Giurisprudenza - CORTE DI GIUSTIZIA CE-UE - Sentenza 01 febbraio 2017, n. C-430/15

Rinvio pregiudiziale - Previdenza sociale - Regolamento (CEE) n. 1408/71 - Componente mancanza di autonomia dell’assegno di sussistenza per persone con disabilità (disability living allowance) - Persona assicurata contro il rischio di vecchiaia che ha cessato definitivamente qualsiasi attività professionale - Nozioni di prestazione di malattia e di prestazione d’invalidità - Esportabilità

 

1. La domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella sua versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996 (GU 1997, L 28, pag. 1), come modificato dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio, dell’8 febbraio 1999 (GU 1999, L 38, pag. 1) (in prosieguo: il "regolamento n. 1408/71").

2.     Tale domanda è stata presentata nell’ambito di una controversia tra il Secretary of State for Work and Pensions (Ministro per il Lavoro e le Pensioni, Regno Unito; in prosieguo: il "Ministro") e la sig.ra Tolley, deceduta il 10 maggio 2011 e rappresentata nel procedimento principale dal marito nella sua qualità di amministratore dell’eredità della sig.ra Tolley, in merito alla soppressione del suo diritto a percepire la componente "mancanza di autonomia" dell’assegno di sussistenza per persone con disabilità (disability living allowance; in prosieguo: il "DLA") in base al rilievo secondo cui la stessa non soddisfa più i requisiti di residenza e di soggiorno in Gran Bretagna.

 

Contesto normativo

Diritto dell’Unione

3. Il regolamento n. 1408/71 è stato sostituito dal regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (GU 2004, L 166, pag. 1, e rettifiche in GU 2004, L 200, pag. 1), divenuto applicabile il 1° maggio 2010. Tuttavia, in considerazione della data dei fatti della controversia principale, quest’ultima continua a essere disciplinata dal regolamento n. 1408/71.

4. L’articolo 1 di tale regolamento prevede quanto segue:

"Ai fini dell’applicazione del presente regolamento:

a) i termini "lavoratore subordinato" e "lavoratore autonomo" designano rispettivamente:

i) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro uno o più eventi corrispondenti ai settori di un regime di sicurezza sociale applicabile ai lavoratori subordinati o autonomi o a un regime speciale per i dipendenti pubblici;

ii) qualsiasi persona coperta da assicurazione obbligatoria contro uno o più eventi corrispondenti ai settori cui si applica il presente regolamento nel quadro di un regime di sicurezza sociale applicabile a tutti i residenti o alla totalità della popolazione attiva:

- quando le modalità di gestione o di finanziamento di tale regime permettano di identificare tale persona quale lavoratore subordinato o autonomo,

oppure

- in mancanza di tali criteri, quando detta persona sia coperta da assicurazione obbligatoria o facoltativa continuata contro un altro evento indicato nell’allegato I, nel quadro di un regime organizzato a favore dei lavoratori subordinati o autonomi o di un regime di cui al punto iii), oppure, in assenza di un simile regime nello Stato membro in questione, quando corrisponda alla definizione di cui all’allegato I;

(...)

(...)

o) il termine "istituzione competente" designa:

i) l’istituzione alla quale l’interessato è iscritto al momento della domanda di prestazioni,

(...)

(...)

q) il termine "Stato competente" designa lo Stato membro nel cui territorio si trova l’istituzione competente;

(...)".

5. L’articolo 2, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 così dispone:

"Il presente regolamento si applica ai lavoratori subordinati o autonomi e agli studenti, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti".

6. L’articolo 4 di detto regolamento così recita:

"1. Il presente regolamento si applica a tutte le legislazioni relative ai settori di sicurezza sociale riguardanti:

a) le prestazioni di malattia e di maternità;

b) le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno;

c) le prestazioni di vecchiaia;

(...)

2. Il presente regolamento si applica ai regimi di sicurezza sociale generali e speciali, contributivi e non contributivi, nonché ai regimi relativi agli obblighi del datore di lavoro o dell’armatore concernenti le prestazioni di cui al paragrafo 1.

(...)".

7. L’articolo 10, paragrafo 1, primo comma, del regolamento in parola è così formulato:

"Salvo quanto diversamente disposto dal presente regolamento, le prestazioni in denaro per invalidità, vecchiaia o ai superstiti, le rendite per infortunio sul lavoro o per malattia professionale e gli assegni in caso di morte, acquisiti in base alla legislazione di uno o più Stati membri, non possono subire alcuna riduzione, né modifica, né sospensione, né soppressione, né confisca per il fatto che il beneficiario risiede nel territorio di uno Stato membro diverso da quello nel quale si trova l’istituzione debitrice".

8. L’articolo 13 del regolamento n. 1408/71 dispone quanto segue:

"1. Le persone per cui è applicabile il presente regolamento sono soggette alla legislazione di un solo Stato membro, fatti salvi gli articoli 14 quater e 14 septies. Tale legislazione è determinata conformemente alle disposizioni del presente titolo.

2. Con riserva degli articoli da 14 a 17:

a) la persona che esercita un’attività subordinata nel territorio di uno Stato membro è soggetta alla legislazione di tale Stato anche se risiede nel territorio di un altro Stato membro o se l’impresa o il datore di lavoro da cui dipende ha la propria sede o il proprio domicilio nel territorio di un altro Stato membro;

(...)

f). la persona cui cessi d’essere applicabile le legislazione di uno Stato membro senza che ad essa divenga applicabile la legislazione di un altro Stato membro in forza di una delle norme enunciate alle precedenti lettere o di una delle eccezioni o norme specifiche di cui agli articoli da 14 a 17, è soggetta alla legislazione dello Stato membro nel cui territorio risiede, in conformità delle disposizioni di questa sola legislazione".

9. Il titolo III del regolamento n. 1408/71, intitolato "Disposizioni specifiche alle varie categorie di prestazioni", è articolato in otto capitoli, di cui il primo verte sulla malattia e sulla maternità. Nella sezione 2 di tale capitolo, intitolata "Lavoratori subordinati o autonomi e loro familiari", figura l’articolo 19 di tale regolamento, il quale, al suo paragrafo 1, così dispone:

"Il lavoratore subordinato o autonomo che risiede nel territorio di uno Stato membro che non sia lo Stato competente e che soddisfa alle condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per avere diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall’articolo 18, beneficia nello Stato in cui risiede:

(...)

b) delle prestazioni in denaro erogate dall’istituzione competente in base alle disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l’istituzione competente e l’istituzione del luogo di residenza, le prestazioni possono essere erogate anche da quest’ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente".

10. L’articolo 22 di detto regolamento, ubicato in questa medesima sezione, così recita:

"1. Il lavoratore subordinato o autonomo che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente per aver diritto alle prestazioni, tenuto conto eventualmente di quanto disposto dall’articolo 18, e:

(...)

b) che, dopo essere stato ammesso al beneficio delle prestazioni a carico dell’istituzione competente, è autorizzato da tale istituzione a ritornare nel territorio dello Stato membro in cui risiede ovvero a trasferire la residenza nel territorio di un altro Stato membro,

(...)

ha diritto:

(...)

ii) alle prestazioni in denaro erogate dall’istituzione competente secondo le disposizioni della legislazione che essa applica. Tuttavia, previo accordo tra l’istituzione competente e l’istituzione del luogo di dimora o di residenza, le prestazioni possono essere erogate anche da quest’ultima istituzione per conto della prima, secondo le disposizioni della legislazione dello Stato competente.

2. L’autorizzazione richiesta ai sensi del paragrafo 1, lettera b), non può essere rifiutata se non quando è accertato che lo spostamento dell’interessato è tale da compromettere le sue condizioni di salute o l’applicazione delle cure mediche.

(...)".

11. L’articolo 89 del regolamento n. 1408/71 è formulato come segue:

"Le modalità particolari di applicazione delle legislazioni di alcuni Stati membri sono indicate nell’allegato VI".

12. L’allegato I del regolamento n. 1408/71, intitolato "Campo d’applicazione del regolamento quanto alle persone", contiene una rubrica O, relativa al Regno Unito, del seguente tenore:

"I termini "lavoratore subordinato o autonomo", ai sensi dell’articolo 1, lettera a), punto ii) del regolamento, designano qualsiasi persona che abbia la qualità di lavoratore subordinato (employed earner) o di lavoratore autonomo (self-employed earner) ai sensi della legislazione della Gran Bretagna o della legislazione dell’Irlanda del Nord nonché qualsiasi persona per la quale siano dovuti contributi in qualità di lavoratore subordinato (employed person) o di lavoratore autonomo (self-employed person) ai sensi della legislazione di Gibilterra".

13. La rubrica O, relativa al Regno Unito, dell’allegato VI del regolamento n. 1408/71, a sua volta intitolato "Modalità particolari d’applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri", al suo punto 19 così dispone:

"Fatta salva ogni convenzione stipulata con gli Stati membri, ai fini dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del regolamento e dell’articolo 10 ter del regolamento di applicazione, la legislazione del Regno Unito cesserà di essere applicabile alla scadenza del più recente dei tre giorni sottoindicati a chiunque fosse precedentemente soggetto alla legislazione del Regno Unito come lavoratore subordinato o autonomo:

(...)

c) l’ultimo giorno di qualsiasi periodo di erogazione di prestazioni britanniche per malattia e maternità (comprese le prestazioni in natura per le quali il Regno Unito è lo Stato competente) o prestazioni per disoccupazione:

i) iniziato prima della data di trasferimento della residenza in un altro Stato membro o, se è iniziato dopo tale data;

ii) immediatamente successivo all’esercizio di un’attività subordinata o autonoma in un altro Stato membro, per il quale l’interessato era soggetto alla legislazione del Regno Unito".

14. Il punto 20 di questa stessa rubrica così prescrive:

"Il fatto che una persona sia soggetta alla legislazione di un altro Stato membro a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera f) del regolamento, dell’articolo 10 ter del regolamento di applicazione e del punto 19 non osta a che:

a) il Regno Unito, in qualità di Stato competente, applichi a tale persona le disposizioni relative ai lavoratori subordinati o ai lavoratori autonomi del titolo III, capitolo 1 e capitolo 2, sezione 1 e dell’articolo 40, paragrafo 2 del regolamento, se tale persona conserva la qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo a questi fini ed era assicurata da ultimo in tale qualità conformemente alla legislazione del Regno Unito;

b) tale persona sia trattata come lavoratore subordinato o autonomo ai fini dei capitoli 7 e 8 del titolo III del regolamento o degli articoli 10 oppure 10 bis del regolamento di applicazione, purché la prestazione britannica prevista dal capitolo 1 del titolo III le possa essere erogata a norma della lettera a)".

 Diritto del Regno Unito

15. Dalla decisione di rinvio risulta che il DLA è una prestazione a carattere non contributivo finalizzata a provvedere alle spese supplementari richieste da taluni tipi di cure o dall’incapacità o quasi incapacità di camminare. Formato da una componente "mancanza di autonomia" e da una componente "mobilità", il DLA non è subordinato ad alcun criterio attinente alle risorse economiche e non costituisce una prestazione sostitutiva del reddito, nella misura in cui il beneficiario può esercitare un’attività professionale.

16. A termini dell’articolo 71, paragrafo 6, del Social Security Contributions and Benefits Act 1992 (legge relativa ai contributi e alle prestazioni sociali del 1992; in prosieguo: la "legge del 1992"), "(c)hi non soddisfa i requisiti di residenza e di soggiorno in Gran Bretagna non ha diritto [al DLA]".

17. Tali requisiti di residenza e di soggiorno in Gran Bretagna sono precisati, segnatamente, all’articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del Social Security (Disability Living Allowance) Regulations 1991 (regolamento di previdenza sociale relativo all’assegno di sussistenza per persone con disabilità del 1991).

 

Procedimento principale e questioni pregiudiziali

18. La sig.ra Tolley, cittadina britannica nata il 17 aprile 1952, ha versato contributi assicurativi dal 1967 al 1984. Successivamente, la stessa ha fruito dell’accredito di contributi fino al 1993. Se avesse soddisfatto le condizioni contributive al momento del raggiungimento dell’età pensionabile, avrebbe potuto avere diritto a una pensione di vecchiaia dello Stato.

19. Dal 26 luglio 1993, alla sig.ra Tolley è stata riconosciuta la componente "mancanza di autonomia" del DLA a tempo indeterminato, in base al rilievo secondo cui non era in grado di cucinarsi i pasti autonomamente.

20. Il 5 novembre 2002, la sig.ra Tolley e suo marito si sono trasferiti in via permanente in Spagna per ivi risiedere. La sig.ra Tolley non è stata, in tale Stato membro, né lavoratore subordinato né lavoratore autonomo.

21. Nel 2007 il Ministro ha deciso che il diritto della sig.ra Tolley a percepire la componente "mancanza di autonomia" del DLA era venuto meno il 6 novembre 2002. È pacifico che, in forza della normativa del Regno Unito, l’interessata ha perso, a tale data, il diritto a tale assegno.

22. La sig.ra Tolley ha allora presentato un ricorso avverso tale decisione dinanzi al First-tier Tribunal (Tribunale di primo grado, Regno Unito). Quest’ultimo ha accolto tale ricorso, ritenendo che la sig.ra Tolley avesse il diritto di continuare a ricevere la componente "mancanza di autonomia" del DLA successivamente al suo trasferimento in Spagna, in forza dell’articolo 10 del regolamento n. 1408/71.

23. Il Ministro ha impugnato la decisione del First-tier Tribunal (Tribunale di primo grado) dinanzi all’Upper Tribunal (Tribunale superiore, Regno Unito). Quest’ultimo giudice ha deciso che la sig.ra Tolley aveva diritto alla componente "mancanza di autonomia" del DLA in forza dell’articolo 22 di tale regolamento, argomentando che, essendo assicurata contro il rischio di vecchiaia sulla base dei suoi contributi previdenziali, la medesima era un lavoratore subordinato ai sensi dell’articolo 1, lettera a), di detto regolamento.

24. La Court of Appeal (England & Wales) [Corte d’appello (Inghilterra e Galles), Regno Unito] ha respinto il ricorso proposto dal Ministro avverso la decisione dell’Upper Tribunal (Tribunale superiore). Il Ministro ha quindi adito la Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito).

25. Tale giudice osserva che la componente "mancanza di autonomia" del DLA potrebbe essere considerata una prestazione d’invalidità ai sensi del regolamento n. 1408/71. Essa potrebbe quindi, in forza dell’articolo 10 di quest’ultimo, essere esportata verso un altro Stato membro. Le prestazioni elencate in tale disposizione sarebbero principalmente caratterizzate dal fatto di essere pagamenti a lungo termine o pagamenti in un’unica soluzione relativi a condizioni permanenti. Se, invece, tale assegno dovesse essere considerato una prestazione di malattia, si porrebbe la questione se la definizione di "lavoratore subordinato", di cui all’articolo 1, lettera a), punto ii), di tale regolamento, si applichi anche alle disposizioni del capitolo 1 del titolo III del suddetto regolamento relative alla malattia. A tale riguardo, non sarebbe logico considerare le persone inattive dal punto di vista economico come lavoratori che occorre trattare in maniera più favorevole rispetto alle persone attivamente alla ricerca di un’occupazione.

26. Inoltre, poiché l’eventuale diritto della sig.ra Tolley a una pensione di vecchiaia sulla base della legislazione del Regno Unito è stato mantenuto successivamente al suo trasferimento in Spagna, il giudice del rinvio si chiede se l’espressione "la persona cui cessi d’essere applicabile la legislazione di uno Stato membro", di cui all’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71, riguardi la legislazione di uno Stato membro nel suo complesso oppure unicamente la legislazione di quello relativo alla prestazione di cui trattasi. Nel caso in cui rilevi solo quest’ultima legislazione, detto giudice ritiene che sia consentito chiedersi se il punto 19, lettera c), della rubrica O dell’allegato VI di tale regolamento, che definisce il momento in cui la legislazione del Regno Unito cessa di essere applicabile, si riferisca al beneficio effettivo della prestazione oppure al solo diritto ad essa. Si porrebbe altresì la questione se il punto 20 di questa stessa rubrica imponga o meno al Regno Unito l’obbligo di corrispondere la componente "mancanza di autonomia" del DLA conformemente alle disposizioni del capitolo 1 del titolo III di detto regolamento.

27. Alla luce di quanto precede, la Supreme Court of the United Kingdom (Corte suprema del Regno Unito) ha deciso di sospendere il giudizio e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:

"1) Se, ai fini del regolamento n. 1408/71, la componente "mancanza di autonomia" del DLA del Regno Unito debba essere correttamente qualificata come prestazione di invalidità anziché come prestazione di malattia in denaro.

2) i) Se una persona che cessi di avere diritto [alla componente "mancanza di autonomia" del DLA] ai sensi del diritto nazionale del Regno Unito, poiché si è trasferita in un altro Stato membro, e che abbia cessato ogni attività lavorativa prima di tale trasferimento, ma resti assicurata contro la vecchiaia ai sensi del sistema previdenziale britannico, cessi di essere soggetta alla legislazione del Regno Unito ai fini dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71.

ii) Se tale persona resti comunque soggetta alla legislazione del Regno Unito, alla luce del punto 19, lettera c), [della rubrica O] dell’allegato VI al regolamento n. 1408/71.

iii) Qualora detta persona abbia cessato di essere soggetta alla legislazione del Regno Unito, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), se il punto 20 [della rubrica O] dell’allegato VI al regolamento n. 1408/71 conferisca al Regno Unito l’obbligo, oppure soltanto la facoltà, di applicare a tale persona le disposizioni del Capitolo 1 del Titolo III del regolamento.

3) i) Se l’ampia definizione di lavoratore subordinato data nella sentenza pronunciata nella causa C‑543/03, Dodl e Oberhollenzer (C‑543/03, EU:C:2005:364), si applichi ai fini degli articoli da 19 a 22 del regolamento, qualora la persona abbia cessato ogni attività lavorativa prima di trasferirsi in un altro Stato membro, nonostante la distinzione operata nel Capitolo 1 del Titolo III di tale regolamento tra, da un lato, i lavoratori subordinati o autonomi e, dall’altro, i disoccupati.

ii) Ove tale definizione sia applicabile, se detta persona abbia il diritto di esportare la prestazione in virtù o dell’articolo 19 o dell’articolo 22 del regolamento n. 1408/71. Se l’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), abbia l’effetto di impedire che il diritto di un richiedente alla componente "mancanza di autonomia" del DLA sia vanificato da un requisito di residenza imposto dalla legislazione nazionale a un trasferimento di residenza in un altro Stato membro".

 

Sulle questioni pregiudiziali

 Sulla prima questione

28. Con la sua prima questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se una prestazione quale la componente "assenza di autonomia" del DLA costituisca una prestazione di malattia o una prestazione d’invalidità ai sensi del regolamento n. 1408/71.

 Sulla ricevibilità

29. Il governo del Regno Unito sostiene che la prima questione pregiudiziale è irricevibile sulla base del rilievo, da un lato, che essa non è stata oggetto di discussione dinanzi al giudice del rinvio e, dall’altro, che la stessa è identica a una questione sollevata nella causa che ha dato origine alla sentenza del 18 ottobre 2007, Commissione/Parlamento e Consiglio (C‑299/05, EU:C:2007:608).

30. Per quanto concerne il primo motivo di irricevibilità dedotto da tale governo, occorre rilevare che l’articolo 267 TFUE conferisce ai giudici nazionali la più ampia facoltà di adire la Corte qualora essi ritengano che una causa dinanzi ad essi pendente faccia sorgere questioni che richiedono un’interpretazione o un esame della validità delle disposizioni del diritto dell’Unione essenziali ai fini della soluzione della lite di cui sono investiti. I giudici nazionali hanno quindi la facoltà - ed eventualmente l’obbligo - di effettuare un rinvio pregiudiziale qualora essi constatino, d’ufficio o su domanda di parte, che il merito della controversia implica la soluzione di una questione ricadente sotto le previsioni del primo comma dell’articolo sopra citato. Per tale motivo, il fatto che le parti del giudizio a quo non abbiano prospettato, dinanzi al giudice del rinvio, una problematica attinente al diritto dell’Unione non osta a che la Corte possa essere adita da detto giudice (sentenza del 15 gennaio 2013, Križan e a., C‑416/10, EU:C:2013:8, punti 64 e 65 e giurisprudenza ivi citata).

31.   Infatti, il rinvio pregiudiziale si fonda su un dialogo tra giudici, il cui avvio dipende interamente dalla valutazione operata dal giudice nazionale in merito alla rilevanza e alla necessità del rinvio stesso (sentenza del 15 gennaio 2013, Križan e a., C‑416/10, EU:C:2013:8, punto 66).

32. Inoltre, sebbene possa risultare necessario, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, che una questione pregiudiziale venga sollevata solo a seguito di un contraddittorio fra le parti, occorre nondimeno ammettere che l’esistenza di un previo contraddittorio non figura tra i presupposti prescritti per l’instaurazione del procedimento previsto dall’articolo 267 TFUE (v., in tal senso, sentenza del 3 marzo 1994, Eurico Italia e a., C‑332/92, C‑333/92 e C‑335/92, EU:C:1994:79, punto 11).

33. Dalle considerazioni che precedono si evince che il fatto che le parti di una controversia non abbiano discusso precedentemente dinanzi al giudice nazionale di una questione vertente sul diritto dell’Unione non osta a che la Corte possa essere investita di una simile questione.

34. Quanto al secondo motivo di irricevibilità, è sufficiente ricordare che, anche in presenza di una giurisprudenza della Corte che risolve il punto di diritto considerato, i giudici nazionali mantengono la completa libertà di adire la Corte qualora lo ritengano opportuno, senza che il fatto che le disposizioni di cui si chiede l’interpretazione siano già state interpretate dalla Corte abbia l’effetto di ostacolare una nuova pronuncia da parte della stessa (sentenza del 17 luglio 2014, Torresi, C‑58/13 e C‑59/13, EU:C:2014:2088, punto 32 e giurisprudenza ivi citata).

35. Ciò considerato, la prima questione pregiudiziale dev’essere considerata ricevibile.

 Nel merito

36. In via preliminare, occorre verificare se la situazione della sig.ra Tolley rientri nell’ambito di applicazione del regolamento n. 1408/71.

37. A tale proposito, l’articolo 2, paragrafo 1, di tale regolamento prevede che quest’ultimo si applica ai lavoratori subordinati o autonomi e agli studenti, che sono o sono stati soggetti alla legislazione di uno o più Stati membri e che sono cittadini di uno degli Stati membri, oppure apolidi o profughi residenti nel territorio di uno degli Stati membri, nonché ai loro familiari e ai loro superstiti.

38. Secondo la giurisprudenza della Corte, una persona possiede lo status di "lavoratore", ai sensi del regolamento n. 1408/71, quando è assicurata, sia pure contro un solo rischio, in forza di un’assicurazione obbligatoria o facoltativa presso un regime previdenziale generale o speciale, menzionato all’articolo 1, lettera a), dello stesso regolamento, e ciò indipendentemente dall’esistenza di un rapporto di lavoro (sentenza del 10 marzo 2011, Borger, C‑516/09, EU:C:2011:136, punto 26 e giurisprudenza ivi citata).

39. Il giudice del rinvio e il governo del Regno Unito sostengono tuttavia che la situazione della sig.ra Tolley rientra nell’ambito dell’articolo 1, lettera a), punto ii), secondo trattino, del regolamento n. 1408/71, argomentando che della componente "mancanza di autonomia" del DLA beneficiano tutti i residenti, indipendentemente dal fatto di essere o meno lavoratori subordinati. Poiché tale disposizione rinvia all’allegato I di tale regolamento, la sig.ra Tolley potrebbe essere qualificata come "lavoratore" solo se soddisfa i requisiti prescritti dalla legislazione britannica. Orbene, tale legislazione riguarderebbe solo le persone che esercitano un’attività retribuita.

40. Nel caso di specie, dal fascicolo sottoposto alla Corte emerge che, dal 1967 al 1993, la sig.ra Tolley è stata assicurata nel Regno Unito contro il rischio di vecchiaia nell’ambito di un regime previdenziale che si applica a tutti i residenti. È pacifico che le modalità di gestione e di finanziamento di tale regime consentivano di identificare tale persona come lavoratore subordinato. Essendo stata pertanto assicurata contro l’eventualità prevista dall’articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del regolamento n. 1408/71, la sig.ra Tolley dev’essere considerata un lavoratore ai sensi dell’articolo 1, lettera a), punto ii), primo trattino, di tale regolamento.

41. Il fatto che la sig.ra Tolley sia deceduta prima di aver raggiunto l’età pensionabile non può rimettere in discussione tale conclusione. Infatti, la possibilità di rientrare nell’ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71 non dipende dalla realizzazione del rischio coperto (v., in tal senso, sentenza del 10 marzo 2011, Borger, C‑516/09, EU:C:2011:136, punto 30).

42. Si deve, pertanto, constatare che una situazione come quella di cui al procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71.

43. Occorre poi ricordare che una prestazione è considerata prestazione previdenziale se è attribuita ai beneficiari, prescindendo da ogni valutazione individuale e discrezionale delle loro esigenze personali, in base ad una situazione legalmente definita e se si riferisce ad uno dei rischi espressamente elencati nell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71 (sentenza del 18 ottobre 2007, Commissione/Parlamento e Consiglio, C‑299/05, EU:C:2007:608, punto 56 e giurisprudenza ivi citata).

44. Conformemente all’articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), di tale regolamento, quest’ultimo si applica alle legislazioni relative ai settori di previdenza sociale riguardanti, rispettivamente, le prestazioni di malattia e le prestazioni d’invalidità, comprese quelle dirette a conservare o migliorare la capacità di guadagno.

45. Per distinguere tra le varie categorie di prestazioni previdenziali, occorre prendere in considerazione il rischio coperto da ogni prestazione (sentenza del 18 luglio 2006, De Cuyper, C‑406/04, EU:C:2006:491, punto 27).

46. A tale proposito, la Corte ha dichiarato che prestazioni concesse obiettivamente sulla base di una situazione legalmente definita e che mirino a migliorare lo stato di salute nonché la vita delle persone prive di autonomia sono intese essenzialmente a integrare le prestazioni dell’assicurazione malattia e devono essere considerate come "prestazioni di malattia" ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71 (sentenze del 5 marzo 1998, Molenaar, C‑160/96, EU:C:1998:84, punti da 23 a 25, e del 18 ottobre 2007, Commissione/Parlamento e Consiglio, C‑299/05, EU:C:2007:608, punto 61 e giurisprudenza ivi citata).

47. Per quanto riguarda la componente "mancanza di autonomia" del DLA, dalle informazione fornite dal giudice del rinvio risulta che tale prestazione in denaro a carattere non contributivo, concessa indipendentemente dal livello dei redditi del rispettivo beneficiario, mira a compensare le spese supplementari che una persona può dover sostenere per via, in particolare, della sua incapacità o quasi incapacità a camminare.

48. È pacifico che la concessione della suddetta prestazione non dipende da una valutazione individuale delle esigenze personali del richiedente e che si effettua sulla base di criteri oggettivi, quali l’impossibilità per la persona di prepararsi da sola i pasti, definiti nella legge del 1992.

49. Non è, inoltre, contestato che la prestazione di cui al procedimento principale presenti le stesse caratteristiche e persegua la stessa finalità del DLA in vigore all’epoca dei fatti della causa che ha dato origine alla sentenza del 18 ottobre 2007, Commissione/Parlamento e Consiglio (C‑299/05, EU:C:2007:608).

50. Orbene, la Corte ha dichiarato, ai punti 65 e seguenti di tale sentenza, in sostanza, che, sebbene non avesse sostanzialmente l’obiettivo di integrare prestazioni di assicurazione malattia, tale assegno doveva, salvo per quanto riguarda la componente "mobilità", essere considerato una prestazione di malattia ai sensi del regolamento n. 1408/71.

51. Pertanto, la prestazione di cui al procedimento principale costituisce una prestazione di malattia ai sensi del regolamento n. 1408/71.

52. Tale conclusione non è confutata dall’argomento avanzato dal giudice del rinvio secondo il quale l’assegno di cui al procedimento principale potrebbe essere qualificato come prestazione d’invalidità in considerazione del fatto che presenta analogie con le prestazioni elencate all’articolo 10, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, ossia, in particolare, le prestazioni d’invalidità in denaro, le quali hanno la caratteristica principale di essere pagamenti a lungo termine o pagamenti a soluzione unica relativi a condizioni permanenti.

53. Il fatto che, per la concessione della componente "mancanza di autonomia" del DLA, la riduzione di mobilità debba riguardare un periodo di tempo notevole non può, infatti, modificare l’obiettivo dell’assegno di migliorare la vita delle persone non autonome (v., per analogia, sentenza del 18 ottobre 2007, Commissione/Parlamento e Consiglio, C‑299/05, EU:C:2007:608, punto 63).

54. Inoltre, la Corte ha statuito che devono essere assimilate a prestazioni di malattia, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, lettera a), del regolamento n. 1408/71, prestazioni, come quelle di cui al procedimento principale, attinenti al rischio di perdita dell’autosufficienza, nonostante il fatto che, a differenza delle prestazioni di malattia stricto sensu, esse non sono, in linea di principio, di natura tale da poter essere versate a breve termine e possono presentare, segnatamente per effetto delle loro modalità di applicazione, caratteristiche che, in definitiva, si avvicinano parimenti, in una certa qual misura, ai settori dell’invalidità e della vecchiaia (v., in tal senso, sentenza del 30 giugno 2011, da Silva Martins, C‑388/09, EU:C:2011:439, punti 47 e 48).

55. Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla prima questione dichiarando che una prestazione quale la componente "mancanza di autonomia" del DLA costituisce una prestazione di malattia ai sensi del regolamento n. 1408/71.

 Sulle parti prima e seconda della seconda questione pregiudiziale

56. Con le parti prima e seconda della sua seconda questione, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, da un lato, se l’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71 debba essere interpretato nel senso che il fatto che una persona abbia acquisito diritti a una pensione di vecchiaia sulla base dei contributi versati nel corso di un determinato periodo al regime previdenziale di uno Stato membro osta a che la legislazione di detto Stato membro possa successivamente cessare di essere applicabile a questa persona. Qualora tale questione vada risolta in senso negativo, detto giudice intende chiarire, dall’altro lato, in quale momento la legislazione del Regno Unito ha cessato di essere applicabile alla sig.ra Tolley, considerato che quest’ultima ha continuato a ricevere pagamenti a titolo della componente "mancanza di autonomia" del DLA fino al 2007, nonostante il fatto che, in forza di tale legislazione, avesse perso il diritto a percepire detta prestazione per via del suo trasferimento in Spagna nel 2002.

57. Occorre rilevare che il regolamento n. 1408/71 non organizza un regime previdenziale comune, ma lascia sussistere regimi nazionali distinti ed ha come solo scopo quello di assicurare un coordinamento tra questi ultimi. Esso lascia sussistere pertanto regimi distinti che danno luogo a crediti distinti nei confronti di istituzioni distinte, rispetto alle quali il destinatario della prestazione è direttamente titolare di diritti a norma della sola legislazione nazionale, oppure della legislazione nazionale integrata, eventualmente, dal diritto dell’Unione (sentenza del 21 febbraio 2013, Dumont de Chassart, C‑619/11, EU:C:2013:92, punto 40 e giurisprudenza ivi citata).

58. Le disposizioni del titolo II del suddetto regolamento, di cui fa parte l’articolo 13 di quest’ultimo, costituiscono un sistema completo ed uniforme di norme di conflitto. Dette disposizioni sono intese non solo ad evitare la simultanea applicazione di più normative nazionali e le complicazioni che possono derivarne, ma anche a far sì che i soggetti rientranti nella sfera di applicazione del regolamento n. 1408/71 non restino senza tutela in materia di previdenza sociale per mancanza di una normativa cui far ricorso nel loro caso (sentenza dell’11 giugno 1998, Kuusijärvi, C‑275/96, EU:C:1998:279, punto 28).

59. Pertanto, se una persona rientra nell’ambito di applicazione ratione personae del regolamento n. 1408/71, come definito all’articolo 2 di quest’ultimo, il principio di unicità sancito all’articolo 13, paragrafo 1, di tale regolamento, in linea di massima, trova applicazione e la normativa nazionale applicabile va determinata in base alle disposizioni del titolo II dello stesso regolamento (sentenza del 19 marzo 2015, Kik, C‑266/13, EU:C:2015:188, punto 47).

60. Per quanto riguarda l’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento in parola, esso mira unicamente a determinare la normativa nazionale da applicare alle persone che versano in una delle situazioni contemplate alle sue lettere da a) a f) (sentenza dell’11 giugno 1998, Kuusijärvi, C‑275/96, EU:C:1998:279, punto 29).

61. Per quanto concerne, in particolare, l’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71, si deve ricordare che la cessazione dell’applicazione della normativa di uno Stato membro costituisce una condizione di applicazione di tale disposizione (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2015, Kik, C‑266/13, EU:C:2015:188, punto 51).

62. Nulla nel testo di detta disposizione, invece, suggerisce che il fatto che una persona abbia acquisito diritti a una pensione di vecchiaia sulla base dei contributi versati nel corso di un determinato periodo al regime previdenziale di uno Stato membro osti a che la legislazione di tale Stato possa, in un successivo momento, cessare di essere applicabile a tale persona.

63. Inoltre, atteso che l’acquisizione di diritti a una pensione di vecchiaia è la conseguenza normale dell’esercizio di un’attività professionale, ammettere che una persona non possa essere soggetta alla legislazione di uno Stato membro diverso da quello nel quale essa ha acquisito siffatti diritti per la prima volta equivarrebbe a svuotare l’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71 del suo significato.

64. Per quanto riguarda le condizioni secondo le quali la legislazione di uno Stato membro cessa di essere applicabile a una persona, occorre ricordare che l’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71 non le definisce. Spetta quindi alla normativa nazionale di ciascuno Stato membro stabilire dette condizioni (v., in tal senso, sentenza del 19 marzo 2015, Kik, C‑266/13, EU:C:2015:188, punto 51).

65. Infatti, come precisato all’articolo 10 ter del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 marzo 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento n. 1408/71 (GU 1972, L 74, pag. 1), come modificato dal regolamento (CEE) n. 2195/91 del Consiglio, del 25 giugno 1991 (GU 1991, L 206, pag. 2), la data e le condizioni alle quali la legislazione di uno Stato membro cessa di essere applicabile ad una persona contemplata dall’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71 sono determinate secondo le disposizioni di tale legislazione.

66. Peraltro, occorre tener conto, nell’ambito della determinazione del momento in cui la legislazione di uno Stato membro cessa di essere applicabile a una persona, eventualmente, anche delle disposizioni dell’allegato VI di quest’ultimo regolamento, il quale menziona le modalità particolari d’applicazione delle legislazioni di taluni Stati membri.

67. Nella fattispecie, giacché la sig.ra Tolley non ha più versato contributi al regime previdenziale del Regno Unito a partire dal 1993, avendo la stessa cessato qualsiasi attività professionale e lasciato tale Stato membro nel 2002, spetta al giudice del rinvio accertare se, in applicazione della legislazione di detto Stato membro, tali circostanze abbiano comportato la cessazione dell’iscrizione della sig.ra Tolley a tale regime e la sua uscita da quest’ultimo.

68. Le stesse considerazioni valgono in riferimento al fatto che la sig.ra Tolley ha continuato a ricevere pagamenti a titolo della componente "mancanza di autonomia" del DLA fino al 2007, benché ella avesse, in forza della legislazione del Regno Unito, perso il diritto a percepire tale prestazione per via del suo trasferimento in Spagna nel 2002.

69. Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alle parti prima e seconda della seconda questione dichiarando che l’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71 dev’essere interpretato nel senso che il fatto che una persona abbia acquisito diritti a una pensione di vecchiaia sulla base dei contributi versati nel corso di un determinato periodo al regime previdenziale di uno Stato membro non osta a che la legislazione di tale Stato membro possa successivamente cessare di essere applicabile a tale persona. Spetta al giudice nazionale determinare, in considerazione delle circostanze della controversia di cui è investito e delle disposizioni del diritto nazionale applicabile, in quale momento tale legislazione ha cessato di essere applicabile a detta persona.

 Sulla terza parte della seconda questione e sulla terza questione

70. Con la terza parte della sua seconda questione e con la sua terza questione, che occorre esaminare congiuntamente, il giudice del rinvio chiede, in sostanza, se l’articolo 19, paragrafo 1, e/o l’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1408/71 debbano essere interpretati nel senso che ostano a che una legislazione di uno Stato membro subordini il beneficio di un assegno come quello di cui al procedimento principale a un requisito di residenza e di soggiorno, come quello previsto dall’articolo 71, paragrafo 6, della legge del 1992.

71. Occorre rilevare, anzitutto, che l’articolo 19 di tale regolamento, intitolato "Residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente - Norme generali", garantisce, a carico dello Stato competente, il diritto, per il lavoratore subordinato o per il lavoratore autonomo, nonché per i familiari, residenti in un altro Stato membro, che, in considerazione del proprio stato, necessiti di cure nel territorio dello Stato membro di residenza, di beneficiare di prestazioni di malattia in natura fornite dall’istituzione di quest’ultimo Stato membro (sentenza del 16 luglio 2009, von Chamier-Glisczinski, C‑208/07, EU:C:2009:455, punto 42).

72. Di conseguenza, come l’avvocato generale ha rilevato, in sostanza, al paragrafo 84 delle sue conclusioni, tale disposizione riguarda solo le situazioni nelle quali un lavoratore che chiede all’istituzione competente di uno Stato membro il beneficio di una prestazione di malattia risieda, alla data della sua domanda, in un altro Stato membro.

73. Nel caso di specie, dalla decisione di rinvio emerge che la sig.ra Tolley risiedeva ancora nel Regno Unito quando ha richiesto alle istituzioni competenti di tale Stato membro il beneficio della componente "mancanza di autonomia" del DLA. Pertanto, la sua situazione non rientra manifestamente nell’ambito di detto articolo 19.

74. Per quanto concerne, poi, l’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1408/71, esso riguarda, in particolare, l’ipotesi del trasferimento, durante una malattia, della residenza di un lavoratore subordinato o di un lavoratore autonomo in uno Stato membro diverso da quello cui appartiene l’istituzione competente (v., in tal senso, sentenza del 16 luglio 2009, von Chamier-Glisczinski, C‑208/07, EU:C:2009:455, punto 45).

75. Occorre, dunque, verificare se la situazione della sig.ra Tolley rientri nell’ambito di applicazione di detto articolo 22, paragrafo 1, lettera b).

76. Il governo del Regno Unito sostiene, da un lato, che l’espressione "lavoratore", utilizzata da tale disposizione, riguardi solo le persone che, a differenza della sig.ra Tolley, non abbiano definitivamente cessato qualsiasi attività professionale.

77. Tale argomento non può essere accolto.

78. Occorre rilevare, a tale proposito, che, ai sensi dell’articolo 1 del regolamento n. 1408/71, le definizioni contenute in tale disposizione, tra le quali figurano quella di "lavoratore subordinato" e di "lavoratore autonomo", sono fornite "ai fini dell’applicazione [di detto] regolamento", senza che sia prevista un’eccezione per talune disposizioni di esso.

79. Orbene, dai punti da 38 a 40 della presente sentenza risulta che la sig.ra Tolley dev’essere considerata un "lavoratore", ai sensi dell’articolo 1, lettera a), punto ii), primo trattino, dello stesso regolamento, e ciò a prescindere dal fatto che la stessa abbia cessato definitivamente qualsiasi attività professionale.

80. Occorre sottolineare, inoltre, che la Corte ha già statuito che, con il riferimento al "lavoratore", di cui all’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, quest’ultimo non intende limitare l’ambito di applicazione di tale disposizione ai lavoratori attivi rispetto ai lavoratori inattivi (v., in tal senso, sentenza del 31 maggio 1979, Pierik, 182/78, EU:C:1979:142, punto 7).

81. Il governo del Regno Unito sostiene, dall’altro lato, che la legislazione del Regno Unito ha cessato di essere applicabile alla sig.ra Tolley al momento del suo trasferimento in Spagna e che, in applicazione dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), di tale regolamento, ella era soggetta alla legislazione di quest’ultimo Stato membro. Esso sarebbe quindi lo Stato competente, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento.

82. A tale riguardo, dal combinato disposto dell’articolo 1, lettera o), punto i), e dell’articolo 1, lettera q), del regolamento n. 1408/71 risulta che la nozione di "Stato competente" designa, in particolare, lo Stato membro in cui si trova l’istituzione alla quale il lavoratore è iscritto al momento della domanda di prestazioni.

83. Inoltre, dalla ratio dell’articolo 22, paragrafo 1, del regolamento n. 1408/71, il quale stabilisce le condizioni del mantenimento dell’erogazione delle prestazioni alle quali un lavoratore ha diritto in forza della legislazione dello Stato competente segnatamente in caso di trasferimento di residenza "nel territorio di un altro Stato membro", risulta che, per quanto riguarda tale ipotesi, lo "Stato competente", ai sensi di tale disposizione, è necessariamente lo Stato membro che era competente ad accordare tali prestazioni prima del trasferimento di residenza.

84. Per quanto concerne il caso di specie, dalla decisione di rinvio risulta che, nel momento in cui la sig.ra Tolley ha chiesto il beneficio del DLA alle istituzioni competenti del Regno Unito, la stessa era iscritta al regime previdenziale di tale Stato membro. Di conseguenza, quand’anche la legislazione di detto Stato membro abbia cessato, in seguito, di esserle applicabile, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71, lo Stato competente, ai sensi dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento, è il Regno Unito.

85. Tale interpretazione è avvalorata dal punto 20 della rubrica O dell’allegato VI del regolamento n. 1408/71, il quale prevede che "[i]l fatto che una persona sia soggetta alla legislazione di un altro Stato membro a norma dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera f) [di tale] regolamento (...), non osta" segnatamente "a che (...) il Regno Unito, in qualità di Stato competente, applichi a tale persona le disposizioni relative ai lavoratori subordinati o ai lavoratori autonomi del titolo III, capitolo 1 (...), se tale persona conserva la qualità di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo a questi fini ed era assicurata da ultimo in tale qualità conformemente alla legislazione del Regno Unito". Tale disposizione, infatti, prevede espressamente la possibilità per il Regno Unito di restare lo Stato competente ai sensi delle disposizioni del capitolo 1 del titolo III del suddetto regolamento nel caso in cui la sua legislazione cessi di applicarsi al lavoratore, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento in parola.

86. Dalle considerazioni che precedono si evince che una situazione come quella di cui al procedimento principale rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1408/71.

87. Tale disposizione prevede, infatti, il diritto, per un lavoratore subordinato o autonomo che soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente, di ricevere le prestazioni in denaro erogate dall’istituzione competente dopo il suo trasferimento di residenza nel territorio di un altro Stato membro.

88. A tale riguardo, non può condividersi l’argomento del governo del Regno Unito secondo il quale l’espressione "soddisfa le condizioni richieste dalla legislazione dello Stato competente" consente agli Stati membri di prevedere un requisito di residenza per l’erogazione delle prestazioni in denaro contemplate dalla suddetta disposizione. Come ha rilevato l’avvocato generale al paragrafo 119 delle sue conclusioni, richiamando le conclusioni dell’avvocato generale Jacobs nella causa Kuusijärvi (C‑275/96, EU:C:1997:613), infatti, una simile interpretazione, permettendo di sopprimere il diritto conferito dall’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1408/71 attraverso un requisito di residenza previsto dalla legge nazionale, priverebbe interamente di scopo detta disposizione.

89. Ne deriva che il suddetto articolo 22, paragrafo 1, lettera b), osta a che uno Stato competente subordini il mantenimento del beneficio di una prestazione come quella di cui al procedimento principale a un requisito di residenza e di soggiorno nel suo territorio.

90. Ciò precisato, occorre evidenziare che questa stessa disposizione subordina il diritto di esportare una prestazione come quella in parola alla condizione che il lavoratore abbia chiesto e ottenuto dall’istituzione competente l’autorizzazione a trasferire la propria residenza nel territorio di un altro Stato membro.

91. Certamente, come risulta dall’articolo 22, paragrafo 2, primo comma, del regolamento n. 1408/71, tale autorizzazione può essere rifiutata solo quando risulta acclarato che lo spostamento dell’interessato è tale da compromettere il suo stato di salute o l’applicazione delle cure mediche.

92. Tuttavia, come ha osservato l’avvocato generale ai paragrafi da 124 a 126 delle sue conclusioni, tale disposizione non può obbligare gli Stati membri ad accordare a un lavoratore il beneficio dell’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), di tale regolamento nel caso in cui tale lavoratore abbia trasferito la propria residenza nel territorio di un altro Stato membro in assenza di una qualsiasi autorizzazione concessa dall’istituzione competente.

93. Alla luce di quanto precede, occorre rispondere alla terza parte della seconda questione e alla terza questione dichiarando che l’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1408/71 dev’essere interpretato nel senso che osta a che la legislazione dello Stato competente subordini il beneficio di un assegno come quello di cui al procedimento principale a un requisito di residenza e di soggiorno nel territorio di tale Stato membro. L’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 22, paragrafo 2, di tale regolamento devono essere interpretati nel senso che una persona che si trova in una situazione come quella di cui al procedimento principale conserva il diritto a percepire le prestazioni contemplate da tale disposizione dopo aver trasferito la propria residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, a condizione che abbia ottenuto un’autorizzazione a tal fine.

 

Sulle spese

94. Nei confronti delle parti nel procedimento principale la presente causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese. Le spese sostenute da altri soggetti per presentare osservazioni alla Corte non possono dar luogo a rifusione.

 

P.Q.M.

 

Dichiara:

1) Una prestazione quale la componente "mancanza di autonomia" dell’assegno di sussistenza per persone con disabilità (disability living allowance) costituisce una prestazione di malattia ai sensi del regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giugno 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento (CE) n. 118/97 del Consiglio, del 2 dicembre 1996, come modificato dal regolamento (CE) n. 307/1999 del Consiglio dell’8 febbraio 1999.

2) L’articolo 13, paragrafo 2, lettera f), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 307/1999, dev’essere interpretato nel senso che il fatto che una persona abbia acquisito diritti a una pensione di vecchiaia sulla base dei contributi versati nel corso di un determinato periodo al regime previdenziale di uno Stato membro non osta a che la legislazione di tale Stato membro possa successivamente cessare di essere applicabile a tale persona. Spetta al giudice nazionale determinare, in considerazione delle circostanze della controversia di cui è investito e delle disposizioni del diritto nazionale applicabile, in quale momento tale legislazione ha cessato di essere applicabile a detta persona.

3) L’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 307/1999, dev’essere interpretato nel senso che osta a che la legislazione dello Stato competente subordini il beneficio di un assegno come quello di cui al procedimento principale a un requisito di residenza e di soggiorno nel territorio di tale Stato membro.

4) L’articolo 22, paragrafo 1, lettera b), e l’articolo 22, paragrafo 2, del regolamento n. 1408/71, nella versione modificata e aggiornata dal regolamento n. 118/97, come modificato dal regolamento n. 307/1999, devono essere interpretati nel senso che una persona che si trova in una situazione come quella di cui al procedimento principale conserva il diritto a percepire le prestazioni contemplate da tale prima disposizione dopo aver trasferito la propria residenza in uno Stato membro diverso dallo Stato competente, a condizione che abbia ottenuto un’autorizzazione a tal fine.