Rottamazione ter, gli effetti dell'adesione sulla verifica del Durc on line

Con messaggio n. 4844 del 28 dicembre 2018, l’Inps chiarisce gli effetti dell’adesione alla definizione agevolata di cui alla "rottamazione ter", in relazione al possesso della regolarità contributiva, facendo anche il punto sui termini di versamento delle rate e sulla decadenza dal beneficio per le diverse fattispecie di definizione agevolata, succedute nel tempo a seguito degli interventi legislativi in materia.

A decorrere dal 19 dicembre 2018, con l’entrata in vigore della Legge di conversione n. 136/2018 (D.L. n. 119/2018), è stabilito (art. 3, co. 10, lett. f-bis) che il rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) avvenga nei confronti dei contribuenti che hanno presentato dichiarazione di adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. In sostanza, essendo prevista l’applicazione generalizzata dell’art. 54 del D.L. 24 aprile 2017, n. 50 (convertito in L. 21 giugno 2017, n. 96), le richieste di verifica della regolarità contributiva, anche se pervenute anteriormente alla predetta data ed ancora in corso di istruttoria, dovranno essere definite con l’attestazione della regolarità, sempreché non sussistano ulteriori esposizioni debitorie in altre Gestioni o sezioni. La definizione della richiesta di verifica con tale esito, in assenza di registrazione sugli archivi della procedura "Gestione AVA" richiede l’accertamento presso l’Agente della Riscossione dell’avvenuta presentazione della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata.
Al riguardo, per rendere più chiara l’applicazione della previsione, si riepilogano di seguito i termini previsti per il pagamento dei procedimenti di definizione agevolata che si sono succeduti a seguito dei diversi interventi legislativi sulla materia. Per la "prima rottamazione" (art. 6, D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, convertito in L. 1 dicembre 2016, n. 225), avente ad oggetto i carichi affidati agli Agenti della Riscossione dal 2000 al 2016, il pagamento delle somme oggetto della dichiarazione poteva essere effettuato in unica soluzione ovvero in un numero massimo di cinque rate. In caso di pagamento rateale, il contribuente doveva rispettare le seguenti date di scadenza:
- per l’anno 2017, la scadenza delle singole rate era fissata nei mesi di luglio, settembre e novembre;
- per l’anno 2018, la scadenza delle residue due rate era fissata nei mesi di aprile e settembre.
Con riferimento alla "rottamazione bis" (D.L. n. 148/2017, convertito in L. n. 172/2017), avente ad oggetto i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2017 al 30 settembre 2017, il pagamento delle somme oggetto della dichiarazione poteva essere effettuato in unica soluzione ovvero in un numero massimo di cinque rate con le seguenti scadenze:
- per l’anno 2018, nei mesi di luglio, settembre, ottobre e novembre;
- per l’anno 2019, nel mese di febbraio.
Nel caso invece di carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 2000 al 2016 non compresi nella "prima rottamazione" e di carichi oggetto di piani di dilazione concessi dall’Agente della Riscossione e in essere alla data del 24 ottobre 2016 e non ammessi alla prima definizione agevolata per assenza di regolarità dei pagamenti delle rate scadute al 31 dicembre 2016, purché regolarizzate entro il 31 luglio 2018, il pagamento delle somme oggetto della dichiarazione di adesione alla definizione agevolata è stato fissato in tre rate con le seguenti scadenze:
- per l’anno 2018, nei mesi di ottobre e novembre;
- per l’anno 2019, nel mese di febbraio.
Peraltro, la "rottamazione bis" ha anche consentito ai contribuenti che non avevano pagato, in tutto o in parte, ovvero avevano pagato in ritardo le rate scadute a luglio e settembre 2017 della "prima rottamazione", di rientrare nei benefici previsti dalla definizione agevolata pagando le predette rate in un’unica soluzione entro il 7 dicembre 2017. Una volta saldate le rate scadute ed effettuato il versamento dell’eventuale terza rata entro la predetta data, il contribuente avrebbe dovuto rispettare le successive scadenze di pagamento fissate nel piano comunicato dall’Agente della Riscossione.
Infine, per la "rottamazione ter" (art. 3, n. 119/2018, convertito in L. n. 136/2018), avente ad oggetto i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, compresi i carichi oggetto della "prima rottamazione" per la quale era intervenuta la decadenza a seguito del mancato tempestivo integrale versamento delle rate del piano alle scadenze previste, il pagamento delle somme può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 ovvero nel numero massimo di diciotto rate consecutive (5 anni) con le seguenti scadenze:
- per l’anno 2019, al 31 luglio e 30 novembre;
- a decorrere dal 2020, al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno.
Anche tale ultima definizione agevolata ha consentito ai contribuenti che non avevano pagato, in tutto o in parte, ovvero avevano pagato in ritardo le rate scadute a luglio, settembre e ottobre 2018 della "rottamazione bis", di rientrare nei benefici previsti pagando le predette rate in un’unica soluzione entro il 7 dicembre 2018. L’intervenuto adempimento ammette i contribuenti al differimento automatico del versamento delle restanti somme in dieci rate consecutive con scadenza, a decorrere dall’anno 2019, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno.
Per quanto riguarda gli effetti del mancato regolare pagamento delle rate previste sulla validità dei Documenti formati con esito regolare ai fini del loro annullamento, l’intero procedimento di definizione agevolata si perfeziona esclusivamente con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento delle rate richieste. Infatti, in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute, i Durc on Line rilasciati sono annullati dagli Enti preposti alla verifica. L’annullamento conseguente al mancato perfezionamento della definizione agevolata deve essere operato per tutti i Documenti con esito di regolarità formati a decorrere dal 24 aprile 2017 sulla base delle singole fattispecie di definizione agevolata regolate dalle richiamate disposizioni e avuto riguardo alle scadenze previste per ciascuna di esse. Il ritardo nel pagamento fino ad un massimo di 5 giorni rispetto alla scadenza della rata non determina l’applicazione di sanzioni o la perdita del beneficio della definizione agevolata; tuttavia, in assenza di versamento delle somme residue della "rottamazione bis" entro il predetto termine differito al 7 dicembre 2018, la verifica di regolarità sarà definita con l’attestazione dell’irregolarità contributiva. Ciò in quanto, una volta intervenuta la decadenza dal beneficio, non è possibile accedere, per gli stessi carichi, alla "rottamazione-ter". Ricorrendo tale circostanza i documenti con esito regolare formati fino alla predetta data saranno oggetto di annullamento.