Legislazione - MINISTERO POLITICHE AGRICOLE - Decreto ministeriale 03 agosto 2016

Condizioni economiche e modalità di concessione dei finanziamenti agevolati per i contratti di filiera e di distretto

Art. 1

Definizioni

 

1. Ai fini del presente decreto, si intende per:

a) «Accordo di filiera»: l'accordo sottoscritto dai diversi soggetti della filiera agroalimentare e/o agroenergetica, operanti in un ambito territoriale multiregionale che individua il Soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei Soggetti beneficiari;

b) «Accordo di distretto»: l'accordo sottoscritto dai diversi soggetti operanti nel territorio del distretto, che individua il Soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso il Programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi reciproci dei Soggetti beneficiari;

c) «Banca finanziatrice»: la banca italiana o la succursale di banca estera comunitaria o extracomunitaria operante in Italia e autorizzata all'esercizio dell'attività bancaria di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modifiche e integrazioni, recante «Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia», aderente alla convenzione da sottoscriversi tra il Ministero e CDP per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei Finanziamenti;

d) «Banca autorizzata»: la Banca finanziatrice indicata come tale dal Soggetto proponente in sede di domanda per l'accesso al Contratto di filiera o al Contratto di distretto e individuata fra quelle iscritte nell'apposito elenco gestito dal Ministero e, pertanto, autorizzata ad espletare gli adempimenti previsti dalla convenzione tra il Ministero e CDP. Resta inteso che la Banca autorizzata deve comunque coincidere con una delle Banche finanziatrici dello specifico Contratto di filiera o Contratto di distretto;

e) «CDP»: la Cassa depositi e prestiti S.p.A.;

f) «Contratto di filiera»: il contratto tra il Ministero e i Soggetti beneficiari che hanno sottoscritto un Accordo di filiera, finalizzato alla realizzazione di un Programma integrato a carattere interprofessionale ed avente rilevanza nazionale che, partendo dalla produzione agricola, si sviluppi nei diversi segmenti della filiera in un ambito territoriale multiregionale;

g) «Contratto di distretto»: il contratto tra il Ministero e i Soggetti beneficiari, che hanno sottoscritto un Accordo di distretto, e che, in base alla normativa regionale, rappresentano i distretti di cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, finalizzato alla realizzazione di un Programma volto a rafforzare lo sviluppo economico e sociale dei distretti stessi;

h) «Filiera agroalimentare»: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione, di commercializzazione e di distribuzione dei prodotti agricoli ed agroalimentari;

i) «Filiera agroenergetica»: l'insieme delle fasi di produzione, di trasformazione e di commercializzazione di biomasse di origine agricola e di prodotti energetici;

j) «Finanziamento»: l'insieme del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario;

k) «Finanziamento agevolato»: il finanziamento a medio-lungo termine, a valere sulle risorse del FRI, concesso da CDP al Soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione;

l) «Finanziamento bancario»: il finanziamento a medio-lungo termine concesso dalla Banca finanziatrice al Soggetto beneficiario per le spese oggetto della domanda di agevolazione;

m) «FRI»: il Fondo rotativo per il sostegno alle imprese e gli investimenti in ricerca di cui all'art. 1, comma 354, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

n) «Ministero»: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

o) «Progetto»: il programma di interventi proposto dal singolo Soggetto beneficiario aderente ad un accordo di filiera o ad un accordo di distretto;

p) «Programma»: l'insieme dei Progetti proposti dai soggetti della filiera aderenti ad un accordo di filiera o dai soggetti del distretto aderenti ad un accordo di distretto;

q) «Provvedimenti»: i bandi emanati in attuazione del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dell'8 gennaio 2016;

r) «Soggetto beneficiario»: l'impresa ammessa alle agevolazioni previste da ciascun Provvedimento;

s) «Soggetto gestore»: il Ministero, ovvero il soggetto da questo incaricato, ai sensi dell'art. 10-ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sulla base di quanto indicato nei singoli Provvedimenti;

t) «Soggetto proponente»: il soggetto, individuato dai Soggetti beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del Ministero circa l'esecuzione del Programma, nonché la rappresentanza dei Soggetti beneficiari per tutti i rapporti con il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attività di erogazione delle agevolazioni.

 

Art. 2

Ambito di applicazione

 

1. Il presente decreto determina, ai sensi dell'art. 1, comma 357, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, le condizioni economiche e le modalità di concessione dei Finanziamenti agevolati di competenza del Ministero.

2. Le disposizioni del presente decreto si applicano ai Contratti di filiera e ai Contratti di distretto.

3. Fermo restando quanto stabilito dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali con decreto dell'8 gennaio 2016, per i Contratti di filiera e i Contratti di distretto attivabili a valere sulle risorse del FRI, trovano applicazione le disposizioni del presente decreto.

 

Art. 3

Condizioni di accesso al FRI

 

1. Ai sensi del presente decreto, le risorse del FRI sono utilizzate per la concessione di agevolazioni nella forma del Finanziamento agevolato cui deve essere associato un Finanziamento bancario, secondo principi di adeguata ripartizione del rischio di credito, individuati nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6.

2. Possono beneficiare del Finanziamento agevolato le imprese economicamente e finanziariamente sane e che siano in possesso di un adeguato merito di credito, secondo le valutazioni di cui all'art. 5 effettuate dalle Banche finanziatrici.

3. Ai fini della concessione del Finanziamento, l'ammontare delle spese ammissibili del Contratto di filiera o del Contratto di distretto deve essere compreso tra 4 e 50 milioni di euro.

 

Art. 4

Convenzioni Ministero - CDP

 

1. Per ciascun Provvedimento, il Ministero e CDP sottoscrivono una convenzione per la regolamentazione dei rapporti derivanti dalla concessione dei Finanziamenti, con la quale, tra l'altro:

a) definiscono gli impegni assunti da CDP, dalla Banca finanziatrice, dalla Banca autorizzata, dal Ministero e, qualora previsto, dal Soggetto gestore in relazione alla procedura di concessione e gestione del Finanziamento;

b) prevedono procedure di valutazione del merito di credito per la concessione del Finanziamento coerenti con la vigente disciplina bancaria in materia;

c) stabiliscono le procedure operative per la concessione del Finanziamento;

d) definiscono il modello di attestazione della disponibilità a concedere il Finanziamento bancario e di attestazione dell'avvenuta delibera del Finanziamento bancario, nonché le linee guida per la redazione del contratto di Finanziamento;

e) stabiliscono lo schema del mandato conferito da CDP alla Banca finanziatrice e dei relativi allegati;

f) fissano le modalità di erogazione, di rimborso e di gestione del Finanziamento;

g) individuano le attività informative e di rendicontazione atte a garantire il monitoraggio e la trasparenza degli interventi previsti dai Contratti di filiera e dai Contratti di distretto.

 

Art. 5

Ruoli e competenze connessi ai Finanziamenti

 

1. Il Soggetto gestore svolge gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle domande di agevolazione, finalizzate alla concessione ed erogazione del Finanziamento. Ai fini istruttori, la domanda di accesso alle agevolazioni è presentata dal Soggetto proponente al Soggetto gestore, ed è corredata, a seconda di quanto previsto dai singoli Provvedimenti dall'attestazione di disponibilità a concedere il Finanziamento bancario. All'esito dell'istruttoria, il provvedimento di ammissione alle agevolazioni è trasmesso dal Ministero al Soggetto proponente e alle regioni o province autonome dove sono localizzati i Progetti. Il provvedimento di ammissione alle agevolazioni indica, tra l'altro, per ciascun Soggetto beneficiario, le spese ammesse e le agevolazioni spettanti.

2. Il Soggetto gestore svolge gli adempimenti tecnici e amministrativi per l'istruttoria delle proposte definitive di Contratto di filiera o di Contratto di distretto. La proposta definitiva è presentata dal Soggetto proponente al Soggetto gestore, ed è corredata, a seconda di quanto previsto dai singoli Provvedimenti dalla delibera di concessione del Finanziamento bancario rilasciata, a seguito di positiva attestazione del merito di credito, dalla Banca finanziatrice in relazione a ciascun Progetto. All'esito positivo dell'istruttoria, la proposta di Contratto di filiera o di Contratto di distretto è trasmessa dal Ministero al Soggetto proponente, alle regioni o province autonome interessate e alla Banca autorizzata. La proposta di Contratto di filiera o di Contratto di distretto indica, tra l'altro, per ciascun Soggetto beneficiario:

a) l'ammontare delle spese ammesse alle agevolazioni;

b) l'ammontare del Finanziamento agevolato;

c) la durata del Finanziamento agevolato e del relativo periodo di preammortamento.

3. Le Banche finanziatrici, in virtù dell'adesione alla convenzione di cui all'art. 4, assumono gli impegni relativi al mandato di cui al medesimo art. 4, comma 1, lettera e), per lo svolgimento delle attività relative alla valutazione del merito di credito, anche per conto di CDP, alla delibera del Finanziamento bancario, nonché alla stipula del contratto di Finanziamento e all'erogazione e gestione del Finanziamento, anche in nome e per conto di CDP. Laddove previsto dai singoli Provvedimenti, le Banche finanziatrici si impegnano, altresì, a rilasciare, precedentemente alla delibera di finanziamento e secondo le modalità dei propri autonomi procedimenti istruttori e di delibera interni, l'attestazione di disponibilità a concedere il Finanziamento bancario. La Banca finanziatrice si impegna inoltre a stipulare, per conto di CDP e per proprio conto, il contratto di Finanziamento entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di efficacia del Contratto di filiera o del Contratto di distretto da parte del Ministero, fatta salva la facoltà di richiedere al Ministero una proroga del termine indicato non superiore a 60 giorni. Decorso il termine ultimo assegnato per la stipula del contratto di Finanziamento, il Contratto di filiera o il Contratto di distretto è da ritenersi decaduto. Ciascun Provvedimento può stabilire che, in considerazione della complessità dello specifico intervento, le Banche finanziatrici costituiscano un pool di finanziamento senza rilevanza esterna.

4. Il Ministero e CDP pubblicano, sui propri siti web, l'elenco delle Banche finanziatrici articolato per singolo Provvedimento.

5. CDP delibera il Finanziamento agevolato sulla base delle risultanze della valutazione effettuata dalla Banca finanziatrice, subordinatamente all'avvenuta delibera del Finanziamento bancario da parte della stessa Banca finanziatrice. CDP provvede altresì al monitoraggio delle risorse disponibili del FRI, ai fini della relativa informativa al Ministero.

6. Il Ministero comunica tempestivamente la revoca parziale o totale delle agevolazioni al Soggetto beneficiario, al Soggetto proponente, a CDP, alla Banca autorizzata e alle Banche finanziatrici, secondo le modalità e i termini stabiliti dai singoli Provvedimenti.

 

Art. 6

Caratteristiche del Finanziamento

 

1. Il Finanziamento è perfezionato con la stipula di un unico contratto che regola in modo unitario il Finanziamento agevolato e il Finanziamento bancario. L'agevolazione derivante dal Finanziamento agevolato è espressa in equivalente sovvenzione lordo e corrisponde al valore attualizzato del differenziale tra la quota di interessi a tasso ordinario e la quota di interessi a tasso agevolato. Il tasso di interesse da utilizzare ai fini dell'attualizzazione è costituito dal tasso di attualizzazione applicabile alla data della concessione dell'aiuto, calcolato in accordo con la Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione (2008/C 14/02). Il tasso di interesse ordinario è determinato sulla base del tasso di riferimento calcolato conformemente alla suddetta comunicazione.

2. Nell'ambito del Finanziamento, la quota di Finanziamento bancario è fissata in misura non inferiore al 50 per cento, ad eccezione dei Finanziamenti destinati a interventi per la partecipazione dei produttori di prodotti agricoli ai regimi di qualità, per le misure promozionali e di ricerca e sviluppo nel settore agricolo, per i quali i singoli Provvedimenti possono stabilire quote diverse, comunque non inferiori al 10 per cento.

3. Il Finanziamento agevolato può essere assistito da idonee garanzie ed è concesso a un tasso di interesse non inferiore allo 0,50 per cento nominale annuo. I singoli Provvedimenti fissano il tasso di interesse dei relativi Finanziamenti agevolati, nel rispetto della misura minima di cui al presente comma.

4. La durata del Finanziamento può assumere un valore minimo di 4 anni e massimo di 15 anni, comprensivo di un periodo di preammortamento commisurato alla durata in anni interi del Progetto e, comunque, non superiore a 4 anni decorrenti dalla data di stipula del contratto di Finanziamento.

5. L'erogazione del Finanziamento è effettuata, nel rispetto dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 361 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, previo assolvimento di tutti i termini, obblighi, condizioni e quant'altro previsto nel contratto di Finanziamento, a stato avanzamento lavori. Le singole erogazioni sono proporzionalmente imputate al Finanziamento agevolato e al Finanziamento bancario.

6. La percentuale di quota capitale del Finanziamento agevolato che deve essere ammortizzata, affinché possa avere inizio il rimborso della quota capitale del Finanziamento bancario, è stabilita all'interno dei singoli Provvedimenti e comunque in relazione alla percentuale di cofinanziamento di cui al comma 3. In tutti i casi in cui l'incidenza del Finanziamento agevolato è superiore a quella del Finanziamento bancario, l'inizio del rimborso della quota capitale del Finanziamento bancario non può comunque aver luogo fintantochè non sia stato rimborsato almeno il 50 per cento del differenziale, in termini di capitale, tra il Finanziamento agevolato e il Finanziamento bancario.

7. Il rimborso del Finanziamento agevolato e del Finanziamento bancario avviene secondo piani di ammortamento a rate semestrali costanti posticipate, scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ciascun anno. Gli interessi di preammortamento sono corrisposti alle medesime scadenze. Per effetto di quanto previsto al comma 6, il periodo di preammortamento del Finanziamento bancario può differire da quello del Finanziamento agevolato.

8. Il Soggetto beneficiario ha la facoltà di estinguere anticipatamente, anche parzialmente, il Finanziamento nel rispetto dei vincoli previsti dai Provvedimenti, dalle convenzioni di cui all'art. 4 del presente decreto e dal contratto di Finanziamento.

9. In caso di inadempimento da parte del Soggetto beneficiario degli obblighi previsti a suo carico dai singoli Provvedimenti o dal contratto di Finanziamento, quest'ultimo potrà essere risolto, con le conseguenze previste dai medesimi Provvedimenti e dal citato contratto.

 

Art. 7

Altre misure di aiuto in affiancamento al Finanziamento

 

1. Sulla base di quanto indicato nei singoli Provvedimenti, al Finanziamento agevolato può affiancarsi, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste da ciascun Provvedimento, in conformità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, un'eventuale ulteriore misura di aiuto concessa dal Ministero o dalle regioni o province autonome dove sono localizzati i Progetti, in conto capitale.

 

Art. 8

Modalità attuative

 

1. I Contratti di filiera e i Contratti di distretto sono attuati con Provvedimenti del Ministero che individuano, oltre a quanto già previsto nel presente decreto, l'ammontare delle risorse disponibili, i requisiti di accesso dei Soggetti beneficiari, le condizioni di ammissibilità degli interventi e le spese ammissibili.

 

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Provvedimento pubblicato nella G.U. 16 settembre 2016, n. 217.