale ordinario di Siena, il quale - investito della lite con atto in riassunzione - con ordinanza del 27.06/18.07.2016 (ritualmente

comunicata), ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione trattandosi di accertamento relativo ad avviso prodromico alla cartella di pagamento attinente a materia di iscrizione a ruolo ex art. 36 bis D.P.R. n. 600 del 1973 per imposta Iva anno 2008 e per imposte Ires, Iva e Irap anno 2009.

Sono state acquisite le conclusioni scritte del Procuratore Generale, in persona del sostituto procuratore generale dott. U.D.A., che ha concluso per la giurisdizione del giudice tributario, mentre le parti non hanno spiegato difese, depositato dall'Agenzia delle entrate solo un "atto di costituzione" in vista della eventuale partecipazione alla discussione della causa.

 

Considerato in diritto

 

La tesi del giudice rimettente è fondata.

Il Collegio, infatti, nel solco dell'indirizzo, ancora di recente manifestato da Cass. Sez. Un. 18 febbraio 2014 n. 3773, osserva come, ai fini della delimitazione dell'ambito della giurisdizione tributaria, occorre attribuire esclusivo rilievo alla disciplina dettata dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 2, norma espressamente diretta a definire l'oggetto della giurisdizione tributaria, senza che tale disciplina possa essere, ai fini anzidetti, in qualche modo condizionata, in senso limitativo, da quanto previsto dal successivo art. 19, il quale, agendo su un piano distinto, elenca gli atti che possono, e debbono, essere oggetto di impugnazione dinanzi al giudice tributario. Ciò in quanto l'art. 2 costituisce la sedes materiae per individuare i confini della giurisdizione tributaria, delineati essenzialmente attraverso l'indicazione dei tributi oggetto di controversia, con i relativi accessori.

Tali confini, prima con la L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 12, e poi con il D.L. 30 settembre 2005, n. 203, art. 3 bis, convertito nella L. 2 dicembre 2005, n. 248, si sono ampliati fino a comprendere le controversie aventi ad oggetto, innanzitutto, i tributi di ogni genere e specie, comunque denominati" (con esclusione delle controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria, tra i quali non rientrano le cartelle di pagamento e gli avvisi di mora), e sempre che si tratti di controversie in cui sia configurabile un rapporto di natura effettivamente tributaria, cioè concernente prestazioni patrimoniali imposte di natura tributaria, al fine di evitare la violazione del divieto costituzionale di istituire giudici speciali (Corte cost., sentenze n. 64 e n. 130 del 2008, n. 238 del 2009, n. 39 del 2010; cfr. Cass. Sez. Un. n. 20323 del 2012): si tratta, quindi, di una giurisdizione attribuita in via esclusiva e ratione materiae, indipendentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia di atti emessi dall'amministrazione finanziaria (Cass. Sez. Un. n. 20889 del 2006; Cass. Sez. Un. n. 27209 del 2009).

Va aggiunto che, sempre ai fini della sussistenza della giurisdizione tributaria, è altresì necessario - come ha precisato l'orientamento più recente di queste sezioni unite, espresso con riguardo essenzialmente al tema della giurisdizione in materia di rapporti tra sostituto d'imposta e sostituito - che alla controversia non sia estraneo l'esercizio del potere impositivo sussumibile nello schema potestà - soggezione, proprio del rapporto tributario; se si tratta, cioè, di una controversia esclusivamente tra privati, la mancanza di un soggetto investito di potestas impositiva, intesa in senso lato, comporta l'assenza anche del rapporto tributario (Cass. n. 15031 e n. 26820 del 2009; Cass. n. 8312 del 2010; Cass. n. 2064 del 2011; Cass. n. 7526 del 2013).

Venendo al caso di specie, la controversia concerne prestazioni patrimoniali imposte, giacché con la impugnazione della cartella, unitamente all'estratto di ruolo, dinanzi al giudice tributario, vengono fatti valere dall'Associazione asseriti vizi della cartella di pagamento emessa in esito ad iscrizione a ruolo di somme pretese per Iva, Ires ed Irap, per cui avendo ad oggetto tributi, è configurabile un rapporto di natura tributaria, che rientra nella competenza giurisdizionale del giudice tributario.

Va quindi affermata la giurisdizione del giudice tributario, giudice avanti al quale va rimessa la causa.

Nulla per le spese, data la natura officiosa del presente procedimento.

 

P.Q.M.

 

Decidendo a sezioni unite, sul regolamento di giurisdizione richiesto d'ufficio dal Tribunale ordinario di Siena, dichiara che nella presente causa la giurisdizione spetta al giudice tributario, e, conseguentemente, cassa la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Siena declinatoria della giurisdizione, dinanzi alla quale rimette le parti per la prosecuzione del giudizio.