Conciliazione vita professionale e privata: sgravio richiesto entro il 15 settembre 2018

Con circolare del 3 agosto 2018, n. 91, l’Inps illustra le modalità di attribuzione, a valere sulle risorse per l’anno 2018, dello sgravio contributivo previsto dal DM 12 settembre 2017, per i datori di lavoro che stipulino contratti collettivi aziendali contenenti misure volte a favorire la conciliazione tra la vita lavorativa e la vita privata dei lavoratori.

Il beneficio è riconosciuto sotto forma di sgravio contributivo in favore dei datori di lavoro del settore privato che abbiano sottoscritto e depositato contratti collettivi aziendali, anche in recepimento di contratti collettivi territoriali, recanti l’introduzione di misure di conciliazione tra vita professionale e vita privata innovative e migliorative rispetto a quanto già previsto dai contratti collettivi nazionali di riferimento, ovvero dalle disposizioni normative vigenti. La misura in parola è riconosciuto, inoltre, in favore dei datori di lavoro del settore privato che nei contratti collettivi aziendali abbiano previsto l’estensione o l’integrazione di misure già previste in precedenti contratti collettivi aziendali.
Lo sgravio, in questa fase, spetta con riferimento ai contratti aziendali stipulati dal 1° novembre 2017 al 31 agosto 2018.
Il deposito dei contratti avviene mediante le procedure telematiche messe a disposizione dal Ministero del lavoro sul proprio sito internet istituzionale. L’avvenuto deposito del contratto è oggetto di controllo in sede di ammissione al beneficio. Dal 17 ottobre 2017, è possibile indicare, all'atto del deposito on line, la finalità di decontribuzione per le misure di conciliazione dei tempi di vita e lavoro. Tuttavia, i datori di lavoro che avessero provveduto al deposito telematico di un contratto aziendale ai fini della detassazione per i premi di risultato non devono effettuare un nuovo deposito per fruire dello sgravio in oggetto, laddove il contratto già depositato contenga misure di conciliazione pienamente conformi ai requisiti stabiliti dal cit. DM 12 settembre 2017.

I datori di lavoro - anche per il tramite degli intermediari autorizzati – devono inoltrare, in via telematica, apposita domanda all’Inps a decorrere dal 4 agosto 2018 ed entro e non oltre il 15 settembre 2018. La domanda deve essere presentata avvalendosi del modulo di istanza on line"Conciliazione Vita-Lavoro 2018", all’interno dell’applicazione "DiResCo - Dichiarazioni di Responsabilità del Contribuente", sul sito internet dell’Istituto www.inps.it.
Ciascun datore di lavoro, identificato dal codice fiscale, può presentare la domanda per una sola delle posizioni contributive attive presso l’Istituto. La posizione per cui viene presentata la domanda è quella che può fruire, in denuncia contributiva, dello sgravio all’esito delle risultanze della procedura di calcolo descritta nella circolare n. 163/2017, che tiene conto anche dei dati delle altre posizioni facenti capo al medesimo datore di lavoro; pertanto, è opportuno che i datori e gli intermediari autorizzati tengano in considerazione tale aspetto nell’individuare la posizione su cui presentare l’istanza.
Nel caso di datori che abbiano sia matricola, come datore di lavoro privato, sia posizione CIDA, come datore di lavoro agricolo, la domanda deve essere presentata sulla prima posizione contributiva. Il datore che abbia esclusivamente posizione CIDA deve presentare la domanda su tale posizione.
La domanda deve contenere i seguenti dati:
a) i dati identificativi dell’azienda;
b) la data di sottoscrizione del contratto aziendale;
c) la data di avvenuto deposito telematico del contratto presso l’Ispettorato Territoriale del Lavoro competente;
d) il codice deposito contratto;
e) le misure di conciliazione vita-lavoro previste nel contratto depositato;
f) la dichiarazione di conformità del contratto aziendale alle disposizioni del DM 12 settembre 2017.
Lo sgravio in esame è concedibile una sola volta per ciascun datore di lavoro nell’ambito del biennio preso in considerazione dal decreto interministeriale. Non è, quindi, consentita la presentazione della domanda ai datori di lavoro a cui sia stato riconosciuto il beneficio a valere sulle risorse per l’anno 2017.
Scaduto il termine per l’invio dell’istanza, l’Inps procede alle seguenti operazioni:
- controlla il deposito del contratto aziendale, sulla base dei dati indicati nella domanda;
- procede al calcolo della misura del beneficio.

L’ammissione al beneficio avviene a decorrere dal trentesimo giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle istanze. Nel caso di scarto della domanda per esito negativo nella verifica del deposito del contratto aziendale la procedura DiResCo emette un avviso e la domanda non è considerata nella fase di calcolo.
Dal 16 ottobre 2018, l’Istituto informerà i datori di lavoro - esclusivamente in modalità telematica mediante comunicazione all’interno del medesimo modulo di istanza - dell’esito della domanda e dell’importo di sgravio eventualmente riconosciuto.
La fruizione dello sgravio è subordinata al rispetto delle condizioni previste dall’articolo 1, comma 1175, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, che impone ai datori di lavoro il possesso dei requisiti di regolarità contributiva attestata tramite il DURC, fermi restando gli altri obblighi di legge ed il rispetto degli accordi e contratti collettivi nazionali nonché di quelli regionali, territoriali o aziendali, laddove sottoscritti, stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.