Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 26 settembre 2017, n. 22391

Accertamento catastale - Incompatibilità dell’immobile con quello indicato dall’Amministrazione finanziaria - Prova classamento immobile

Rilevato:

 

che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione semplificata;

che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che aveva rigettato il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Caserta.

Quest'ultima aveva accolto l'impugnazione di A.M. e G.D.B. contro un avviso di accertamento catastale;

 

Considerato:

 

che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale l’Agenzia deduce la violazione degli artt. 132 comma 2 n. 4, e 156 comma 2 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 nn. 4 e 5 c.p.c.: la motivazione della CTR sarebbe stata avulsa dai dati oggettivi concretamente rappresentati dall’Ufficio ed, in tal modo, non sarebbero stati soddisfatti i requisiti della ricostruzione fattuale;

che gli intimati non hanno resistito;

che il motivo non è fondato;

che il motivo di ricorso non incide la ratio della decisione che - in modo pur succinto - ha osservato come, a fronte degli elementi di fatto addotti dai contribuenti per dimostrare l'incomparabilità dell'immobile da considerare con quello indicato dall'Ufficio, quest'ultimo non avesse replicato alcunché e quindi fosse venuto meno all'onere di provare l'attendibilità del classamento rettificato (Sez. 6-5, n. 15495 del 20/06/2013);

che, pertanto, non può porsi alcun problema di carenza di motivazione, né di omesso esame, ex art. 360 n. 5 c.p.c.,

considerato che i fatti sono stati effettivamente esaminati dalla CTR;

che al rigetto del ricorso non segue la condanna dell’Agenzia alla rifusione delle spese processuali in favore dei controricorrenti, stante la mancata attività difensiva di questi ultimi;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.