Società, cooperative e organizzazione di produttori, i criteri di inquadramento nel settore agricolo

I chiarimenti Inps in merito al corretto inquadramento, ai fini dell’assoggettamento a contribuzione agricola unificata, delle società, delle cooperative e delle organizzazioni di produttori che svolgono, in connessione o meno con l’attività principale, attività diverse dalla coltivazione dei fondi, dalla selvicoltura e dall’allevamento di animali (art. 2135, c.c.); si forniscono altresì precisazioni in merito alle imprese non agricole che assumono alle proprie dipendenze operai agricoli (Inps, circolare 20 giugno 2019, n. 94).

Come noto, l’Inps dispone la classificazione dei datori di lavoro ai fini previdenziali ed assistenziali, applicando per il settore dell’agricoltura il criterio dello svolgimento delle attività di coltivazione dei fondi, selvicoltura e allevamento di animali (art. 2135, c.c.) (art. 49, L. 9 marzo 1989, n. 88). Pertanto, tutti i soggetti datori di lavoro, qualunque sia la forma giuridica e la struttura economica con la quale operano (ditta individuale, società, società cooperativa, consorzi, organizzazione di produttori), che svolgono in via principale una delle predette attività, sono tenuti, per gli operai assunti alle proprie dipendenze, all’assolvimento degli obblighi relativi alla contribuzione agricola unificata. Parimenti, sono da inquadrare nel sistema della contribuzione agricola unificata i datori di lavoro che svolgono, in connessione con l’attività principale (art. 2135, co. 3, c.c.):
- ulteriori attività, quali la manipolazione, la conservazione, la trasformazione, la commercializzazione e la valorizzazione di prodotti agricoli, ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali (Inps, circolare n. 34/2002 e n. 186/2003);
- le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda, normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità (Inps, circolare n. 126/2009).
Le attività connesse, dunque, devono essere svolte dallo stesso imprenditore, persona fisica o persona giuridica, che esercita l’attività principale della coltivazione, dell’allevamento e della silvicoltura, nel rispetto del criterio della prevalenza (prodotti propri e risorse proprie).
Ciò premesso, nella definizione di "connessione", sussistono comunque ulteriori ipotesi in cui la normativa sancisce l’attribuzione della qualifica di imprenditore agricolo anche a quei soggetti che svolgono una delle attività connesse del processo produttivo in modo svincolato dalle attività principali della coltivazione, dell’allevamento e della silvicoltura.
Per quanto concerne le cooperative di imprenditori agricoli ed i loro consorzi, questi si considerano imprenditori agricoli quando utilizzano per lo svolgimento delle attività connesse a quelle agricole (art. 2135, co. 3, c.c.), prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura ed allo sviluppo del ciclo biologico (art. 1, co. 2, D.Lgs n. 228/2001). In tale caso, la natura di imprenditore agricolo è riferita esclusivamente alle cooperative di imprenditori agricoli e ai loro consorzi, la cui compagine sociale è composta integralmente da imprenditori agricoli, ovvero soggetti già in possesso della qualifica agricola, non essendo rilevante che la cooperativa o il consorzio esercitino una delle attività agricole principali (art. 2135, commi 1 e 2, c.c.).
Le imprese cooperative e loro consorzi, che trasformano, manipolano e commercializzano prodotti agricoli e zootecnici propri o dei loro soci ricavati dalla coltivazione dei fondi, dalla silvicoltura e dall'allevamento di animali, sono inquadrati nei settori dell'industria o del commercio, quando per l'esercizio di tali attività ricorrano normalmente ed in modo continuativo ad approvvigionamenti dal mercato di prodotti agricoli e zootecnici in quantità prevalente rispetto a quella complessivamente trasformata, manipolata e commercializzata (art. 1, L. 15 giugno 1984, n. 240). Si tratta, essenzialmente, di cooperative di natura industriale o commerciale inquadrabili nei relativi settori previdenziali, salvo che l’attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione sia svolta in quantità prevalente su prodotti agricoli e zootecnici propri o conferiti dai soci (produttori agricoli iscritti nella relativa gestione previdenziale), nel qual caso ricorre l’obbligo dell’inquadramento nel settore dell’agricoltura. In ogni caso, nei confronti delle medesime, limitatamente alla cassa integrazione, alla cassa unica assegni familiari e all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, trovano comunque applicazione le regole del settore dell’industria.
Ancora, si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci (art. 1, co. 1094, L. 27 dicembre 2006, n. 296). Anche a tal riguardo, ricorrendo la condizione che tutti i soci della società rivestano la qualifica di imprenditori agricoli, le attività connesse di servizi, intendendosi per tali anche quelle prestazioni dirette alla fornitura di beni e servizi rese a favore dei soci imprenditori agricoli, sono da ricondurre al principio generale della connessione (art. 2135, co. 3, c.c.). Pertanto, anche in tali ipotesi, le società devono ritenersi inquadrabili nel settore dell’agricoltura e tenute alla contribuzione unificata per gli operai dipendenti.
Per quanto riguarda poi le organizzazioni di produttori agricoli (art. 3, D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 102), esse devono assumere una delle seguenti forme giuridiche societarie:
- società di capitali aventi ad oggetto sociale la commercializzazione dei prodotti agricoli, il cui capitale sociale sia sottoscritto da imprenditori agricoli o da società costituite dai medesimi soggetti o da società cooperative e loro consorzi;
- società cooperative agricole e loro consorzi;
- società consortili (art. 2615-ter, c.c.), costituite da imprenditori agricoli o loro forme societarie.
L’organizzazione deve quindi essere costituita da soggetti in possesso della qualifica di imprenditore agricolo, anche se la compagine sociale può essere integrata con soggetti che non siano tali (D.M. 28 agosto 2014, n. 9084). In ogni caso, le organizzazioni di produttori sono sottoposte al procedimento di riconoscimento giuridico (art. 4, D.Lgs. n. 102/2005), che attribuisce tale funzione alle Regioni, le quali poi provvedono ad effettuare la comunicazione tramite il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) all’Albo Nazionale delle organizzazioni di produttori. Ai fini dell’inquadramento previdenziale degli organismi in parola, anche per essi, che hanno come scopo principale la commercializzazione della produzione dei produttori aderenti, valgono i principi succitati (art. 1, co. 2, D.Lgs n. 228/2001).
Evidentemente, per tutte le tipologie di imprese esaminate, è necessario che le attività siano svolte direttamente dalla cooperativa o dalla società, con i propri mezzi aziendali e con la direzione ed il controllo degli operai occupati; si esclude invece l’inquadramento nel settore dell’agricoltura per le società o società cooperative che, al di fuori dell’ambito organizzativo e operativo dell’impresa, si limitano ad assumere la manodopera per poi metterla a disposizione dei soci, peraltro potendo configurarsi in questi casi la violazione della normativa sul distacco (art. 30, D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276) ed in materia di somministrazione di manodopera.
Infine, quanto alle imprese che, pur non rivestendo la qualifica di imprese agricole per la natura dell’attività economica esercitata, assumono alle proprie dipendenze lavoratori che, agli effetti delle norme di previdenza e assistenza, sono assicurati come lavoratori agricoli dipendenti (ad esempio, gli addetti alla sistemazione e manutenzione agraria e forestale), l’elencazione delle attività è tassativa (art. 6, L. 31 marzo 1979, n. 92; Inps, circolare n. 126/2009). Si tratta di imprese che operano in settori economici diversi, quali commercio o servizi, che svolgono, oltre alle attività oggetto dell’impresa, una o più delle seguenti attività:
- lavori di forestazione, in appaltato o concessione;
- attività di manutenzione degli impianti irrigui, di scolo e di somministrazione delle acque ad uso irriguo o per lavori di forestazione (nel caso di consorzi);
- cura e protezione della fauna selvatica ed all'esercizio controllato della caccia;
- attività di raccolta di prodotti agricoli, nonché attività di cernita, di pulitura e di imballaggio dei prodotti ortofrutticoli, purché connesse a quella di raccolta;
- lavori e servizi di sistemazione e manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde, se addetti a tali attività.
Considerata la tassatività, è da escludere che le attività di servizi e di supporto al processo produttivo, quali ad esempio la potatura, la semina, la fornitura di macchine agricole, svolte da imprese non agricole, diano luogo all’iscrizione degli operai nella gestione agricola; questi ultimi devono quindi essere assicurati alla gestione previdenziale di appartenenza in base all’inquadramento aziendale (commercio o servizi). Peraltro, le imprese non agricole, commerciali o di servizi, che intendono iscrivere gli operai alla gestione agricola spesso operano in virtù di un contratto di appalto, ma ciò non esclude che esse debbano essere dotata di un’effettiva struttura imprenditoriale con la predisposizione di mezzi, risorse e organizzazione. In mancanza, si può configurare l’ipotesi di assunzione di lavoratori al solo scopo di inviarli presso le aziende utilizzatrici, integrando la fattispecie della mera somministrazione di manodopera. Per quanto sopra, non solo non sono iscrivibili nella gestione agricola i lavoratori addetti alle attività richiamate (art. 6, L. 31 marzo 1979, n. 92), dipendenti di cooperative o di società che svolgono attività caratterizzate dall’esecuzione in appalto di fasi di lavorazioni o singole operazioni del processo produttivo, avulse da un’impresa organizzata per svolgere attività commerciali o di servizi, ma addirittura si configurano le fattispecie della somministrazione irregolare di manodopera.