Vendita al dettaglio di prodotti agricoli e alimentari: corretto inquadramento previdenziale

L’Inps, con circolare del 22 maggio 2019, n. 76, fornisce chiarimenti in merito ai riflessi sul corretto inquadramento, ai fini dell’assoggettamento a contribuzione agricola unificata, dei soggetti che vendono direttamente al dettaglio i prodotti agricoli e alimentari appartenenti ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda, purché direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli.

Gli imprenditori agricoli, singoli o associati, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della Legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono vendere direttamente al dettaglio, in tutto il territorio della Repubblica, i prodotti provenienti in misura prevalente dalle rispettive aziende, osservate le disposizioni vigenti in materia di igiene e sanità (art. 4, co. 1, D.Lgs. n. 228/2001). Il comma 700 dell’articolo 1 della Legge n. 145/2018 (Legge di bilancio 2019), nel confermare la possibilità di esercitare la vendita al dettaglio dei prodotti agricoli e alimentari da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, ha modificato il cit. articolo 4 del Decreto Legislativo n. 228/2001 specificando, al comma 1-bis, che i suddetti prodotti possono anche appartenere ad uno o più comparti agronomici diversi da quelli dei prodotti della propria azienda ovvero che i prodotti oggetto della vendita al dettaglio possono essere diversi da quelli provenienti dalle colture e/o allevamenti di animali normalmente e ordinariamente praticati dai produttori presso le proprie aziende e, pertanto, acquistati sul mercato.
Tuttavia, lo stesso comma 700 pone le seguenti due condizioni:
- i prodotti destinati alla rivendita al dettaglio devono essere direttamente acquistati da altri imprenditori agricoli;
- il fatturato derivante dalla vendita dei prodotti provenienti dalla propria azienda deve essere prevalente rispetto al fatturato proveniente dal totale dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli.
Quanto alla prima condizione è, dunque, necessaria l’assenza di qualsivoglia attività di intermediazione commerciale. Pertanto il trasferimento dei prodotti da destinare alla vendita al dettaglio deve avvenire direttamente tra due imprenditori agricoli. Relativamente alla seconda condizione, il concetto di prevalenza, nel caso di specie, è riferito al solo fatturato e non alla quantità di prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli. Pertanto, qualora quest’ultima sia maggiore della quantità destinata alla vendita proveniente dalla propria azienda, la seconda condizione sopracitata è comunque rispettata se il fatturato dei prodotti acquistati da altri imprenditori agricoli e destinati alla vendita al dettaglio è inferiore al fatturato dei prodotti propri.
Dunque, con l’entrata in vigore dell’articolo 1, comma 700, della Legge n. 145/2018, l’attività di vendita al dettaglio di prodotti agricoli e alimentari da parte degli imprenditori agricoli, singoli o associati, non fa venire meno i requisiti per la definizione agricola dell’azienda. Pertanto, le aziende che svolgono, unitamente all’attività di coltivazione del fondo, della selvicoltura e dell’allevamento di animali, l’attività di vendita al dettaglio di prodotti propri e non propri, alle condizioni descritte, continueranno ad essere assoggettate a contribuzione agricola unificata.
Considerato che l’attività di vendita al dettaglio dei prodotti agricoli e alimentari deve essere svolta, secondo il dettato normativo, da soggetti che esercitano come attività principale quella di produzione agricola, potranno essere considerate tali le aziende tenute alla compilazione dei quadri F, G, H (terreni, allevamenti e macchine agricole) della D.A.
Riguardo alla compilazione del campo relativo al fabbisogno aziendale, nel quadro E del modello D.A., l’Inps evidenzia che nella quantificazione delle giornate lavorative previste vanno indicate quelle occorrenti per la coltivazione e l’allevamento e non sono ricomprese quelle relative all’attività di vendita al dettaglio. Queste ultime sono, invece, inserite nel campo "NOTE" del modello D.A.