Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 ottobre 2016, n. 21283

TFR - Lavoro dipendente - Tassazione separata - Cumulo dei redditi - Tassazione più favorevole al contribuente

 

Fatti di causa

 

V.B. ha percepito nel 2002 il trattamento di fine rapporto da lavoro dipendente, che l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto di assoggettare a tassazione separata, con maggiore aggravio impositivo di quanto sarebbe stato in caso di tassazione ordinaria.

Il contribuente ha impugnato l’atto impositivo, assumendo che erroneamente il TFR era stato assoggetto a tassazione separata, dovendo invece applicarsi il cumulo con i redditi percepiti in quell’anno, in quanto più favorevole per il contribuente.

Sia in primo che in secondo grado la tesi del ricorrente veniva rigettata con l’argomento che, per fruire del regime di tassazione ordinario, il contribuente avrebbe dovuto espressamente dichiararlo.

Avverso tale decisione il B. propone ricorso per cassazione con un solo motivo. Si è costituita tardivamente l’Agenzia delle Entrate, senza controricorso.

 

Motivi della decisione

 

1. Con l’unico motivo di ricorso il B. denuncia erronea interpretazione dell’art. 17 DPR 916/86 (ndr art. 17 DPR 917/86).

Sostiene che la norma obbliga il Fisco a cumulare il trattamento di fine rapporto agli altri redditi percepiti nell’anno, qualora il cumulo sia più favorevole rispetto alla tassazione separata. E dunque ritiene che la decisione impugnata abbia errato nel ritenere che il cumulo (tassazione ordinaria) presupponeva che egli scegliesse espressamente di farlo.

Il motivo è fondato.

Va premesso che, in ragione del periodo di tassazione del TFR (2002) la norma di riferimento è l’art. 16 TUIR e non 17, che tuttavia, introdotta con la finanziaria per il 2007, ripete il contenuto dell’art. 16.

A parte dunque il numero dell’articolo, il contenuto della disposizione è rimasto immutato, per quello che ci occupa.

L’art. 16, ora 17 cit. al primo comma, lettera a), prevedeva che sono soggetti a tassazione separata i trattamenti di fine rapporto erogati ai dipendenti. (1. L'imposta si applica separatamente sui seguenti redditi:

a) trattamento di fine rapporto di cui all’articolo 2120 del codice civile e indennità equipollenti, comunque denominate, commisurate alla durata dei rapporti di lavoro dipendente, compresi quelli contemplati alle lettere a), d) e g) del comma 1 dell'articolo 47, anche nelle ipotesi di cui all'articolo 2122 del codice civile).

Nel terzo comma, nella prima parte, la medesima norma consente al contribuente di non avvalersi della tassazione separata per redditi diversi dal TFR da lavoro dipendente, facendone espressa richiesta nella dichiarazione (Per i redditi indicati alle lettere da d) a l) del comma 1 e per quelli indicati alle lettere da g) a n-bis) non conseguiti nell'esercizio di imprese commerciali il contribuente ha facoltà di non avvalersi della tassazione separata facendolo constare espressamente nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui è avvenuta o ha avuto inizio la percezione).

Tuttavia, sempre nel terzo comma, prevede che: "Per i redditi indicati alle lettere a), b), c) e c-bis); del comma 1 gli uffici provvedono a iscrivere a ruolo le maggiori imposte dovute con le modalità stabilite negli articoli 17 e 18 ovvero facendo concorrere i redditi stessi alla formazione del reddito complessivo dell'anno in cui sono percepiti, se ciò risulta più favorevole per il contribuente." (vecchio testo dell’art. 16 TUIR e nuove testo art. 17)

In sostanza, la facoltà di evitare la tassazione separata è prevista solo per i redditi indicati alle lettere dalla d) alla f), casi nei quali il contribuente deve fare espressa richiesta nella dichiarazione di volere assoggettare la somma percepita alla tassazione ordinaria. Invece, per i redditi di cui alla lettera a), ossia i TFR da lavoro dipendente, come è nella fattispecie, la norma prevede che normalmente si applichi la tassazione separata, oppure che si faccia concorrere il TFR con gli altri redditi ove ciò sia più favorevole per il contribuente.

La diversità di trattamento, e l’assoggettamento del TFR ad una modalità di tassazione diversa, si spiega con il fatto che si tratta di somme che maturano di anno in anno, destinate ad essere corrisposte alla fine del rapporto, a differenza delle altre.

In sostanza, la legge non prevede per il TFR da lavoro dipendente che debba essere il contribuente, facendone richiesta nella dichiarazione, a scegliere la tassazione ordinaria in luogo di quella separata, (onere imposto per altri tipi di reddito), ma prevede solamente che, ove sia più favorevole per il contribuente, sia la stessa Agenzia ad applicare la tassazione ordinaria cumulando il TFR con il reddito percepito quell’anno.

La decisione impugnata va dunque cassata con rinvio al fine di accertare, in applicazione del suddetto principio di diritto, se nel caso concreto il cumulo sia o meno più favorevole al contribuente.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Regionale della Campania, in diversa composizione, anche per le spese.