Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 06 ottobre 2016, n. 20055

Inps - Superamento del limite di manodopera prevista per le imprese artigiane - Recuperi contributivi

 

Svolgimento del processo

 

Con sentenza del 18/2 - 8/5/2010, la Corte d'appello di Brescia, in riforma delle sentenze n. 118/08 e 352/08 del Tribunale della stessa sede, riuniti i relativi giudizi, ha respinto entrambe le opposizioni proposte da M. R., in proprio e quale titolare dell'omonima impresa, avverso le cartelle esattoriali con le quali gli era stato ingiunto di pagare gli importi di € 184.842,12 e di € 26.606,03 per recuperi contributivi, da parte dell'Inps, dovuti sia al superamento del limite di manodopera prevista per le imprese artigiane, superamento che non dava diritto al beneficio della minore contribuzione di cui queste ultime godevano, sia all'accertata insussistenza degli sgravi contributivi pretesi per l'assunzione di lavoratrici dalle liste di mobilità che, in realtà, erano risultate essere state già alle dipendenze dell'opponente.

Ha spiegato la Corte che dall'accertamento ispettivo iniziato nel mese di dicembre del 2004 era emerso che nel mese di giugno 2003 il R. aveva posto in mobilità 16 dipendenti che erano state assunte dalla ditta G., risultata non operativa, e poi di nuovo assunte dal medesimo imprenditore, il tutto nel giro di pochi giorni. Da ciò la Corte di merito ha desunto che l'attività della ditta G. era fittizia, essendo stata creata al solo scopo di fruire dei benefici delle assunzioni dalle liste di mobilità, mentre tutte le operaie avevano lavorato per il R.

Per la cassazione della sentenza ricorre M. R. con sette motivi.

Resiste con controricorso l’Inps, anche in rappresentanza della S.C.C.I. s.p.a.

Rimane solo intimata la società E. E. s.p.a.

 

Motivi della decisione

 

1. Col primo motivo il ricorrente si duole delta violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione all'art. 24, comma 3, del D.lvo 26.2.1999 n. 46, nonché della contraddittorietà della motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, cioè l'avvenuta impugnazione o meno, da parte dell'opponente, dell'accertamento effettuato dagli uffici ispettivi dell'Inps.

Assume il ricorrente che la decisione della Corte di merito è contraddittoria laddove, pur dando atto dell'identità delle ragioni delle pretese azionate con le due distinte cartelle opposte, conclude affermando che nel caso di specie era pacifico che il verbale di accertamento redatto nei confronti del R. (riferito alle lavoratrici solo formalmente dipendenti da L. G.) non era mai stato impugnato giudizialmente. Inoltre, secondo il R., non sarebbe stata correttamente applicata la norma di cui all'art. 24, comma 3°, del D.lvo n. 46/1999 che inibisce l'iscrizione a ruolo in difetto di provvedimento esecutivo del giudice (nella fattispecie insussistente) nel caso in cui l'accertamento effettuato dall'ufficio sia impugnato davanti all'autorità giudiziaria. Pertanto, avrebbe dovuto essere confermata la decisione di primo grado con la quale era stata dichiarata la nullità della seconda iscrizione a ruolo a seguito delle conclusioni articolate con l'opposizione alla cartella esattoriale.

1.a. Il motivo è infondato.

Invero, anche se la motivazione impugnata non appare condivisibile nella parte in cui si afferma che il verbale di accertamento nei confronti del R. non fu mai impugnato giudizialmente, il risultato cui perviene la Corte d'appello in merito all'ammissibilità dell'accertamento del credito contributivo sfugge ai rilievi di legittimità.

Occorre, infatti, partire dalla constatazione che il giudice di prime cure annullò la prima cartella esattoriale in quanto nel giudizio di opposizione l'inps si era costituito tardivamente, decadendo dalle eccezioni e dalle istanze istruttorie; lo stesso giudice dichiarò, inoltre, la nullità dell'iscrizione a ruolo concernente la seconda cartella, dopo aver rilevato che era ancora pendente la prima causa di opposizione alla prima cartella esattoriale fondata sul verbale ispettivo contestato e posto a fondamento anche della seconda cartella.

Non può, quindi, condividersi quanto affermato dalla Corte d'appello, e contestato dal ricorrente, in ordine al fatto che il verbale ispettivo non sarebbe stato impugnato giudizialmente, posto che l'opposizione aveva ad oggetto anche il verbale ispettivo sul quale era basata la cartella opposta. In realtà, la Corte territoriale precisa, poi, che non vi era alcun dubbio sull'ammissibilità di un accertamento negativo del credito contributivo che la autorizzava ad esaminarne il merito.

A tal riguardo si è, infatti, statuito (Cass. Sez. Lav., n. 14149 del 6/8/2012) che "in tema dì riscossione di contributi e premi assicurativi, il giudice dell'opposizione alla cartella esattoriale che ritenga illegittima l'iscrizione a ruolo (nella specie, ai sensi dell'art. 24, comma 3, del d.lgs. n. 46 del 1999, per difetto di un provvedimento giudiziale esecutivo sull'impugnazione dell'accertamento) non può limitarsi a dichiarare tale illegittimità, ma deve esaminare nel merito la fondatezza della domanda di pagamento dell’istituto previdenziale, valendo gli stessi principi che governano l'opposizione a decreto ingiuntivo."

Ciò in quanto "in materia di riscossione di contributi previdenziali, l'opposizione alta cartella esattoriale dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione che investe il rapporto previdenziale obbligatorio, dovendosi escludere che l'eccepita decadenza dell'INPS per tardiva iscrizione dei crediti contributivi nei ruoli esecutivi determini altresì la decadenza sostanziale dell'Istituto dal diritto di chiedere l'accertamento in sede giudiziaria dell’esistenza e dell'ammontare del proprio credito, comportando soltanto l'impossibilità per l'ente di avvalersi del titolo esecutivo." (v. Cass. Sez. L., n. 26395 del 26/11/2013).

2. Col secondo motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 111 Cost., 416, III° comma, 421, II° comma, e 437, II° comma, cod. proc. civ. Sostiene il ricorrente che, ad onta del l'eccezione di decadenza sollevata con riferimento alla produzione documentale offerta dalla controparte, la Corte d'appello aveva ritenuto di poter egualmente utilizzare i documenti prodotti dall'Inps nel primo procedimento (successivamente riunito al secondo), ove la decadenza era maturata a causa della eccepita tardività della costituzione dell'istituto previdenziale.

3. Col terzo motivo, proposto per violazione e falsa applicazione degli artt. 274, 115 e 116 c.p.c., il ricorrente lamenta che nel momento in cui i giudici d'appello hanno ritenuto di poter utilizzare la documentazione tempestivamente prodotta nella seconda causa di opposizione a cartella esattoriale per decidere anche la prima, nella quale quella stessa documentazione era stata, invece, tardivamente depositata, sono incorsi in errore per aver utilizzato indifferentemente, per entrambi i procedimenti, i documenti regolarmente acquisiti in uno solo dei due giudizi che, seppur riuniti, conservavano la loro autonomia quanto alla validità delle prove in essi assunte separatamente.

2.a.-3.a. Ritiene la Corte che per motivi di connessione il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente.

Tali motivi sono infondati in quanto, una volta disposta correttamente la riunione dei procedimenti di opposizione per ragioni di identità di questioni e di fonti di prova, la Corte territoriale poteva esaminare il merito della seconda opposizione tenendo conto delle eccezioni e delle prove ritualmente allegate dall'Inps nel secondo giudizio, ormai entrate a far parte del contraddittorio, che vertevano sulle stesse circostanze dì fatto della prima causa d'opposizione, a nulla più rilevando che in quest'ultima l'Inps si fosse tardivamente costituito, il tutto nel rispetto del richiamato principio della ricerca della verità materiale sulla base degli atti di causa acquisiti al processo e necessari ai fini della decisione stessa.

Si è, infatti, precisato (Cass. sez. lav. n. 2577 del 2/2/2009) che "nel rito del lavoro, l’omessa indicazione, nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado, dei documenti, e l'omesso deposito degli stessi contestualmente a tale atto, determinano la decadenza del diritto alla produzione dei documenti stessi, trovando, però, siffatto rigoroso sistema di preclusioni, un contemperamento - ispirato alla esigenza della ricerca della "verità materiale", cui è doverosamente funzionalizzato il rito del lavoro, teso a garantire una tutela differenziata in ragione della natura dei diritti che nel giudizio devono trovare riconoscimento - nei poteri d'ufficio del giudice in materia di ammissione di nuovi mezzi di prova, ai sensi dell'art. 437, secondo comma, cod. proc. civ., ove essi siano indispensabili ai fini della decisione della causa; poteri da esercitare pur sempre con riferimento a fatti allegati dalle parti ed emersi nel processo a seguito del contraddittorio delle parti stesse."

4. Col quarto motivo, formulato per violazione e falsa applicazione degli artt. 1414 c.c., 102 e 331 c.p.c., il R. lamenta l'omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di G. L., cioè di colei che era stata considerata il soggetto interposto nella ravvisata simulazione relativa che, secondo la Corte territoriale, era stata preordinata per avvantaggiare esso ricorrente.

4.a. Il motivo è infondato.

Si è, infatti, affermato (Cass. Sez. L, n. 16681 del 10/8/2015) che "nel caso di azione dell'INPS per il recupero di contributi non versati, l'accertamento della natura fittizia del rapporto con il datore di lavoro interposto costituisce oggetto di questione pregiudiziale conosciuta dal giudice in via incidentale, non suscettibile di giudicato e, quindi, inidonea a vincolare il terzo e a lederne il diritto di difesa."

Si è, altresì, statuito (Cass. Sez. 3, n. 10490 dell'8/5/2006) che "la fattispecie della simulazione (assoluta o relativa) integra ipotesi di litisconsorzio necessario solamente nel caso in cui il relativo accertamento risulti proposto in via principale, e non anche quando debba ad esso procedersi in via meramente incidentale (nella specie, nell'ambito di procedimento volto all’accertamento della nullità del contratto), in tal caso pertanto non imponendosi la necessità di eventuale integrazione del contraddittorio."

Quindi, la Corte territoriale ha correttamente escluso che nella fattispecie potesse ravvisarsi un'ipotesi di litisconsorzio necessario rispetto alla ditta G., soggetto interposto, atteso che l'accertamento incidentale della simulazione soggettiva dei contratti di lavoro e delle relative posizioni contributive non imponeva l'integrazione del contraddittorio, potendo tale accertamento compiersi e produrre i suoi effetti tra le parti del processo senza necessità di chiamare in giudizio il terzo. Tra l'altro, quest'ultimo non aveva alcun interesse immediato in quel giudizio di opposizione e gli accertamenti istruttori hanno consentito alla Corte di merito di verificare che il reale datore di lavoro era l'odierno ricorrente.

5. Col quinto motivo il ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 2700 c.c., nonché l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ovvero circa l'effettività dell'uso del laboratorio presso il quale la G. esercitava la propria ditta e circa l'effettività dello svolgimento dell'attività da parte della medesima, situazioni, queste, che, secondo il R., la Corte di merito avrebbe erroneamente valutato ai fini della ravvisata ipotesi di evasione contributiva rappresentante la ragione dell'opposto recupero creditizio dell'Inps. Invece, secondo la prospettata tesi difensiva, la Corte di merito avrebbe omesso di valutare, benché a ciò sollecitata, il contenuto delle certificazioni rilasciate dal Comune di Piancamuno che attestavano l'effettivo svolgimento dell'attività da parte della G..

6. Col sesto motivo il ricorrente si duole della nullità della sentenza per omessa decisione sulle richieste istruttorie dell'opponente (art. 360, comma 1°, n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 115, 183, VII° comma, 416 e 421 c.p.c.), della violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 183, comma VII°, 416 e 421 c.p.c., nonché dell'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo del processo costituito dai fatti asseritamente dichiarati dalla lavoratrice Del Vecchio e da G. L., nonostante la prova contraria offerta da esso opponente.

7. Col settimo motivo II ricorrente segnala la violazione e falsa applicazione degli artt. 2729 e 2729 c.c. lamentando che la Corte d'appello ha erroneamente posto i fatti di cui al motivo precedente a base del suo convincimento sulla ravvisata simulazione, facendo, così, un cattivo malgoverno delle presunzioni semplici.

5.a, 6.a, 7.a. - Osserva la Corte che il quinto, il sesto ed II settimo motivo, che possono essere trattati congiuntamente per ragioni di connessione, sono infondati. Invero, attraverso le censure formulate con tali motivi si contesta sostanzialmente la valutazione delle dichiarazioni raccolte in sede ispettiva e l'esame dei luoghi in cui avrebbe dovuto essere svolta l'attività di impresa della G., nonché la valenza data a presunzioni semplici, introducendosi, in tal modo, nel presente giudizio di cassazione, anche sotto l'apparente denunzia di vizi di violazione di legge, questioni che in realtà hanno ad oggetto il tentativo di riesame del merito istruttorio già adeguatamente scrutinato dai giudici d'appello nei suoi molteplici aspetti con motivazione congrua ed adeguata, oltre che immune da vizi di ordine logico-giuridico, che si sottrae, in quanto tale, ai rilievi di legittimità.

Ha, infatti, spiegato la Corte che dall'accertamento ispettivo iniziato nel mese di dicembre del 2004 era emerso che nel mese di giugno 2003 il R. aveva posto in mobilità 16 dipendenti che erano state assunte dalla ditta G., risultata non operativa, e poi di nuovo assunte dal medesimo imprenditore, il tutto nel giro di pochi giorni. Da ciò la Corte di merito ha desunto che l'attività della ditta G. era fittizia, essendo stata creata al solo scopo di fruire dei benefici delle assunzioni dalle liste di mobilità, mentre tutte le operaie avevano lavorato per il R..

Egualmente, la lamentata mancata ammissione dei mezzi di prova richiesti è infondata in quanto spetta esclusivamente al giudice di merito valutare la pertinenza dei mezzi istruttori di cui una parte chiede la produzione, rientrando nei poteri del giudicante verificarne la rilevanza ai fini della dimostrazione dì punti decisivi della controversia.

Si è, infatti, precisato (Cass. Sez. 3 n. 14611 del 12/7/2005) che il giudice di merito non è tenuto ad ammettere e valutare tutti i mezzi di prova dedotti dalle parti, atteso che qualora ritenga sufficientemente istruito il processo bene può, nell'esercizio dei suoi poteri discrezionali, insindacabili in sede di legittimità, non ammettere un mezzo istruttorio, valutandolo, alla stregua di tutte le risultanze processuali, irrilevante o superfluo. Al riguardo, inoltre, l'obbligo di motivazione sul carattere superfluo di tale mezzo istruttorio non esclude che le ragioni del rigetto della richiesta di ammissione possano chiaramente desumersi dalle complessive articolate argomentazioni contenute nella sentenza, in ordine alla sussistenza di sufficienti elementi di prova già raggiunti per fondare la decisione, sì da rendere inutile l'ulteriore istruttoria (Cass. 17/03/2004, n. 5421; Cass. 16/07/1987, n. 6256; Cass. 05/06/1987, n. 4903; Cass. 10/05/1995, n. 5106; Cass. 16/01/2003, n. 559).

Si è, altresì, chiarito (Cass. Sez. Lav. n. 15502 del 2/7/2009) che "il giudice di merito non è tenuto a respingere espressamente e motivatamente le richieste di prova avanzate dalla parte ove i fatti risultino già accertati a sufficienza e i mezzi istruttori formulati appaiano, alla luce della stessa prospettazione della parte, inidonei a vanificare, anche solo parzialmente, detto accertamento."

In definitiva il ricorso va rigettato.

Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e vanno liquidate come da dispositivo in favore dell'Inps. Non va adottata alcuna statuizione in ordine alle spese nei confronti della società E. E. s.p.a. che è rimasta solo intimata.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio nella misura di € 5600,00, di cui £ 5500,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Nulla per le spese nei confronti di E. E. s.p.a.