Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 25 luglio 2017, n. 18290

Ratei di prestazione - Liquidazione in ritardo - Legalizzazione della firma - Apostille

 

Rilevato

 

Che la Corte d'appello di Roma con la sentenza impugnata ha dichiarato inammissibile l’impugnazione proposta da R. M. G. nei confronti dell’Inps avverso la sentenza del Tribunale di Roma dell'11.02.2010 che aveva dichiarato inammissibile per nullità della procura il ricorso promosso dalla predetta nei confronti dell'INPS per interessi e rivalutazione su ratei di prestazione liquidati in ritardo;

che la Corte territoriale ha confermato le motivazioni del primo giudice secondo cui la procura alle liti conferita all'estero, come doveva ritenersi nel caso di specie, fosse nulla essendo priva tanto della legalizzazione della firma quanto della formalità della <apostille> ed ha dichiarato inammissibile l'appello perché a sua volta promosso sulla base della stessa procura;

che avverso tale sentenza R. M. G. ricorre per cassazione con tre motivi illustrati da memoria;

Che l'I.N.P.S. resiste con controricorso e memoria.

Che il P.G. non ha depositato richieste;

 

Considerato

 

che la Corte reputa che il ricorso debba essere rigettato;

che, in particolare, con i primi due motivi di ricorso la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell'art. 182 cod. proc. civ. e dell'art. 112 cod. proc. civ. dovendosi ritenere vigente ma non applicato dalla Corte territoriale il principio della sanabilità del difetto di procura alle liti peraltro non oggetto di eccezione da parte dell'Inps;

che tale ultima doglianza non risulta adeguatamente prospettata giacché non è stato riprodotto il contenuto degli atti difensivi dell'INPS in primo grado dai quali trarre la prova della mancanza di eccezione in

ordine alla effettiva presenza in Italia della ricorrente al momento dell'autenticazione della procura;

che la tesi della ricorrente tendente ad affermare l'erroneità della sentenza impugnata per la mancata applicazione del disposto dell'art. 182 con l'effetto di sanare la carenza accertata dai giudici di merito non è accoglibile posto che le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente ribadito che il principio secondo cui gli atti posti in essere da soggetto privo, anche parzialmente, del potere di rappresentanza possono essere ratificati con efficacia retroattiva (salvi i diritti dei terzi) non opera nel campo processuale, ove la procura alle liti costituisce il presupposto della valida instaurazione del rapporto processuale e può essere conferita con effetti retroattivi solo nei limiti stabiliti dall'art. 125 cod. proc. civ., (Cass., S.U., n. 13431 del 2014; Cass. n. 9464 del 2012);

che si è precisato che tale regola mantiene valore anche dopo la modifica degli artt. 83 e 182 cod. proc. civ., introdotta dalla L. n. 69 del 2009;

che con il terzo motivo di ricorso si sostiene, inoltre, che la Corte territoriale, violando gli artt. 434, 115, 116, 83 e 232 cod. proc. civ., abbia errato nel ritenere necessaria la legalizzazione da parte di autorità consolare italiana laddove, come nella specie, la procura sia stata conferita da notaio in paese aderente alla convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 ed altresì che abbia ritenuto nulla la procura sulla base dell'assenza della <apostille>;

che questa Corte, proprio in svariate fattispecie relative a procura rilasciata all'estero al medesimo difensore (Cass. 7181/2017; 12449/2015; 7321/2015; 7320/2015), ha affermato che non rileva che all'estero sia stata rilasciata procura notarile, giacché (Cass. n. 27282 del 14/11/2008; Cass. n. 15777 del 2014) ai sensi della Convenzione sull'abolizione della legalizzazione di atti pubblici stranieri, adottata a l'Aja il 5 ottobre 1961 e ratificata dall'Italia con L. 20 dicembre 1966, n. 1253, la dispensa dalla legalizzazione è condizionata al rilascio, da parte dell'autorità designata dallo Stato di formazione dell'atto, di apposita apostille, da apporre sull'atto stesso, o su un suo foglio di allungamento, secondo il modello allegato alla Convenzione, con la conseguenza che, in assenza di tale forma legale di autenticità del documento, il giudice italiano non può attribuire efficacia validante a mere certificazioni provenienti da un pubblico ufficiale di uno Stato estero";

che Cassazione Sez. UU, n. 1244 del 23/01/2004, seguite da Cass. n. 4886/2010 hanno affermato, con riguardo a procura alle liti rilasciata all'estero, che il requisito della legalizzazione da parte di autorità consolare italiana (di cui alla L. 4 gennaio 1968, n. 15, art. 15, oggi sostituita dal d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in tema di documentazione amministrativa), non è richiesto ove la procura medesima sia stata conferita a mezzo di notaio in Paese aderente alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, resa esecutiva in Italia con la L. 20 dicembre 1966, n. 1253, poiché il relativo atto, di natura sostanziale, rientra tra quelli per i quali detta Convenzione ha abolito l'obbligo della ricordata legalizzazione, nel senso che oggi è sufficiente la formalità della <apostille>";

che nel caso di specie, dunque, correttamente la Corte di merito ha ritenuto viziata la procura relativa al ricorso introduttivo posto che la <apostille>, lungi dal risultare, come avrebbe dovuto, apposta sull'atto stesso, o su un suo foglio di allungamento, non era mai stata prodotta; che, da ultimo, va osservata l'infondatezza dell'argomentazione addotta nella memoria ex art. 378 c.p.c. relativa ad una asserita efficacia sanante della nullità della procura per effetto dell'ingresso della Croazia fra i paesi dell'Unione Europea, avvenuto il primo luglio 2013, e della convenzione di Bruxelles del 25 maggio 1987 con cui è stata soppressa la legalizzazione degli atti negli stati membri della Comunità europea;

che occorre in proposito ricordare che ai sensi dell'art. 12 I. n. 218/1995 il processo civile che si svolge in Italia è regolato dalla legge italiana e questa Corte ha ripetutamente affermato il principio secondo cui proprio ai sensi della L. 31 maggio 1995, n. 218, art. 12, la procura alle liti utilizzata in un giudizio che si svolge in Italia, anche se rilasciata all'estero, è disciplinata dalla legge processuale italiana, la quale, laddove consente l'utilizzazione di un atto pubblico o di una scrittura privata autenticata, rinvia al diritto sostanziale quanto alla validità del mandato ed sua alla forma, alla stregua della "lex loci" (Cass., 29 aprile 2005, n. 8933; Cass., Sez. un., 5 maggio 2006, n. 10312; Cass., 25 maggio 2007, n. 12309).

Che la disciplina relativa all'attività processuale strettamente intesa appartiene al diritto pubblico, ha carattere territoriale ed è permeata dal principio di irretroattività della legge processuale, (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 6099 del 12/05/2000) con la conseguenza che, in difetto di esplicite previsioni contrarie, il principio dell'immediata applicazione della legge processuale sopravvenuta ha riguardo soltanto agli atti processuali successivi all'entrata in vigore della legge stessa, alla quale non è dato incidere sugli atti anteriormente compiuti, i cui effetti restano regolati, secondo il fondamentale principio del "tempus regit actum", dalla norma sotto il cui imperio siano stati posti in essere;

che in definitiva, il ricorso va rigettato e le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in difetto di idonea dichiarazione di esonero sottoscritta dalla parte ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore del contro ricorrente, che liquida in complessivi Euro 2000,00 per compensi, oltre ad Euro 100,00 per esborsi, spese forfettarie nella misura del 15 per cento ed accessori.