Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 15 marzo 2017, n. 6767

Prestazioni assistenziali - Trattamento pensionistico - Erogazione - Anzianità contributiva - Meccanismo di calcolo

 

Fatti di causa

 

Si controverte della liquidazione della pensione cat. VO, decorrente dall'1.2.2004, di G.S., il quale, nel lamentare l'erroneità del calcolo operato dall'Inps, aveva chiesto al giudice del lavoro del Tribunale di Roma la condanna del predetto ente al pagamento della prestazione nella misura di € 224,67 mensili in luogo del minor importo riconosciutogli di € 107,75.

Con sentenza dell'11.5 - 24.8.2010, la Corte d'appello di Roma, nel confermare la decisione di rigetto del primo giudice, ha spiegato che la pensione in esame era stata liquidata correttamente secondo la disciplina prevista dall'art. 3, comma 2, del d.lvo n. 503/92 che per i lavoratori dipendenti stabiliva che la quota "A" fosse determinata sulla base dell'anzianità contributiva maturata al 31.12.92 e sulla media delle retribuzioni degli ultimi cinque anni o meglio delle 260 settimane di contribuzione immediatamente precedenti la data di pensionamento. La stessa Corte ha precisato che in tale sommatoria non poteva tenersi conto delle retribuzioni percepite dal ricorrente nel periodo 1.7.1967 - 31.7.1972 in cui erano stati eseguiti versamenti contributivi volontari in misura inferiore alla classe economica di appartenenza.

Per la cassazione della sentenza ricorre S.G. con un solo motivo, articolato in due punti, illustrato da memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.

Resiste con controricorso l'Inps.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con un solo motivo il ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione dell'art. 3 del D.Lgs n. 503/1992 e della legge n. 153/1969, nonché l'insufficienza della motivazione in relazione ai principi che governano l'erogazione del trattamento pensionistico e l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia relativo alla sollevata violazione della legge n. 153/1969.

Secondo il ricorrente l'erroneità della decisione impugnata risiederebbe nel fatto che nei suoi confronti non poteva trovare applicazione il sistema di calcolo retributivo, di cui all'art. 3 del d.lgs n. 503/1992, non avendo egli maturato il requisito minimo necessario previsto per la maturazione del diritto alla pensione. Aggiunge il Saltarelli che anche se il giudice d'appello aveva riconosciuto che egli aveva lavorato per il periodo 1.9.1955 - 31.1.1964 e per quello successivo fino al 24.12.1988, in cui risultavano accreditati esclusivamente versamenti volontari, tuttavia il criterio di calcolo applicato era errato, in quanto la retribuzione pensionabile rivalutata non era stata determinata con specifico riferimento al solo periodo di retribuzione per versamenti da lavoro dipendente (1956 - 1964), bensì sulla sommatoria delle retribuzioni complessive, comprendendo sulla base pensionabile anche il successivo periodo di versamenti volontari da lui medesimo accreditati. In pratica, secondo il ricorrente, il periodo dei versamenti volontari avrebbe potuto essere utilizzato solo ai fini del raggiungimento del requisito temporale minimo necessario per il conseguimento del trattamento di quiescenza e non di certo quale componente della base di calcolo della pensione. Il ricorrente specifica, altresì, che la normativa applicata dall'ente di previdenza presupponeva la maturazione di almeno cinque anni di retribuzione nell'ambito della vita assicurativa, mentre egli aveva maturato solo due anni di retribuzione per lavoro dipendente (complessivamente 106 settimane in periodi diversi distribuiti lungo l'arco temporale 1.9.1955 - 31.1.1964), per cui era solo su tale periodo di tempo, per il quale esisteva la retribuzione, che andava commisurata la pensione rivalutata e non certamente sul periodo successivo, contraddistinto da soli versamenti volontari. Quindi, aggiunge il ricorrente, avrebbe dovuto trovare applicazione il diverso sistema di computo di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 153/1969 (rivalutazione del 2% per ognuno dei 15 anni di anzianità contributiva), in quanto dal 1955 al 1964 aveva maturato solo due anni di retribuzione per lavoro dipendente, per cui non avrebbe potuto essergli giammai applicato il diverso sistema di computo di cui all'art. 3 del d.lvo n. 503/1992.

In definitiva, si sostiene che, tenendosi presente la circostanza che nella fattispecie erano maturati complessivamente 15 anni di anzianità contributiva, si aveva diritto, in applicazione della norma di cui all'art. 11, comma 2, della legge n. 153/1969, al riconoscimento di una pensione pari al 30% della media della retribuzione rivalutata, percepita nel corso dell'attività lavorativa svolta.

2. Il ricorso è infondato.

Invero, si osserva che, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, è corretto il riferimento operato dai giudici di merito alla disciplina normativa vigente al momento di decorrenza del trattamento pensionistico, vale a dire al mese di febbraio del 2004, epoca della maturazione del diritto.

Nello specifico si tratta della norma di cui all'art. 3 del d.lvo n. 503 del 30 dicembre 1992 ("Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della legge 23 ottobre 1992, n. 421") che al secondo comma stabilisce che per i lavoratori che possano far valere, alla data di cui al comma 1 (31.12.1992), un'anzianità contributiva superiore ai 15 anni, la retribuzione annua pensionabile di cui ai commi ottavo e quattordicesimo della legge 29 maggio 1982, n. 297, è determinata con riferimento alle ultime 520 settimane di contribuzione antecedenti la decorrenza della pensione con conseguente adeguamento dei criteri di calcolo ivi previsti.

Il successivo terzo comma prevede, inoltre, che in fase di prima applicazione delle disposizioni di cui al comma 2, per le pensioni da liquidare con decorrenza nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1993 ed il 31 dicembre 2001, le settimane di riferimento, ai fini della determinazione della retribuzione pensionabile, sono costituite da un numero di 260 settimane aumentato del 50 per cento del numero di settimane intercorrenti tra il 1 gennaio 1993 e la data di decorrenza della pensione, con arrotondamento per difetto.

Ne consegue che è infondata la pretesa del ricorrente di voler adottare un meccanismo di calcolo previsto da una norma precedente a fronte di quella successiva del 1992 "ratione temporis" applicabile, essendo quest'ultima riferita al momento di maturazione del diritto al trattamento di quiescenza oggetto di causa.

3. Inoltre, in maniera altrettanto corretta, gli stessi giudici di merito hanno ritenuto valida l'esclusione dal predetto computo del periodo 1.7.1967 - 31.7.1972 in cui i versamenti contributivi volontari erano stati eseguiti dall'assicurato in misura inferiore alla classe economica di appartenenza, la qual cosa gli avrebbe comportato una penalizzazione nel computo della retribuzione media settimanale ai fini pensionistici, per cui non ha pregio la relativa doglianza sulla lamentata sommatoria di tali versamenti.

Né, tantomeno, è fondata la doglianza per la quale mancherebbe nel provvedimento impugnato la motivazione in ordine alle ragioni di fatto e di diritto che hanno costituito la convinzione del giudice di secondo grado. Invero, contrariamente a quanto asserito dal ricorrente, i giudici d'appello hanno esaurientemente spiegato le ragioni in base alle quali il calcolo della pensione eseguito dall'Inps era corretto e rispettoso del dettato normativo di riferimento, ripercorrendo analiticamente i vari passaggi in cui si era sviluppato il computo matematico del trattamento pensionistico spettante alla fine all'assicurato.

4. In definitiva, il ricorso va rigettato.

Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di € 2600,00, di cui € 2500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.