Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 09 dicembre 2016, n. 25265

Contratto di fornitura - Agenzia di lavoro - Causale - Lavoro subordinato a tempo indeterminato

Svolgimento del processo

 

Con sentenza n. 411/05 il Tribunale di Bologna, dichiarata la nullità - per genericità della causale - del contratto di fornitura intercorso ex art. 1 legge n. 196/97 fra l'agenzia di lavoro c.d. interinale W. L. temporaneo S.p.A. e TIM S.p.A. concernente le prestazioni lavorative di S. M., accertava la sussistenza d'un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato fra il lavoratore e la società utilizzatrice a far data dal 25.2.02.

Con sentenza depositata il 28.4.10 la Corte d'appello di Bologna, in totale riforma della sentenza di prime cure, rigettava la domanda di S. M., che oggi ricorre per la cassazione della sentenza affidandosi ad un solo motivo.

Resistono con separati controricorsi Telecom Italia S.p.A. (incorporante TIM S.p.A.) e Gl Group S.p.A. (già W. L. temporaneo S.p.A.), pure nei confronti della quale si sono celebrati i gradi di merito.

 

Motivi della decisione

 

1- Con unico motivo di ricorso si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 1, 2, 3, 4, 10 e 12 legge n. 196/97 e delle clausole 1 e 5 direttiva 1999/70/CE, nonché degli artt. 1418 e 1419 c.c. e dell'art. 1 legge n. 1369/60, oltre che vizi di motivazione, nella parte in cui l'impugnata sentenza ha ritenuto che fosse sufficiente, per la validità del contratto di fornitura intercorso fra le due società, la mera enunciazione della causale così come prevista dall'Accordo 11.3.99 fra l'Unione Industriali e le OO.SS., genericamente riferita a "fabbisogni di maggior organico connessi a situazioni di mercato congiunturali e non consolidabili del pari erroneamente la Corte territoriale ha considerato sufficiente, come causale del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, la assai generica formula riferita a "ipotesi contrattualmente stabilite ulteriore vizio della sentenza - prosegue il ricorso - risiede nell'avere i giudici d'appello omesso di istruire la causa sulla prova dell'effettività, nel caso concreto, delle causali enunciate nei predetti contratti e nell'aver affermato che solo la violazione dell'art. 1 legge n. 196/97 (relativo al contratto di fornitura) avrebbe potuto determinare le conseguenze previste dall'art. 10, commi 1 e 2, legge n. 196/97 e, quindi, l'applicabilità dell'allora vigente legge n. 1369/60.

2- Il ricorso è fondato, dovendosi dare continuità alla giurisprudenza di questa Suprema Corte, che ha già avuto modo di affermare che il contratto di fornitura non può omettere di indicare la relativa causale, né può indicarla in maniera generica limitandosi a riprodurre il contenuto della previsione normativa; ha altresì statuito che in tal caso la sanzione è l'illegittimità del contratto e la conseguente instaurazione del rapporto, a tutti gli effetti, con l'utilizzatore (v. Cass. 7.1.13 n. 1148; Cass. n. 13960/11).

Nello stesso senso è la giurisprudenza pronunciatasi in relazione all'analoga ipotesi della somministrazione di lavoro di cui al d.lgs. n. 276/03, secondo cui l'astratta ammissibilità della causale indicata nel contratto di somministrazione non è sufficiente a rendere legittima l'apposizione d'un termine al rapporto, dovendo anche sussistere, in concreto, una situazione riconducibile alla ragione indicata nel contratto stesso, vale a dire una rispondenza tra la causale enunciata e la concreta assegnazione del lavoratore a mansioni ad essa confacenti.

Nel caso di specie la mera trascrizione, nel contratto di fornitura, della causale relativa a "fabbisogni di maggior organico connessi a situazioni di mercato congiunturali e non consolidabili", contenuta nel citato accordo collettivo 11.3.99 intercorso fra l'Unione Industriali e le 00.SS., non soddisfa quel minimo necessario di specificità della causale medesima che, sebbene nell'ambito di tale generale cornice di riferimento, deve pur sempre essere meglio esplicitata con riferimento al contesto della peculiare situazione dell'impresa utilizzatrice e delle sue esigenze produttive.

Ne discende che la sanzione di nullità del contratto opera anche in ipotesi di indicazione omessa o generica della causale della somministrazione, con conseguente trasformazione del contratto a tempo determinato alle dipendenze del somministratore in contratto di lavoro a tempo indeterminato alle dipendenze dell'utilizzatore (cfr. Cass. n. 17540/14; Cass. n. 20598/13).

Né può dirsi che la sanzione della nullità del contratto di fornitura sia estranea all'ipotesi di indicazione generica od omessa della relativa causale.

Infatti, se è vero che l'art. 10 cit. si riferisce per lo più a violazioni formali, è però altrettanto indiscutibile che in pratica le conseguenze sono del tutto analoghe a quelle derivanti da violazioni sostanziali, perché entrambe vengono ricondotte all'intero paradigma della legge n. 1369/60, tanto che in dottrina non è mancato biasimo per tale eccesso sanzionatorio che pone sullo stesso piano, ad es., una mera imprecisione nel compilare il contratto di fornitura e il ricorso ad intermediari non abilitati o a casi non consentiti.

L'art. 10 distingue le sanzioni a seconda che la patologia negoziale inerisca al contratto di fornitura o a quello per prestazioni di lavoro temporaneo: l'un caso è disciplinato dai co. 1° e 3° (ultimo periodo) e dal primo periodo del co. 2°, l'altro è regolato dal secondo periodo di tale comma.

Per quanto concerne il contratto di fornitura, ogni sua deviazione dal contenuto vincolato di cui all'art. 1, commi 2°, 3°, 4° e 5°, così come il ricorso a soggetti diversi e/o non iscritti all'albo delle società di fornitura di lavoro temporaneo di cui all'art. 2, comporta l'applicazione della legge n. 1369/60 e, quindi, la conversione legale da essa prevista.

Ora, già il rinvio operato alla violazione del comma 2° dell'art. 1 dimostra che la sanzione della nullità si applica anche all'ipotesi di contratto di fornitura concluso in casi non consentiti, ipotesi cui deve essere sostanzialmente equiparata quella - che ricorre nella vicenda in esame - di contratto concluso con una causale di genericità tale da risultare di ossequio meramente apparente alla previsione legislativa.

Dunque, venuta meno la deroga consentita dalla legge 196/97, il contratto di fornitura di lavoro temporaneo torna ad essere un illecito - e quindi nullo - contratto d'appalto di mera manodopera, sicché ex art. 1 ult. co. della cit. legge n. 1369/60 (ancora vigente all'epoca dei fatti per cui è causa) il contratto di lavoro s'intende instaurato non più con l'intermediario, ma direttamente con l'effettivo utilizzatore.

Quanto alle violazioni inerenti al contratto per prestazioni di lavoro temporaneo, si consideri che degli elementi di cui alle lett. a) - h) del co. 3° dell'art. 3, solo quelli della lett. g) - vale a dire inizio e termine dell'attività lavorativa presso l'impresa utilizzatrice - sembrano integrare contenuto essenziale del contratto, a pena di nullità. Infatti l'art. 10 co. 2° prevede espressamente la sanzione della conversione del contratto quando manchino tali elementi, ma non anche quando siano state omesse le indicazioni concernenti i motivi del ricorso al lavoro temporaneo, gli estremi dell'impresa fornitrice, le mansioni, l'inquadramento, la durata dell'eventuale periodo di prova, il luogo di lavoro ed il trattamento economico e normativo.

Invece, il comma 1° dell'art. 10 sanziona espressamente la carenza, nel contratto di fornitura, di tutti i requisiti di cui all'art. 1 co. 5°, ma la mancata previsione della nullità anche in relazione all'omessa specificazione delle ulteriori condizioni di contratto (in quello per prestazioni di lavoro temporaneo) era in linea con quanto l'ordinamento già prevedeva in relazione all'analoga ipotesi dell'ordinario contratto di lavoro a termine, che si convertiva in contratto a tempo indeterminato se il termine non veniva convenuto per iscritto (v. art. 1 legge n. 230/62, vigente all'epoca della promulgazione della legge n. 196/97), non anche per la mancanza di altre pattuizioni.

Orbene, muovendo dallo specifico riferimento alla sola carenza del requisito di cui alla lett. g) dell'art. 3 comma 3 legge n. 196/97, certa dottrina aveva affermato che il difetto delle altre indicazioni previste dalla legge sarebbe stato sfornito di sanzione, sicché non si sarebbe trattato di elementi richiesti ad substantiam, salvo che per il patto di prova, in cui la sanzione della nullità è ricavabile aliunde (vale a dire dall'art. 2096 c.c. nella costante interpretazione enunciatane dalla giurisprudenza).

Altra dottrina aveva ipotizzato che la nullità - pur taciuta, a riguardo, nell'art. 10 co. 2° - potesse tuttavia desumersi dall'indeterminatezza del contratto di cui non fossero chiarite tutte le condizioni di lavoro.

Ritiene invece questa Suprema Corte che, se la mancanza di tali ulteriori specificazioni non comporta indeterminatezza, quanto meno perché il contenuto del contratto per prestazioni di lavoro temporaneo è determinabile per relationem attraverso quello del contratto di fornitura, nondimeno proprio per questo motivo tutte le altre specificazioni devono in sostanza considerarsi sempre già contenute, appunto per relationem, grazie al necessario collegamento fra i due contratti.

Se cosi non fosse, cioè se fosse astrattamente ammissibile una discrasia contenutistica fra i due negozi, essa sarebbe indice inequivocabile di frode alla legge e/o di deviazione causale del contratto, di guisa che la sanzione della nullità verrebbe recuperata per altra via.

Per quanto concerne, poi, i requisiti del motivo di ricorso al lavoro temporaneo e dell'indicazione della cauzione o della fideiussione di cui all'art. 2, co. 2°, lett. c) , estranei al contenuto vincolato del contratto di fornitura e, perciò, non recuperabili per relationem, il loro carattere essenziale si ricava dall'essere strettamente funzionali a consentire al prestatore di lavoro temporaneo una scelta consapevole e un minimo di verifica di affidabilità del contraente (vale a dire dell'impresa fornitrice).

Ancor prima di tali considerazioni, v'è un ulteriore argomento assorbente per ritenere prescritti a pena di nullità anche gli elementi di cui alle lett. a), b), c), d) , f) del co. 3° del cit. art. 3: ammessa la categoria degli elementi naturali del negozio (peraltro negata da autorevole dottrina, che ritiene debba parlarsi solo di effetti naturali), è innegabile che essi siano tali solo se derogabili dalle parti.

Ma nessuno dei citati elementi è derogabile dalla volontà delle parti, nel senso che esse non potrebbero mai, ad esempio, escludere che il lavoratore debba eseguire la propria prestazione presso una data impresa utilizzatrice o lasciare libera la scelta di essa da parte dell'impresa fornitrice - perché ciò produrrebbe una palese alterazione causale del negozio -, oppure escludere la cauzione di cui all'art. 2, co. 2°, lett. c), perché in tal modo verrebbe meno la necessaria qualità soggettiva d'uno dei contraenti (l'impresa fornitrice) e, quindi, si ricadrebbe nella sanzione di cui al 1° comma dell'art. 10. Del pari ciò avverrebbe se il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo venisse stipulato per motivi diversi da quelli consentiti ex art. 1 co. 2°.

Né, infine, può ammettersi che il contratto per prestazioni di lavoro temporaneo taccia, puramente e semplicemente, tali motivi riservandosi di enunciarli solo a posteriori in ragione della convenienza del momento, perché ciò vanificherebbe in toto l'impianto della 196/97: anche siffatta omissione sarebbe indice inequivocabile di frode alla legge e/o di deviazione causale del contratto.

3- In conclusione, il ricorso è da accogliersi, con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione, che si atterrà ai seguenti principi di diritto:

"Per la validità del contratto di fornitura di lavoro temporaneo tra fornitore e utilizzatore, disciplinato ex lege n. 196/97, non è sufficiente la mera enunciazione in esso della causale prevista dall'Accordo 11.3.99 fra l'Unione Industriali e le OO.SS. e genericamente riferita a "fabbisogni di maggior organico connessi a situazioni di mercato congiunturali e non consolidabili", essendo invece necessario che essa sia meglio esplicitata avuto riguardo al contesto della peculiare situazione dell'impresa utilizzatrice e delle sue esigenze produttive."

"Le conseguenze sanzionatone previste dall'art. 10 legge n. 196/97 si applicano anche in ipotesi di nullità del contratto di fornitura di lavoro temporaneo, intercorso tra fornitore e utilizzatore, derivante dalla genericità della causale in esso indicata."

Per l'effetto, il giudice di rinvio dovrà limitarsi ad emettere le statuizioni, anche di ordine economico, consequenziali alla nullità dei contratti di fornitura e di prestazioni di lavoro temporaneo intercorsi fra le odierne parti e, infine, a provvedere sulle spese, comprese quelle del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d'appello di Bologna in diversa composizione.