Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 30 gennaio 2017, n. 2240

Lavoro - Aspettativa per svolgere un incarico dirigenziale - Trattamento di fine servizio - Computo

 

Svolgimento del processo

 

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n. 2043/2010, ha rigettato l'appello proposto dall'I.N.P.D.A.P. avverso la pronuncia con cui il locale Tribunale l'aveva condannato a corrispondere a S.G. le differenze di trattamento di fine servizio computando anche il periodo 1.7.2001-10.12.2004, durante il quale il S. era stato collocato in aspettativa per svolgere un incarico dirigenziale presso l'I.N.P.S.

2. Ha osservato la Corte territoriale che, a norma dell'art. 19 comma 6, D.Lgs. 165/2001 il dirigente cui è affidato un incarico presso altri Enti viene posto in aspettativa senza assegni e resta quindi dipendente dell'Ente di provenienza, conservando l'anzianità di servizio. Poiché il computo del trattamento di fine servizio (TFS) si effettua tenendo conto dell'anzianità di servizio maturata, il conteggio doveva comprendere anche il periodo di aspettativa. Né poteva giustificare l'opposta soluzione la circostanza che l'I.N.P.S. avesse liquidato il TFR per il periodo anzidetto, tenuto conto della diversa natura e della differente modalità di calcolo delle due prestazioni e considerato che sul trattamento di fine servizio non incidono le retribuzioni corrisposte dall'Ente presso cui il dipendente presta servizio durante il periodo di aspettativa. In ogni caso, il Giudice di primo grado aveva già detratto dal dovuto l'importo corrisposto per T.F.R.

3. Per la cassazione di tale sentenza ricorre l'I.N.P.D.A.P. con un unico motivo. Il S., che nel ricorso è indicato come destinatario della richiesta di notifica del medesimo, non ha depositato controricorso. L'I.N.P.S. ha depositato procura ai fini della discussione orale.

 

Motivi della decisione

 

1. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 Settembre 2016, la redazione della motivazione in forma semplificata.

2. Con unico motivo l'I.N.P.D.A.P. denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 2 L. n. 335/95, dell'Accordo quadro del 29.7.99 e del relativo D.P.C.M. di recepimento del 31.12.99. Erronea interpretazione della normativa del trattamento di fine servizio dei dipendenti pubblico. Deduce che il TFS differisce dal TFR previsto dall'art. 2120 c.c. poiché costituisce una prestazione di tipo previdenziale erogata dall'I.N.P.D.A.P. e variamente denominata (indennità di buonuscita, indennità di anzianità, indennità premio di fine servizio) a seconda del comparto pubblico interessato, mentre il TFR ha natura di retribuzione differita, generalmente erogata dal datore di lavoro. A seguito della L. n. 335/95 (c.d. riforma Dini), la disciplina del TFR prevista dall'art. 2120 c.c. è stata estesa ai dipendenti pubblici assunti dopo l'introduzione della riforma. Nel caso del dott. S. l'indennità di buonuscita di cui al d.P.R. n. 1032 del 1973 doveva essere liquidata dall'I.N.P.D.A.P. in misura corrispondente ad una somma pari a tanti dodicesimi dell'80% dell'ultimo trattamento retributivo annuo moltiplicato per gli anni di servizio utili, compresi eventuali riscatti e ricongiunzioni. L'I.N.P.D.A.P., al momento della definitiva cessazione dal servizio del S. per dimissioni, gli aveva liquidato detta indennità computando anche il periodo di aspettativa. La Corte di appello aveva errato per avere ritenuto che il periodo di aspettativa, non figurando nel prospetto di liquidazione, non fosse stato considerato, mentre l'interessato aveva già ottenuto il beneficio nella misura massima consentita dalla legge.

2. Preliminare rispetto all'esame del motivo è la verifica della regolare notifica del ricorso per cassazione, nel caso di specie insussistente. Il ricorso in originale è stato depositato (ciò che evita la sanzione dell'improcedibilità, ai sensi dell'art. 369 cod. proc. civ.), ma non è corredato da una relata di notifica al S.. In difetto della prova dell'avvenuta instaurazione del contraddittorio ed in mancanza di esercizio di attività difensiva da parte dell'intimato, il ricorso è inammissibile.

3. Il materiale difetto di notificazione del ricorso per cassazione ne comporta la declaratoria di inammissibilità, trattandosi di situazione rispetto alla quale valgono le stesse conseguenze derivanti dal vizio di giuridica inesistenza della notificazione stessa (Cass. n. 20893 del 2015 e n. 12509 del 2011, n. 4595 del 2009).

4. Non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio di legittimità neppure nei confronti dell'INPS, che ha depositato delega per la difesa orale. Deve infatti rilevarsi la soppressione dell'I.N.P.D.A.P. e la successione ad esso dell’I.N.P.S. in tutti i rapporti attivi passivi, disposta con decorrenza dal 1 gennaio 2012 dal D.L. n. 201 del 2011, art. 21, conv. in L. n. 214 del 2011.

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso. Nulla per le spese nei confronti di S.G. e dell'INPS.