Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 12 giugno 2017, n. 14574

Contratti di formazione e lavoro - Agevolazioni indebite - Recupero - Cartella esattoriale - Violazione della normativa UE

 

Rilevato

 

che con sentenza in data 30.8.2011 la Corte di Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Cosenza di accoglimento dell'opposizione a cartella esattoriale per il recupero di agevolazioni indebite fruite da CM S. s.r.l. (poi S.L. s.r.l.) per contratti di formazione e lavoro intercorsi da novembre 1995 a maggio 2001; che la Corte territoriale ha ritenuto che, nel caso di specie, ferma la prevalenza della necessità del recupero degli sgravi per violazione della normativa dell'Unione europea, si era in presenza di un caso di esenzione dell'obbligo del recupero posto che, comunque, l'importo del beneficio era inferiore alla soglia dei 100.000 Euro nel triennio, posta dalla clausola detta "de minimis";

che avverso tale sentenza l'INPS ha proposto ricorso affidato ad un motivo al quale non ha opposto difese S.L. s.r.l. ed rimasta intimata Equitalia Sud s.p.a.;

che il P.G. in data 3 febbraio 2017 ha richiesto l'accoglimento del ricorso;

 

Considerato

 

Che il motivo proposto, relativo alla violazione degli artt. 87 ed 88 del Trattato CE, del Reg. CE n.994/1998, dell'art. 2 del Reg. CE del 12.1.2001, della dec. della Commissione dell'11.5.1999, della dee. della C. Giust. del 7.3.2002, C-310/99, dell'art. 2697 cod.civ., 115, 116 e 437 cod.proc.civ., dell'art. 16 d.l. 14.5.1994 conv. con mod. in I. n. 451/1994, dell' art. 15 I. n. 196/1997 ed a vizio di motivazione (art. 360 primo comma nn. 3 e 5 cod. proc. civ.), è ammissibile in quanto nella parte espositiva censura specificamente la sentenza impugnata laddove la stessa ha formulato la decisione sulla sussistenza dei presupposti di applicazione della clausola del de minimis ritenendoli emersi dalla c.t.u. che invece, seguendo il mandato, si era limitata a costatare l'entità delle posizioni contributive non comprese nelle categorie suscettibili di fruizione degli sgravi; che ritiene il Collegio si debba accogliere il ricorso; che infatti questa Corte di cassazione in plurime occasioni (vd. Cass. n. 11228/2011; 6671/2012; 6780/2013; 13687, 13793, 13794 e 25269/2016) ha affermato che la regola de minimis costituisce un'eccezione alla generale disciplina relativa agli aiuti di Stato, stabilendo una soglia di aiuto al di sotto della quale la disciplina restrittiva degli aiuti di Stato contenuta nel Trattato CE deve considerarsi inapplicabile, e ha chiarito non soltanto che la sussistenza delle specifiche condizioni concretizzanti l'applicabilità della regola de minimis costituisce elemento costitutivo del diritto a beneficiare dello sgravio contributivo, che come tale deve essere provato dal soggetto che lo invoca (Cass. n. 6756 del 2012), ma soprattutto che per la sussistenza di tali condizioni non basta che l'importo chiesto in recupero ed oggetto del singolo procedimento sia inferiore alla soglia fissata dalla decisione della Commissione Europea dell'11.5.1999, dovendo invece la relativa prova riguardare l'ammontare massimo totale dell'aiuto rientrante nella categoria de minimis su un periodo di tre anni a decorrere dal momento del primo aiuto de minimis, comprendendovi qualsiasi aiuto pubblico accordato sotto qualsiasi forma, e fermo restando che, in caso di superamento della soglia, riacquista vigore in pieno la disciplina del divieto che involge l'intera somma, la quale deve essere recuperata per l'intero e non solo per la parte che eccede la soglia di tolleranza, a prescindere dalla circostanza che l'aiuto sia stato erogato in epoca precedente al Regolamento (CE) n. 69/2001;

che la Corte territoriale viceversa ha ritenuto di poter dare applicazione alla regola in questione sulla sola base dell'importo dei contributi oggetto della richiesta di restituzione, omettendo di condurre gli ulteriori accertamenti di cui supra s'è detto e di procedere poi, in caso di insussistenza dei presupposti di applicazione della clausola del de minimis, alla ulteriore verifica della sussistenza delle condizioni richieste per la fruizione degli sgravi relativi ai sette lavoratori sopra indicati, per cui risulta evidente lo scostamento dai principi di diritto ormai consolidatisi nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità e, pertanto, la sentenza va cassata e rinviata per un nuovo esame alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione, che le spese saranno regolate in sede di rinvio;

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Catanzaro in diversa composizione.