Legislazione - AGENZIA DELLE ENTRATE - Provvedimento 20 aprile 2018, n. 85330

Modalità di restituzione delle maggiori imposte versate per il periodo d’imposta 2016 da parte dei lavoratori che hanno esercitato l’opzione di cui all’articolo 16, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, in attuazione dell’articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172

 

Dispone:

1. Modalità di restituzione delle maggiori imposte versate per il periodo d’imposta 2016 da parte dei lavoratori che hanno optato per il regime di cui all’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147

1.1 In attuazione dell’articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, i soggetti che hanno esercitato l’opzione per il regime dei lavoratori impatriati, ai sensi del comma 4 dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, applicano per il periodo d’imposta 2016 le disposizioni previste dalla legge 30 dicembre 2010, n. 238, assoggettando a tassazione i redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa percepiti in tale anno sulla minor base imponibile del 20 per cento, se donne, e del 30 per cento, se uomini, in luogo della tassazione sulla base imponibile del 70 per cento, prevista per i lavoratori impatriati dal predetto articolo 16.

1.2 I soggetti di cui al punto 1.1 che nel periodo d’imposta 2016 hanno applicato il regime speciale previsto dall’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, possono recuperare le maggiori imposte eventualmente versate mediante:

a) la presentazione di una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, qualora abbiano validamente presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2016;

b) la presentazione di un’istanza di rimborso in carta libera, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate competente in base al proprio domicilio fiscale alla data in cui la dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2016 è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata.

1.3 Si considerano valide le istanze di rimborso presentate anche anteriormente alla data di pubblicazione del presente provvedimento.

 

Motivazioni

Il decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, concernente "Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese" ha introdotto all’articolo 16, comma 1, un particolare regime agevolativo in favore dei cosiddetti "lavoratori impatriati" in base al quale, a decorrere dall’anno di imposta 2016, verificandosi le condizioni richieste dalla medesima disposizione, il reddito prodotto in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato concorre alla formazione del reddito complessivo limitatamente al 70 per cento del suo ammontare per l’anno di imposta 2016 e, a seguito delle modifiche apportate dall’articolo 1, comma 150, lett. a), n. 2, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al 50 per cento del suo ammontare a partire dall’anno di imposta 2017.

Il comma 4 del medesimo articolo 16 stabilisce che "Il comma 12-octies dell’articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è abrogato. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 238, che si sono trasferiti in Italia entro il 31 dicembre 2015 applicano, per il periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016 e per quello successivo, le disposizioni di cui alla medesima legge nei limiti e alle condizioni ivi indicati; in alternativa possono optare, con le modalità definite con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per il regime agevolativo di cui al presente articolo".

I provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 marzo 2016, n. 46244 e del 31 marzo 2017, n. 64188 hanno definito le modalità di esercizio dell’opzione di cui al citato comma 4.

L’articolo 8-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, ha stabilito che, in deroga alle disposizioni di cui al secondo periodo del comma 4 dell’articolo 16 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, l’opzione esercitata ai sensi del medesimo comma 4 produce effetti per il quadriennio 2017-2020. Per il periodo d’imposta 2016 restano applicabili le disposizioni di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 238. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di restituzione delle maggiori imposte eventualmente versate per l'anno 2016.

In virtù di tale disposizione, l’opzione esercitata ai sensi del comma 4 dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 147 del 2015 produce effetti per il quadriennio 2017-2020, anziché per il quinquennio 2016-2020. Ne consegue che i soggetti che hanno esercitato detta opzione possono avvalersi, per l’anno d’imposta 2016, delle disposizioni di cui alla legge n. 238 del 2010, assoggettando a tassazione i redditi di lavoro dipendente, autonomo o d’impresa nella misura del 20 per cento, se donne, o del 30 per cento, se uomini, anziché nella misura del 70 per cento.

Il presente provvedimento, emanato in attuazione dell’articolo 8-bis del decreto-legge n. 148 del 2017, dispone le modalità di restituzione delle maggiori imposte eventualmente versate per l’anno di imposta 2016.

I soggetti interessati, come previsto nei citati provvedimenti del 29 marzo 2016 e del 31 marzo 2017, sono i lavoratori dipendenti, autonomi o titolari di reddito di impresa in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui alla legge n. 238 del 2010.

Tali soggetti, qualora abbiano validamente presentato la dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2016, possono, presentare una dichiarazione integrativa ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, conservando la documentazione rilevante a dimostrare la sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio.

In alternativa, possono recuperare le maggiori imposte eventualmente versate presentando un’istanza di rimborso, ai sensi dell’articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, allegando la documentazione rilevante a dimostrare la sussistenza dei presupposti per la fruizione del beneficio. L’istanza va presentata in carta libera all’Ufficio territoriale dell’Agenzia delle entrate competente in base al domicilio fiscale alla data in cui la dichiarazione dei redditi per l’anno di imposta 2016 è stata presentata o avrebbe dovuto essere presentata. Un fac-simile dell’istanza è reperibile sul sito internet dell’Agenzia delle entrate, www.agenziaentrate.gov.it, tra i "Modelli da presentare agli uffici".

 

Riferimenti normativi

 

a) Attribuzioni del Direttore dell’Agenzia delle entrate:

Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni (art. 57; art. 62; art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a); art. 73, comma 4);

Statuto dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 2001 (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

Regolamento di amministrazione dell’Agenzia delle Entrate, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 36 del 13 febbraio 2001 (art. 2, comma 1);

Decreto del Ministro delle Finanze 28 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 9 del 12 gennaio 2001.

 

b) Disciplina normativa di riferimento:

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante "Disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi", in particolare l’articolo 23, comma 1;

Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, recante "Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito", in particolare l’articolo 38 che disciplina il rimborso di versamenti diretti;

Decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322 e successive modificazioni, concernente il "Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all’imposta regionale sulle attività produttive e all’imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell’art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", in particolare l’articolo 2 che disciplina il termine per la presentazione della dichiarazione in materia di imposte sui redditi e di I.R.A.P.;

Legge 30 dicembre 2010, n. 238, recante "Incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia";

Decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, recante "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative", in particolare il comma 12-octies dell’articolo 10;

Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, recante "Disposizioni recanti misure per la crescita e l’internazionalizzazione delle imprese", in particolare l’articolo 16 che disciplina il regime speciale per lavoratori impatriati;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 29 marzo 2016;

Legge 11 dicembre 2016, n. 232, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019" in particolare l’articolo 1, comma 150;

Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 31 marzo 2017;

Decreto legge 16 ottobre 2017, n. 148, concernente "Disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili", in particolare l’articolo 8-bis.

 

La pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate tiene luogo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell’articolo 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

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Provvedimento pubblicato il 20 aprile 2018 sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate, ai sensi dell’art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.