Infortunio sul lavoro: la negligenza del prestatore non esclude la responsabilità del datore

Il datore di lavoro, in quanto del titolare della posizione di garanzia, ha il compito di evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, anche nell'ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati (Corte di Cassazione, sentenza 07 settembre 2017, n. 40706).

Il caso giudiziario riguarda la responsabilità penale di un datore di lavoro, accusato di aver omesso di individuare, nel documento di valutazione dei rischi, misure di prevenzione e protezione da attuare per la gestione della viabilità all'interno dei capannoni. Dall’omissione della dovuta segnaletica, un dipendente del medesimo infatti riportava gravi lesioni mentre era intento al proprio lavoro e veniva investito, all'interno del capannone, da un carrello elevatore, che stava effettuando una manovra di retromarcia. Il datore di lavoro era stato assolto in primo grado, ma condannato in appello; ricorreva così in Cassazione lamentando si fosse trattato di un comportamento abnorme da parte del lavoratore che non avrebbe dovuto essere presente sul luogo di lavoro, poiché il suo turno non era ancora iniziato. Il datore di lavoro riteneva dunque insussistente il nesso di causalità, in quanto le lesioni subite dal lavoratore non sono conseguenza di una propria azione od omissione.
Per la Suprema Corte il ricorso è infondato. L'interruzione del nesso causale è ravvisabile esclusivamente qualora il lavoratore ponga in essere una condotta del tutto esorbitante dalle procedure operative alle quali è addetto ed incompatibile con il sistema di lavorazione ovvero non osservi precise disposizioni antinfortunistiche. In questi casi, è configurabile la colpa dell'infortunato nella produzione dell'evento, con esclusione della responsabilità penale del titolare della posizione di garanzia. Viceversa, nel caso di specie, il giudice di merito ha posto in rilievo che l'ingresso del lavoratore nell'area dove stava lavorando il mulettista non può considerarsi atto abnorme, essendo del tutto probabile che qualsiasi lavoratore, anche esperto, ove non venga adeguatamente reso edotto dei rischi specifici di un'area, vi si rechi e si esponga ai pericoli derivanti da errate manovre.
Ulteriormente, compito del titolare della posizione di garanzia è evitare che si verifichino eventi lesivi dell'incolumità fisica intrinsecamente connaturati all'esercizio di talune attività lavorative, anche nell'ipotesi in cui siffatti rischi siano conseguenti ad eventuali negligenze, imprudenze e disattenzioni dei lavoratori subordinati. Il garante, infatti, deve proteggere l’incolumità fisica dei lavoratori con appropriate cautele e non può invocare quale causa di esenzione dalla colpa, che il comportamento del lavoratore era imprevedibile, poiché tale "principio di affidamento" non opera nelle situazioni in cui sussiste una posizione di garanzia. In sostanza, se pur è indubbia la sussistenza di profili di colpa a carico del lavoratore nell'avvicinarsi al carrello elevatore, ciò rileva solo ai fini del risarcimento del danno ma non vale ad elidere il nesso causale rispetto alla condotta del datore di lavoro.
Infine, va negato qualunque rilievo alla questione relativa all'orario di inizio dell'attività lavorativa, da parte dell'infortunato. La violazione delle regole inerenti ai turni di lavoro è infatti del tutto irrilevante ai fini delle valutazioni relative all'infortunio verificatosi.