Indeducibili i contributi versati dagli eredi del de cuius se non vi è trattamento pensionistico

Gli eredi non possono portare in deduzione i contributi previdenziali versati per estinguere esclusivamente il debito contributivo del de cuius. Se il versamento dei contributi non è quindi preordinato al conseguimento della controprestazione di natura previdenziale, non opera la deduzione di cui all’art. 10, co. 1, lett. e) del TUIR (Agenzia Entrate - risposta 18 luglio 2019, n. 267).

L’art. 10, co. 1, lett. e), D.P.R. n. 917/1986 (c.d. "TUIR") prevede che dal reddito complessivo si deducono, se non sono deducibili nelle determinazione dei singoli redditi che concorrono a formarlo: "i contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza a disposizioni di legge, nonché quelli versati facoltativamente alla gestione della forma pensionistica obbligatoria di appartenenza, ivi compresi quelli per la ricongiunzione di periodi assicurativi".
Il successivo comma 2 stabilisce che il contribuente può dedurre tali contributi anche se versati per uno dei familiari (coniuge, figli, genitori, suoceri, etc.), fiscalmente a carico.
In linea generale la deducibilità di un onere è strettamente subordinata al verificarsi delle seguenti condizioni:
- deve rientrare tra quelli tassativamente elencati e previsti dalla legge, non ammettendosi ulteriori ipotesi di deducibilità;
- deve risultare da idonea documentazione;
- deve essere effettivamente sostenuto dal contribuente nel periodo di riferimento (principio di cassa) e nel proprio personale interesse o, in determinate ipotesi, nell’interesse di terzi.

Ai fini della deducibilità, da parte dell’erede, dei contributi previdenziali corrisposti alla forma pensionistica obbligatoria di appartenenza del de cuius, è necessario che l’onere sia stato integralmente assolto dall’erede e che il versamento dello stesso, ancorché effettuato in virtù delle disposizioni regolanti la materia ereditaria, si ponga in rapporto di causa-effetto rispetto al trattamento pensionistico del quale verrà a beneficiare l’erede stesso.
Al contrario non risulta applicabile l’art. 10, co. 1, lett. e) del TUIR se il versamento da parte degli eredi:

- non avvenga su base volontaria, ma solo a seguito di adesione all’atto di recupero coattivo emesso dal competente Ufficio finanziario;

- non è preordinato al conseguimento di una controprestazione di natura previdenziale in favore degli eredi.