Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 27 aprile 2017, n. 10429

Sgravi contributivi - Indebita fruizione - Mancato rispetto dei contratti collettivi - Verbale di accertamento Inps

Fatti di causa

La Officine Tipografiche A. e P. S.r.l. chiedeva al Tribunale di Palermo di annullare il verbale di accertamento con il quale l'Inps le aveva intimato di non avvalersi, mediante conguaglio, degli sgravi previsti dall'art. 44 della L. 28 dicembre 2001, n. 448, e le aveva addebitato i contributi dovuti. Con lo stesso ricorso, la società chiedeva che l'istituto previdenziale fosse condannato alla restituzione delle somme indebitamente corrisposte a titolo di contributi previdenziali per i dipendenti assunti ad incremento dell'occupazione a norma dell'art. 48 I. n. 448/2001.

L'Inps si costituiva e spiegava domanda riconvenzionale, chiedendo la condanna della società opponente al pagamento dei contributi quantificati con il verbale di accertamento.

Il Tribunale rigettava la domanda principale per difetto di interesse. Non esaminava la domanda riconvenzionale, ritenendola assorbita nel rigetto della domanda principale. La sentenza era appellata dalla Officine tipografiche e, in via incidentale, anche dall'Inps.

La Corte d'appello di Palermo, con sentenza depositata in data 10/3/2010, dissentendo dal primo giudice in ordine al difetto di interesse, rigettava l'appello principale e dichiarava inammissibile l'appello incidentale. La Corte riteneva insussistente il diritto della società agli sgravi contributivi, avendo accertato che essa non aveva rispettato i contratti collettivi, presupposto indefettibile del diritto medesimo, pagando ai lavoratori i ratei di tredicesima mensilità in misura non corrispondente a quanto previsto dal CCNL applicabile e corrispondendo ai lavoratori del settimo livello retribuzioni inferiori a quelle contrattuali. Riteneva assorbito l'esame dell'altro presupposto richiesto per il diritto, relativo all'incremento occupazionale. Infine, rigettava l'appello incidentale dell'Inps, considerando inammissibile la domanda riconvenzionale, perché priva della richiesta di spostamento dell'udienza di discussione ai sensi dell'art. 418 cod. proc. civ.

Contro la sentenza propongono ricorso per cassazione entrambe le parti con distinti ricorsi. L'Inps si difende dal ricorso della controparte depositando procura in calce al ricorso medesimo.

 

Ragioni della decisione

 

In via preliminare deve darsi atto della riunione dei due ricorsi, in quanto si tratta di impugnazioni rivolte contro la stessa sentenza (art. 335 cod. proc. civ.). Il ricorso della Officine Tipografiche è fondato su un unico motivo costituito dalla violazione e falsa applicazione dell'art. 44 della L. 28 dicembre 2001, n. 448 e dell'art. 3 della L. 23 dicembre 1998, n. 448.

Esso non è fondato.

L'art. 44, comma 1, legge 28 dicembre 2001, n. 448 così dispone: «1. A tutti i datori di lavoro privati ed agli enti pubblici economici, operanti nelle regioni Campania, Basilicata, Sicilia, Puglia, Calabria e Sardegna, è riconosciuto, per i nuovi assunti nell'anno 2002 ad incremento delle unità effettivamente occupate al 31 dicembre 2001 e per un periodo di tre anni dalla data di assunzione del singolo lavoratore, lo sgravio contributivo in misura totale dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e all'Ente nazionale di previdenza e di assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS) a loro carico, sulle retribuzioni assoggettate a contribuzione per il Fondo pensioni lavoratori dipendenti e per il Fondo pensioni per i lavoratori dello spettacolo. Il beneficio si intende riconosciuto anche alle società cooperative di lavoro, relativamente ai nuovi soci lavoratori con i quali venga instaurato un rapporto di lavoro assimilabile a quello di lavoro dipendente. Ai fini della concessione delle predette agevolazioni, si applicano le condizioni stabilite all'articolo 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, aggiornando al 31 dicembre 2001 le date di cui alla lettera a) del medesimo comma 6 dell'articolo 3».

L'art. 3, comma 6°, I. n. 448/1998, così dispone: « 6. Le agevolazioni previste dal comma 5 si applicano a condizione che: (omissis) g) siano osservati i contratti collettivi nazionali per i soggetti assunti (omissis)».

Le citate norme si pongono su una linea di interventi normativi a sostegno delle imprese industriali e artigiane operanti nel Mezzogiorno, risalenti alla L. n. 1089 del 1968, finalizzati allo sviluppo delle attività produttive ed all'incremento dell'occupazione come strumenti di politica economica: esse riconoscono il beneficio degli sgravi contributivi soltanto alle imprese che assicurino ai propri dipendenti trattamenti non inferiori a quelli minimi previsti dai contratti nazionali di categoria (in tal senso, Cass. 30/11/2010, n. 24245; Cass. 4/9/2003, n. 12915; Cass. 11 gennaio 2000, n. 227).

Anche la norma in esame, al pari delle precedenti disposizioni, è strutturata nel senso che il rispetto dei minimi collettivi costituisce una condizione del diritto alla fiscalizzazione degli oneri sociali e della fruizione degli sgravi contributivi: in altri termini, il legislatore ha inteso collegare alla retribuzione corrisposta ai dipendenti il vantaggio di una contribuzione ridotta, sì da ripartire l'agevolazione fra le imprese e i lavoratori (c.d. clausola sociale) (cfr. Cass. 21/9/2004, n. 18940). Ne consegue che l'imprenditore che intenda avvalersi del beneficio ha l'onere di corrispondere ai dipendenti una retribuzione non inferiore a quella prevista dalla contrattazione collettiva di settore a carattere nazionale (Cass. 23/1/2013, n. 1571).

La verifica dell'adempimento dell'onere va compiuta in concreto. Non è sufficiente che il datore di lavoro si limiti a denunciare la suddetta retribuzione fissata dalla contrattazione collettiva, dovendo invece materialmente corrisponderla (cfr. Cass. n. 1748/2001; Cass. 1571/2013); e, nell'ambito di un tale criterio di effettività, rileva l'ipotesi in cui la retribuzione, quantunque denunciata, nella misura minima indispensabile per la fruizione dei benefici, non sia effettivamente corrisposta: ipotesi cui va assimilata la situazione accertata nella controversia in esame, in cui la Corte d'appello ha «incontrovertibilemente accertato» che la società ha corrisposto la 13a mensilità e le retribuzioni spettanti ai lavoratori del settimo livello in misura inferiore a quelle previste dalla contrattazione collettiva. Né rileva che il pagamento sia intervenuto prima della notifica del verbale ispettivo, essendosi già conclamato l'inadempimento (in tal senso Cass. 3/2/2016 , n. 2112, sia pur con riferimento al disposto di cui all'art. 6, comma 9, d.l. 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella L. 7 dicembre 1989 n. 389; v. pure Cass. 4/4/2011, n. 7647).

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

Con il suo ricorso, l'Inps si duole della violazione e falsa applicazione dell'art. 418 c.p.c., nonché della contraddittoria motivazione della sentenza. Il ricorso, che va qualificato come ricorso incidentale in quanto successivo a quello proposto dalla Officine Tipografiche ed è ammissibile in quanto proposto nel rispetto del termine di quaranta giorni (venti più venti) risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 cod. proc. civ. (Cass. 20/3/2015 , n. 5695), è fondato.

Dall'esame degli atti di causa, consentito a questa Corte in quanto la denuncia concerne un error in procedendo, risulta che nella memoria di costituzione del giudizio di primo grado l'Istituto ha chiesto lo spostamento della udienza ai sensi dell'art. 418. La parte, nel rispetto del principio di autosufficienza, ha altresì trascritto nel ricorso incidentale sia le conclusioni relative alla domanda proposta sia la richiesta di fissazione di udienza ai sensi della norma citata, fissazione che è stata altresì disposta dal giudice del tribunale con provvedimento del 10/12/2004 e la fissazione di una nuova udienza di discussione per il 2 marzo 2005. È pertanto errata la decisione della Corte territoriale nella parte in cui ha ritenuto di non esaminare il merito della domanda riconvenzionale, riproposta in appello dall'Inps, sul presupposto della mancanza dell'istanza di spostamento dell'udienza di discussione. La sentenza deve pertanto essere cassata in parte qua e rinviata alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, perché esamini la suddetta domanda dell'Inps. Il giudice del rinvio provvederà anche a regolamentare le spese di questo giudizio.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso della Officine Tipografiche A. e P. S.r.l.; accoglie il ricorso dell'Inps; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e rinvia alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.