Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 05 luglio 2017, n. 16585

Rapporto di lavoro - Sanzione disciplinare - Sospensione dal lavoro - Furto di videoregistratori - Violazione dell'obbligo di diligenza

Fatti di causa

Con ricorso al Tribunale di Roma in data 1.8.2002 A.V., dipendente della società S. EXPRESS COURIER ( in prosieguo: S.) spa, impugnava la sanzione disciplinare della sospensione di gg. 10 dal lavoro e dalla retribuzione comunicatagli il 29.4.2002 per furto di videoregistratori, induzione a false denunzie di furto, utilizzo irregolare di codici informatici, chiedendo dichiararsene la inesistenza ed illegittimità e condannarsi la società al risarcimento del danno per il carattere ingiurioso e diffamatorio delle espressioni contenute nella lettera di contestazione degli addebiti.

La società S. proponeva domanda riconvenzionale di risarcimento del danno per violazione dell'obbligo di diligenza.

Il giudice del lavoro (sentenza del 22.2.2005 nr. 3268/2005) dichiarava inammissibile la domanda del ricorrente di impugnazione della sanzione disciplinare per carenza di interesse ad agire; per il resto respingeva il ricorso e la domanda riconvenzionale.

Riuniti gli appelli proposti dalle parti di causa, la Corte di Appello di Roma, con sentenza del 12.5-12.7.2011 (nr. 4242/2011), li rigettava entrambi.

La Corte territoriale osservava che il difetto di interesse ad agire del lavoratore era fondato sulle sue intervenute dimissioni e sul fatto che la sanzione disciplinare non era mai stata applicata, avendo il V. ricevuto regolarmente la retribuzione; la sospensione dal servizio aveva avuto titolo soltanto nel provvedimento di sospensione cautelare, adottato contestualmente alla contestazione disciplinare, diverso da quello impugnato in giudizio.

Il motivo d'appello con cui il V. deduceva a fondamento del suo interesse ad agire le implicazioni negative della sanzione sulla sua futura carriera lavorativa era generico, non essendo state indicate in concreto le lamentate conseguenze pregiudizievoli.

La deduzione che la situazione lavorativa aveva cagionato un pregiudizio alla salute, che era stato causa delle dimissioni, era stata formulata per la prima volta in appello ed era pertanto inammissibile; da ultimo l'appellante non chiariva in base a quali disposizioni vi sarebbe stata traccia della lettera di contestazione disciplinare nel curriculum lavorativo.

La domanda di risarcimento del danno derivato dal carattere ingiurioso della contestazione disciplinare era infondata, giacché i contenuti della contestazione non travalicavano il suo scopo; sul punto il gravame era generico, non censurando la valutazione del giudice del primo grado in ordine alle espressioni utilizzate nella contestazione.

Il fatto che la contestazione disciplinare fosse stata partecipata ad un lavoratore- terzo, il sig. L. — perché richiamata nella contestazione disciplinare diretta a quest'ultimo — era stato dedotto soltanto in appello e, comunque, non teneva conto del fatto che il L. era rimasto coinvolto negli stessi fatti.

Da ultimo andava respinto anche l'appello della società ; come rilevato dal giudice del primo grado essa aveva dedotto solo in termini generici il danno subito e non aveva offerto elementi di prova idonei giacché l'unico capitolo di prova riguardava «diversi reclami e richieste di risarcimento di danni» piuttosto che un danno effettivo.

Non poteva invocarsi il principio di non contestazione, atteso che il V., avendo contestato l'addebito, negava in radice anche le relative responsabilità risarcitorie; inoltre la non contestazione poteva venire in rilievo soltanto a fonte di allegazioni specifiche, nella specie carenti.

Non erano in tale situazione invocabili né il potere del giudice di liquidazione equitativa del danno né quello di acquisizione officiosa della prova ex art. 421 cod.proc.civ.

Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza A.V., articolato in un unico motivo.

Ha resistito con controricorso la società S. spa, che ha altresì proposto ricorso incidentale, articolato in tre motivi.

Il V. ha resistito con controricorso al ricorso incidentale ed ha depositato memoria.

 

Ragioni della decisione

 

Con l'unico motivo A.V. ha dedotto — ai sensi dell'art. 360 co. 1 nr. 5 cod.proc.civ. — omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto controverso e decisivo del giudizio.

Ha censurato le statuizioni sul proprio difetto di interesse alla impugnazione della sanzione disciplinare e sulla inesistenza di offensività della contestazione disciplinare.

In ordine al primo punto ha assunto l'omesso esame:

- della circostanza che la sanzione disciplinare non era stata applicata solo in ragione delle sue dimissioni, indotte dal rigetto della richiesta di aspettativa per malattia, malattia debitamente certificata e derivata dagli addebiti ingiustificati;

- delle conseguenze della sanzione sulla futura carriera lavorativa, essendogli stati addebitati fatti gravi (il furto) e lesivi della sua onorabilità;

- del fatto che gli erano state preannunziate azioni legali e che era stata proposta azione per il risarcimento del danno.

Ha dedotto che la allegazione nel grado di appello della malattia non aveva ad oggetto un fatto nuovo, in quanto le dimissioni erano state valutate ai fini della dichiarazione del difetto di interesse ad agire sicché occorreva tenere conto anche della loro causa.

Sul rigetto della domanda risarcitoria il V. ha osservato che la natura offensiva della contestazione risultava dall'addebito di fatti gravi, (il furto, la circostanza di avere costretto il personale della ditta di trasporti a denunziare falsamente il furto, l'utilizzo anomalo dei codici informatici di spedizione), pur in assenza di indagini penali a suo carico ed in presenza di documenti attestanti l'apertura del procedimento penale nei confronti di terzi.

Il ricorrente ha contestato singolarmente gli addebiti.

Il motivo è inammissibile.

Nella parte in cui il ricorrente contesta nel merito la propria responsabilità disciplinare la censura resta del tutto inconferente rispetto alla ratio decidendi della sentenza, che si è arrestata al preliminare rilievo del difetto di interesse ad agire.

Il motivo, dunque, non denunzia il vizio di legittimità di una statuizione del giudice del merito ma sollecita questa Corte a compiere in via diretta un esame di merito sul fondamento degli addebiti.

Nella parte in cui coglie la statuizione del difetto di interesse ad agire la censura si limita, invece, a riproporre le deduzioni già motivatamente disattese dalla Corte di merito (che ha rilevato la novità della allegazione della riconducibilità delle dimissioni alla vicenda di causa e la genericità della allegazione del pregiudizio alla carriera lavorativa) senza dedurre specificamente un fatto storico, controverso e decisivo, oggetto del dedotto vizio di motivazione .

Analogamente, la statuizione di insussistenza del carattere offensivo e diffamatorio della contestazione disciplinare, posta a base del rigetto della domanda risarcitoria, viene impugnata in questa sede non già attraverso la allegazione di un preciso fatto storico, controverso e decisivo, inerente ai contenuti della contestazione disciplinare, che non sarebbe stato esaminato dal giudice del merito ma riproponendo le valutazioni che questi ha esaminato e motivatamente superato. La Corte territoriale ha congruamente accertato che i contenuti della contestazione disciplinare non eccedevano la descrizione dei fatti storici addebitati e che la partecipazione dei medesimi fatti ad un lavoratore-terzo era giustificata dalla necessità di una completa esposizione dell'addebito mosso a quest'ultimo.

1. Con il primo motivo del ricorso incidentale (rubricato sub nr. 2) la società ricorrente incidentale ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 416 co. 3 cod.proc.civ.

Ha esposto che il V. all'esito della domanda riconvenzionale non aveva depositato memoria difensiva e che, pertanto, non aveva contestato i fatti a sostegno della riconvenzionale sia in punto di responsabilità che in punto di danno. Lo stesso ricorso del V. introduttivo del giudizio di primo grado limitava le contestazioni di merito degli addebiti «a poche frasi di stile scarsamente illuminanti» ( così nel ricorso incidentale).

2. Con il secondo motivo (rubricato sub nr. 3) la società ricorrente in via incidentale ha denunziato — ai sensi dell'art. 360 nr. 3 cod.proc.civ. — violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 cod.civ. nonché — ai sensi dell'art. 360 nr 5 cod.proc.civ. — omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in ordine ad un fatto processuale controverso e decisivo per il giudizio.

La società ha dedotto l'errore in cui era incorso il giudice dell'appello nell'interpretare la domanda risarcitoria da essa proposta, evidenziando che nell'atto di appello erano descritte le condotte illecite poste in essere dal V. (premessa nr. 7 del ricorso in appello della S.) ed era reiterata la richiesta di ammissione delle prove (pagina 10 dell'atto di appello).

La lettura complessiva dell' appello e dei capitoli di prova articolati nella memoria difensiva del primo grado avrebbe evidenziato la specificità del gravame.

Sotto il profilo della motivazione la sentenza era carente per non avere specificato in quali parti l'atto d'appello era privo di specificità.

3. Con il terzo motivo del ricorso incidentale (rubricato sub nr. 4) la società S. ha dedotto violazione e falsa applicazione dell'art. 437 co. 2 cod.proc.civ.

Con il motivo si censura la mancata ammissione dei mezzi istruttori e, comunque, il mancato utilizzo dei poteri istruttori officiosi del giudice del lavoro, pur a fronte della produzione delle dichiarazioni scritte dei corrieri (signori D. e C.) che confermavano la responsabilità del V.

I motivi, che possono essere congiuntamente trattati in quanto connessi, sono inammissibili.

Gli stessi non colgono la ratio decidendi della sentenza impugnata .

La decisone in questa sede gravata non è fondata sul difetto di allegazione dell'inadempimento del lavoratore, come si deduce con il secondo motivo del ricorso incidentale né sul difetto di prova dell'inadempimento — oggetto dei rilievi espressi con il primo e con il terzo motivo — ma unicamente sul difetto di allegazione del danno che sarebbe derivato in concreto alla società datrice di lavoro a seguito delle condotte del lavoratore.

Il difetto di allegazione del danno è stata la ragione della mancata ammissione delle prove in ordine ai fatti contestati al V., in quanto in mancanza della allegazione del danno l'inadempimento, pur se provato, sarebbe stato, comunque, irrilevante ai fini dell'accoglimento della domanda risarcitoria.

Sul punto la società non ha formulato alcuna censura, limitando le proprie ragioni all'appello proposto in punto di condotta illecita del dipendente nonché alla valutazione da parte del giudice del merito del relativo materiale probatorio.

Il giudice del merito ha invece correttamente evidenziato che, al pari della condotta di inadempimento, il danno, conseguenza, di cui ha rilevato la mancata deduzione, è elemento costituivo della fattispecie della responsabilità contrattuale.

Né la censura coglie nel segno ove fa leva, nel primo motivo, su un preteso difetto di contestazione del danno; sul punto il giudice dell'appello ha osservato, con motivazione adeguata e logica, che il principio di non contestazione può rilevare solo in caso di specifica allegazione del fatto da provare, laddove alcun danno era stato nel caso concreto specificamente allegato.

In conclusione entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

Le spese si compensano per la reciproca soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibili entrambi i ricorsi. Compensa le spese.