Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 gennaio 2017, n. 1180

Licenziamento - Mancato superamento della prova - Motivo estraneo alla prova - Accertamento

 

Svolgimento del processo

 

La Corte d'appello di Venezia con la sentenza n. 433 del 2010 confermò la sentenza del Tribunale di Verona che aveva dichiarato illegittimo il licenziamento intimato il 13/9/2005 da G.S.K. s.p.a. all'informatore farmaceutico G.C. per mancato superamento della prova e condannato la società al pagamento in suo favore a titolo di risarcimento dei danni della somma corrispondente a n. 10 mensilità della retribuzione globale di fatto, oltre alla rifusione delle spese di lite.

Nel rigettare l'appello principale proposto dal Catanzaro e quello incidentale proposto dalla società, la Corte territoriale ritenne che il lavoratore avesse dimostrato che la prova aveva avuto esito positivo; argomentò che all'illegittimo recesso poteva fare seguito solo il risarcimento del danno, in quanto la tutela reale di cui all'art. 18 della L. n. 300 del 1970 - la cui applicazione era stata richiesta dal lavoratore - avrebbe potuto derivare solo da un recesso intimato per un motivo illecito o estraneo alla prova, mentre le risultanze istruttorie non erano univoche in tal senso.

Per la cassazione della sentenza G.C. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui ha resistito con controricorso G.S.K. s.p.a., che ha proposto altresì ricorso incidentale affidato ad un unico motivo, cui ha resistito a sua volta il Catanzaro con controricorso. G.S.K. s.p.a. ha depositato anche memoria ex art. 378 c.p.c.

 

Motivi della decisione

 

Preliminarmente il ricorso principale quello incidentale sono stati riuniti ex articolo 335 c.p.c., in quanto proposti avverso la medesima sentenza.

1. Con il primo motivo del ricorso principale, si lamenta la nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 c.p.c.e 2909 c.c.. Il ricorrente sostiene che la Corte d'appello non avrebbe potuto rimettere in discussione l'accertamento effettuato dal primo giudice, che aveva ritenuto l’esistenza di un motivo estraneo alla prova determinato dal ridimensionamento aziendale che aveva fatto seguito all'accorpamento di due linee di prodotti, in quanto nessuna specifica censura era stata avanzata in proposito da controparte.

2. Come secondo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’articolo 2096 c.c. e insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio e lamenta che la Corte d'appello abbia ritenuto non fornita la prova dell'esistenza di un motivo estraneo all'esperimento probatorio, in quanto il positivo superamento della prova era di per sé sufficiente a costituire presunzione dell'esistenza di un motivo estraneo.

Ribadisce che controparte si era limitata ad affermare che l'unificazione della linea diabetologica e cardiovascolare annunciata alla fine dell'agosto 2005 nel corso di un incontro tenutosi a Roma era divenuta operativa dal 1 ottobre 2005, senza negare che detta unificazione avesse comportato la soppressione di posti. A tutto ciò conseguirebbe l'applicazione della tutela predisposta dall'articolo 18 della legge n. 300 del 1970.

3. A fondamento del ricorso incidentale, la società deduce insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso decisivo per il giudizio e argomenta che in relazione al preteso positivo superamento della prova la motivazione della Corte d'appello, pur premettendo che durante il periodo di prova vi sono ampi margini di discrezionalità concessi al datore di lavoro al fine di valutare la prestazione del dipendente, avrebbe contraddittoriamente ritenuto insufficiente quanto emerso in ordine allo stile dell' informatore scientifico, non coerente con il modello da adottare nell'ambito dei rapporti con gli interlocutori e con i colleghi, che pur era stato confermato in giudizio dal teste N..

4. Occorre esaminare in primo luogo il ricorso incidentale proposto da G.S.K. s.p.a., in quanto esso pone una questione che risulta logicamente preliminare rispetto a quelle oggetto del ricorso principale, che è stata esplicitamente affrontata dalla Corte territoriale ed in relazione alla quale la società è risultata soccombente.

5. L'unico motivo, che attiene all'ambito della valutazione giudiziale in ordine all'esito della prova, è fondato nel senso di seguito precisato.

5.1. Occorre premettere che nella fase genetica del rapporto di lavoro, le parti possono apporre una clausola di prova, disciplinata dall'art. 2096 del codice civile, dove l'interesse prevalente è la sperimentazione e la valutazione, da parte del datore di lavoro, delle caratteristiche e delle qualità del lavoratore, nonché del proficuo inserimento di quest'ultimo nella struttura aziendale. Al termine del periodo, il datore di lavoro può licenziare il lavoratore, senza essere tenuto a motivare il licenziamento in modo specifico né a riconoscere il preavviso.

La libertà nel recesso non significa tuttavia che esso sia a totale discrezione del datore di lavoro: la Corte Costituzionale nella sentenza n. 189 del 1980 ha ritenuto infondata la questione di costituzionalità degli artt. 2096, comma terzo, c.c. e 10, L. 15 luglio 1966, n. 604, nelle parti in cui consentono il recesso immotivato del datore dal rapporto di lavoro in prova, non contrastino con gli artt. 3, commi primo e secondo, 4, 25 e 41, comma secondo, Cost., a patto di riconoscere la sindacabilità del concreto esercizio del recesso operato dall'imprenditore in costanza del periodo di prova e l'annullabilità dell'atto nel quale si esprime, tutte le volte che il lavoratore "ritenga e sappia dimostrare il positivo superamento dell' esperimento nonché l'imputabilità del licenziamento ad un motivo illecito".

Facendo seguito a tale arresto, questa Corte ha affermato che il licenziamento intimato nel corso o al termine del periodo di prova, avendo natura discrezionale, non deve essere motivato, neppure in caso di contestazione in ordine alla valutazione della capacità e del comportamento professionale del lavoratore stesso, aggiungendo tuttavia che incombe sul lavoratore licenziato, che deduca in sede giurisdizionale la nullità di tale recesso, l'onere di provare, secondo la regola generale di cui all'art. 2697 cod. civ., sia il positivo superamento del periodo di prova, sia che il recesso è stato determinato da un motivo illecito e quindi, estraneo alla funzione del patto di prova (Cass. n. 21784 del 14/10/2009, n. 16224 del 27/06/2013). Risultandone quindi circoscritta la libertà di recesso nell'ambito della funzione cui il patto di prova è finalizzato.

Ne consegue che la valutazione datoriale in ordine all'esito della prova è ampiamente discrezionale, sicché la prova da parte del lavoratore dell'esito positivo dell'esperimento non è di per sé sufficiente ad invalidare il recesso, assumendo rilievo tale circostanza se ed in quanto manifesti che esso è stato determinato da motivi diversi.

5.2. Nell'ambito della valutazione consentita dall'art. 360, comma primo, n. 5 c.p.c. (nella formulazione vigente ratione temporis, anteriore alla modifica introdotta con il D.L. n. 83 del 2012, conv. nella L. n. 134/2012), pur non potendosi qui rivalutare il giudizio di merito effettuato dalla Corte veneziana sull' esito della prova, ampiamente argomentato, si rileva che la motivazione della Corte territoriale è però contraddittoria laddove, pur ammettendo che sussistano ampi margini di discrezionalità nella valutazione dell’esperimento, ha ritenuto il recesso illegittimo non in quanto esso era stato determinato da motivi ad essa estranei, ma in quanto la valutazione negativa espressa dal datore di lavoro sull'esito dell'esperimento non era giustificata, così contraddicendo le stesse premesse del ragionamento che si era posta e discostandosi dal corretto inquadramento giuridico della questione.

Per tale motivo la censura, pur qualificata come vizio di motivazione, coglie il difetto di sussunzione in cui è incorsa la Corte territoriale, laddove ha ritenuto che la valutazione errata compiuta dal datore di lavoro in ordine all'esito della prova, costituisse di per sé motivo sufficiente per rendere il recesso invalido, il che contraddice il corretto inquadramento giuridico della fattispecie sopra premesso.

6. Passando poi all'esame del ricorso principale, si rileva che esso presenta profili di inammissibilità per violazione delle prescrizioni desumibili dagli artt. 366 c. 1 n. 6 e 369 c. 2 n. 4 c.p.c. (nel testo che risulta a seguito delle modifiche apportate dal D.l.vo n. 40 del 2006, operante ratione temporis), laddove non trascrive il contenuto degli atti che ivi vengono valorizzati (ed in specie, degli atti introduttivi del giudizio e della memoria di costituzione in grado d'appello).

6.1. Dalla trascrizione dei passaggi della memoria di costituzione con appello incidentale contenuta alle pgg. 22 e 23 del controricorso si evince tuttavia che il primo motivo non è fondato, in quanto alle pagine 14 e 15 della memoria di costituzione in appello con appello incidentale si affermava che l'unificazione delle linee diabetologica e cardiovascolare non aveva comportato la soppressione di alcuna posizione lavorativa, contrariamente a quanto affermato nella sentenza del tribunale, sicché "la presunta superfluità della posizione lavorativa del dottor Catanzaro non aveva alcun riscontro fattuale e/o probatorio". La valutazione dell' esistenza di un motivo illecito o estraneo all'esperimento faceva quindi parte del "devolutum" in sede di gravame.

7. Il secondo motivo, al di là degli evidenziati profili d'inammissibilità, resta assorbito per effetto dell'accoglimento del ricorso incidentale.

E difatti, l'avere la Corte territoriale ritenuto sufficiente a fini invalidanti del recesso il fatto che la prova avesse avuto esito positivo, l'ha indotta a non considerare se tale aspetto deponesse per l’esistenza di un motivo diverso da quello del mancato superamento dell'esperimento stesso, e quindi costituisse un elemento da valutare a tali fini, unitamente alle ulteriori risultanze.

8. Segue alle considerazioni svolte l'accoglimento del ricorso incidentale, il rigetto del primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo, e la cassazione della sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto.

Il giudice del rinvio dovrà quindi riesaminare le risultanze di causa, al fine di accertare se il recesso fosse illegittimo in quanto determinato da un motivo estraneo all'esperimento, anche considerando l'esito positivo che questo aveva avuto, e trarne le coerenti conseguenze, nonché giudicare sulle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso incidentale, rigetta il primo motivo del ricorso principale, assorbito il secondo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione.