Prassi - INAIL - Nota 14 maggio 2019, n. 7638

Autoliquidazione 2018/2019

 

In prossimità della scadenza degli adempimenti legati all’autoliquidazione pervengono all’Istituto numerose segnalazioni da parte delle Associazioni di categoria, nonché degli intermediari professionisti, sulla criticità dei tempi disponibili per completare le attività relative all’autoliquidazione del premio 2018/2019.

In proposito giova evidenziare che l’art. 1, comma 1125, della legge n. 145/2018, tenuto conto della necessità di applicare le nuove Tariffe già dal 1° gennaio 2019, ha rimodulato i termini per l’autoliquidazione dell’anno in corso, stabilendo le scadenze per il pagamento del premio e l’invio delle denunce salari alla data del 16 maggio 2019. La stessa disposizione, inoltre, ha fissato anche la data (31 marzo) entro cui l’Istituto mette a disposizione delle aziende e degli intermediari gli elementi per il calcolo del premio.

La predetta data del 31 marzo si è rivelata, però, come è ormai noto, non congrua tenuto conto che i decreti di adozione delle nuove Tariffe sono stati pubblicati solo il 1° aprile 2019.

Circostanza, questa, che ha determinato una riprogrammazione delle attività dell’Istituto per la comunicazione degli elementi per il calcolo del premio, facendo contrarre conseguentemente i tempi per tali attività e inevitabilmente anche quelli disponibili per gli adempimenti di competenza delle imprese e dei loro intermediari, ai fini dell’assolvimento degli obblighi assicurativi.

A fronte della complessità, novità e straordinarietà dell’autoliquidazione 2018/2019, grazie alla fattiva collaborazione di tutti i soggetti coinvolti, il monitoraggio delle attività rileva che ad oggi oltre due terzi dei soggetti tenuti all’invio delle dichiarazioni delle retribuzioni telematiche ha già provveduto a tale adempimento.

Pur confidando, in relazione al trend degli invii pervenuti negli ultimi due giorni, che entro la scadenza del 16 maggio tutti possano assolvere a detto adempimento, non è da escludere, però, data la ristrettezza dei tempi, che possano insorgere delle difficoltà tecniche oggettive che non consentono di adempiere tempestivamente entro tale data.

In relazione a tale evenienza le Strutture territoriali in indirizzo sono invitate, come finora fatto, a continuare ad assicurare il massimo supporto possibile per facilitare gli adempimenti in questione.

Nel contempo, proprio per gestire le eventuali criticità dettate dalla tempistica, si fa presente che i servizi di ricezione delle dichiarazioni delle retribuzioni, nonché della comunicazione motivata di riduzione delle retribuzioni presunte, rimarranno attivi fino alle ore 24 del 20 maggio p.v., considerando regolare la relativa trasmissione e ciò per garantire la corretta ricezione dei flussi telematici.

Rimane ferma, in ogni caso, la scadenza di legge per il versamento del premio stabilita al 16 maggio p.v..

Si richiamano, infine, le indicazioni contenute nella nota prot. n. 5453 del 3 aprile 2019 della scrivente Direzione, circa il suggerimento alle aziende e loro intermediari, in caso di particolare difficoltà per la quantificazione del premio legato alla nuova Tariffa, di provvedere al pagamento entro il 16 maggio sulla base degli elementi contenuti nelle basi di calcolo comunicate dall’Istituto, fermo restando l’impegno dello stesso ad intervenire successivamente alla scadenza dell’autoliquidazione per le opportune verifiche e gli eventuali interventi correttivi, senza aggravi per le imprese.