Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 settembre 2017, n. 21862

Sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro domestico - Pagamento delle relative differenze retributive - Inizio anticipato del rapporto rispetto alla formale assunzione - Inammissibilità - Mera confutazione dell’opportunità delle opzioni valutative della Corte territoriale

 

Rilevato

 

che con sentenza del 4 giugno 2011, la Corte d'Appello di Roma, confermava la decisione resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta M.V. nei confronti di L.B., avente ad oggetto il riconoscimento della sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro domestico in epoca antecedente alla sua formalizzazione nel giugno del 2002 e la condanna della datrice al pagamento delle relative differenze retributive; che la decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non provata la causa petendi, ovvero l'inizio anticipato del rapporto rispetto alla formale assunzione ed inammissibile, in quanto in realtà riferita a fatto nuovo, la prova richiesta a rettifica di quanto dedotto nel ricorso introduttivo in ordine ai diversi luoghi in cui, sempre nell'interesse della stessa datrice di lavoro, aveva reso la sua prestazione;

che per la cassazione di tale decisione ricorre la V., affidando l'impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la B..

 

Considerato

 

che con l'unico motivo, la ricorrente, nel denunciare il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, lamenta la carenza dell'iter valutativo seguito dalla Corte territoriale, a suo dire, illogicamente sbilanciato sul privilegiato apprezzamento delle dichiarazioni dei testi indotti da parte datrice e pregiudicato dalla mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti dalla ricorrente, in spregio della condizione di svantaggio processuale in cui la stessa, migrante sprovvista di permesso di soggiorno, all'epoca versava in relazione a tale sua condizione economico sociale; che il predetto motivo deve ritenersi infondato, atteso che le censure mosse dalla ricorrente, limitandosi a confutare l'opportunità delle opzioni valutative operate dalla Corte territoriale sulla base del medesimo criterio in relazione al quale la stessa Corte aveva disposto la compensazione delle spese di lite, criterio riferito alla "oggettiva difficoltà di accertamento in fatto, idonea ad incidere sulla conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti", non valgono a smentire, né sono a ciò mirate, gli elementi in fatto emersi in sede istruttoria, in particolare dalle dichiarazioni testimoniali dei testi indotti da parte datrice - dalla circostanza relativa all'essere in atto, nel periodo rivendicato dalla ricorrente (fine anno 2000), un rapporto con altra collaboratrice domestica, a quella relativa ai lavori di ristrutturazione che, eseguiti dal novembre 2000 al gennaio 2001, avrebbero implicato la chiusura dell'abitazione della B. in V.P. indicata dalla ricorrente quale luogo di lavoro, a quella della mancata corrispondenza tra quanto dalla ricorrente dedotto in prime cure in relazione alle diverse abitazioni, ivi compresa quella del figlio della B., presso le quali avrebbe prestato servizio e la rettifica di tali deduzioni di cui, in sede di gravame, intendeva dare prova, causa della corretta pronunzia di inammissibilità per novità del mezzo istruttorio resa dalla Corte territoriale - elementi in base ai quali la Corte medesima è giunta a concludere nel senso del mancato raggiungimento della prova della pretesa azionata; che le spese seguono lo soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.500,00 per compensi oltre spese generali al 15 % ed altri accessori di legge.