Fatture precedute da scontrino in formato elettronico

Fatta salva l’ipotesi di esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica, deve escludersi che, dal 1° gennaio 2019, la c.d. "fattura con scontrino" possa avere forma analogica (AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 16 gennaio 2019, n. 7).

Nell’istanza esaminata dall’Amministrazione finanziaria il contribuente chiede se la fattura a richiesta del cliente (che definisce "fattura con scontrino") debba essere necessariamente elettronica, considerata la previsione contenuta nel decreto IVA, che, in determinate situazioni, consente di non emettere fattura se non a richiesta del cliente e l’obbligo di fatturazione elettronica entrato in vigore il 1° gennaio 2019).
Il Fisco, a riguardo chiarisce per coloro che svolgono attività di commercio al minuto e assimilate il decreto IVA prevede che l’emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell’operazione.
In assenza di fattura, i corrispettivi, per i quali sussiste l’obbligo di certificazione fiscale possono essere documentati, indipendentemente dall’esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio della ricevuta fiscale, ovvero dello scontrino fiscale con l’osservanza delle relative discipline.
Inoltre, lo scontrino fiscale, emesso all’atto della consegna o, se anteriore, del pagamento del corrispettivo e la ricevuta fiscale, aventi tutte le caratteristiche richieste dalla normativa di riferimento, possono essere utilizzati come documenti idonei ai fini dell’osservanza degli obblighi di legge.
L’Amministrazione finanziaria ha già precisato da tempo che:
a) avendo la fattura funzione sostitutiva dei due documenti fiscali richiamati (scontrino oppure ricevuta fiscale) nei casi in cui ne è prescritta l’emissione, è escluso il rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale solo nell’ipotesi in cui per la stessa operazione venga rilasciata la fattura ordinaria contestualmente alla consegna del bene o all’ultimazione della prestazione. Ciò nella considerazione che qualora non si desse luogo all’emissione contestuale della fattura, verrebbe meno qualsiasi possibilità di controllo immediato in ordine soprattutto alle operazioni poste in essere dai soggetti che svolgo il commercio al minuto e attività assimilate;
b) l’operatore economico che intende avvalersi della fatturazione differita potrà utilizzare, in luogo del documento di trasporto o degli altri documenti similari, sia lo scontrino fiscale integrato che la ricevuta fiscale integrata.
Va da sé che, in tal caso, come, peraltro, l’ammontare dei corrispettivi certificati da scontrino fiscale e oggetto di fatturazione differita, vanno scorporati dal totale giornaliero.
In caso di emissione di ricevuta fiscale per corrispettivi oggetto di fatturazione differita, gli stessi potranno essere tenuti distinti nel registro dei corrispettivi, ai fini della loro esclusione dalle liquidazioni periodiche, in quanto i medesimi concorreranno alle liquidazioni relative alle corrispondenti fatture differite.
Le precisazione richiamate non risultano superate a seguito dell’introduzione dell’obbligo generalizzato di fatturazione elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019.
Infatti, la disciplina in materia di fattura elettronica non ha creato una categoria sostanziale nuova o diversa dalla fattura "ordinaria", con la conseguenza che, pur nel limite della compatibilità con gli elementi che la caratterizzano, continuano a trovare applicazione le regole ed i relativi chiarimenti precedenti con riferimento generale alla fatturazione.
In questo senso, peraltro, vanno lette anche le istruzioni contenute nelle specifiche tecniche, di cui all’allegato A al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate 30 aprile 2018, prot. n. 89757/2018 laddove, nelle ipotesi di fatture elettroniche precedute da scontrino, si prevede la compilazione del blocco informativo "AltriDatiGestionali" con specifiche informazioni (quali, ad esempio, per il "RiferimentoTesto" «l’identificativo alfanumerico dello scontrino»).
Alla luce di quanto sopra, fatta salva l’ipotesi di esonero dagli obblighi di fatturazione elettronica, deve escludersi che, dal 1° gennaio 2019, la c.d. "fattura con scontrino" citata dall’istante possa avere forma analogica.