Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 21 settembre 2017, n. 22026

Tributi - IRAP - Attività professionale di architetto - Presupposto - Autonoma organizzazione - Rilevanti spese per lavoro altrui - Ruolo di amministratore di S.n.c. esercente la medesima attività professionale

 

Con ricorso in Cassazione affidato a due motivi, che possono essere esaminati congiuntamente perché strettamente connessi, nei cui confronti la parte contribuente ha resistito con controricorso, l'Agenzia delle Entrate impugnava la sentenza della CTR della Lombardia, relativa al silenzio rifiuto serbato dall'ente impositore, nei confronti della istanza di rimborso dell'IRAP per gli anni dal 2007 al 2009, lamentando la violazione degli artt. 2 comma 1 primo periodo e 3 comma 1 lett. c) del d.lgs. n. 446/97, nonché dell'art. 2697 c.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., nonché, in subordine ha denunciato l'omesso esame di un fatto controverso e decisivo, sul medesimo profilo di censura, in relazione all'art. 360 primo comma n. 5 c.p.c. in quanto, erroneamente, i giudici d'appello, hanno ritenuto l'insussistenza del requisito "dell'autonoma organizzazione", quale presupposto d'imposta al quale il ricorrente doveva essere assoggettato, per il fatto che si era avvalso, negli anni in contestazione e nell'esercizio della propria professione di architetto di "lavoro altrui", per rilevanti importi, nonché per aver affrontato ulteriori rilevanti spese relative allo studio nel quale esercitava l'attività professionale ed altre spese documentate, meglio risultanti alla p. 9 del ricorso dove risulta che aveva anche svolto l'attività di amministratore di una snc avente come oggetto sociale l'esercizio della medesima attività professionale.

Il Collegio ha deliberato di adottare la presente decisione in forma semplificata.

Il primo motivo va accolto, con assorbimento di quello formulato in via gradata.

È insegnamento di questa Corte che in materia di IRAP, il requisito della autonoma organizzazione non ricorre quando il contribuente responsabile dell'organizzazione impieghi beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile all'esercizio dell'attività e si avvalga di lavoro altrui non eccedente l'impiego di un dipendente con mansioni esecutive (Cass. sez. un. n. 9451 del 2016).

È, altresì, giurisprudenza consolidata che "L'esercizio di professioni in forma societaria costituisce "ex lege" presupposto dell'imposta regionale sulle attività produttive, senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un'autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell'attività" (cass. sez. un. 7371/16).

Nel caso di specie, i giudici d'appello non hanno approfondito le caratteristiche del supporto fornito da terzi all'esercizio dell'attività professionale del contribuente, se di natura continuativa o part time e se con mansioni meramente esecutive, ovvero di collaborazione con altri professionisti, (avuto riguardo al crescente ammontare delle relative spese negli anni in contestazione), nonché se le spese per l'immobile nel quale si è svolta l'attività professionale e soprattutto le non irrilevanti ulteriori "spese documentate" fossero espressione di ausili all'attività, in grado di evidenziare il presupposto "dell'autonoma organizzazione", nonché, infine, stabilire l'incidenza dell'attività di amministratore di una società professionale, da parte del contribuente, sull'esercizio concreto della professione di architetto, ai fini dell'assoggettabilità all'Irap, atteso il ruolo apicale del professionista (Cass. nn. 1861 e 1868 del 2017).

La sentenza va, pertanto, cassata e la causa va rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il primo motivo di ricorso, con assorbimento di quello proposto in via gradata.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione.