Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 01 luglio 2016, n. 13528

Lavoro - A. M. - Insegnante - Accesso ispettivo - Rapporto di lavoro subordinato - Collaborazione autonoma - Distinzione - Criteri

 

Svolgimento del processo

 

La Corte d'appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale di Nocera Inferiore, ha rigettato l'opposizione proposta dall'A. M. F. S. avverso la cartella notificata su istanza dell'Inps per contributi relativi all'insegnante T. P. in relazione alla quale la Corte ha riconosciuto un rapporto di lavoro subordinato con l'A..

La Corte territoriale ha riferito che dalle dichiarazioni rese dall'insegnante agli ispettori presso i locali del l'A. ove la T. era stata rinvenuta, risultava evidente un rapporto di lavoro subordinato con l'A. per lo svolgimento di attività di insegnante del metodo Yamaha, con frequenza stabilita dall'A., compenso rapportato al numero delle lezioni e percezione della 13° e delle ferie; che in tale occasione la T. non aveva fatto alcun cenno alla sua disponibilità di una scuola di musica a Sorrento e che la scrittura del 20/11/1993 intercorsa tra le parti non era opponibile all'INPS in quanto priva di data certa e contestata dall'Istituto.

La Corte ha, poi, riferito che non erano attendibili le dichiarazioni rese dalla T. in corso di causa con le quali aveva totalmente capovolto la versione data agli ispettori affermando la natura di collaborazione autonoma con l'A. e la sua titolarità di una scuola a Sorrento dove aveva la disponibilità di locali di cui provvedeva al pagamento del canone e dell'energia elettrica come da documentazione prodotta e che era altresì inattendibile la dichiarazione resa dal teste Bonavita il quale per la prima volta, dopo anni dall'accertamento dell'Inps, aveva giustificato la presenza della T. presso i locali dell'A. con la partecipazione a seminari.

La Corte territoriale ha rilevato che dalla documentazione depositata dall'A. non emergeva alcun elemento certo circa la presenza di studenti frequentanti la scuola di Sorrento, né le relative registrazioni contabili; che la documentazione prodotta dall'A. relativa alle dichiarazioni rese dall'A. quale sostituto di imposta non provava il motivo delle somme corrisposte e cioè se per lavoro dipendente o per altro rapporto.

Avverso la sentenza ricorre l'A. con tre motivi. Resiste Inps. Equitalia ETR spa è rimasta intimata.

 

Motivi della decisione

 

1 Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione dell'art. 2697 cc e vizio di motivazione. Lamenta che la Corte si era basata esclusivamente sul verbale degli ispettori e le dichiarazioni rese dalla T. senza fornire alcuna giustificazione del contrasto con la documentazione e con le dichiarazioni rese dagli altri testi. Osserva che tutti gli altri testi avevano negato che la T. ricevesse direttive o fosse assoggettata a potere organizzativo dell'A..

2) Con il secondo motivo denuncia violazione dell'art. 2700, vizio di motivazione. Osserva che gli ispettori non avevano riportato circostanze da loro accertate in prima persona ma soltanto le dichiarazioni rese da alcuni dipendenti e pertanto, ai sensi dell'art. 2700 cc non provavano la veridicità delle dichiarazioni a loro rese da terzi. Deduce che l'unico legame tra la T. e l'A. era costituito dal fatto che quest'ultima era titolare del metodo di insegnamento Yamaha e del metodo di studio S.; che era l'A. ad autorizzarne l'utilizzo e che la T., titolare di scuola a Sorrento, era pienamente autonoma nella gestione della sua scuola salva la corresponsione di un compenso all'A. per l'utilizzo del metodo Yamaha.

3) Con il terzo motivo l'A. denuncia violazione dell'art. 116 c.p.c. e vizio di motivazione. Deduce che la Corte non aveva fatto buon uso del potere discrezionale di valutazione delle prove limitandosi ad affermare che le deposizioni testimoniali non erano credibili perché rese dopo un notevole lasso temporale e che la prova documentale non era idonea, finendo per basare le sue conclusioni sulle sole dichiarazioni rese dalla T. agli ispettori.

I motivi, congiuntamente esaminati in quanto tutti relativi all'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra l'A. M. S. e P. T., insegnante di pianoforte, sono fondati.

La Corte territoriale era chiamata a valutare se dagli elementi istruttori emersi risultasse confermata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato come sostenuto dall'Inps. fornendo un'adeguata e corretta spiegazione delle ragioni che l'avevano indotta ad affermarne la sussistenza, svolgendo un completo accertamento di tutte le circostanze di fatto emerse dall'istruttoria ed evidenziando le caratteristiche del lavoro subordinato ravvisabili nella fattispecie.

Costituisce principio affermato più volte da questa Corte che "l'elemento che contraddistingue il rapporto di lavorio subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo, assumendo la funzione di parametro normativo di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso, è l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, con conseguente limitazione della sua autonomia ed inserimento nell'organizzazione aziendale(cfr tra le tante Cass. N. 15275/04, n. 3277/2004).

Pur essendo principio affermato da questa Corte che " In sede di legittimità è censurabile soltanto l'assunzione e l'individuazione da parte del giudice di merito del suddetto parametro, mentre l'accertamento degli elementi, che rivelano l’effettiva presenza del parametro stesso nel caso concreto attraverso la valutazione delle risultanze processuali e ^sono idonei a ricondurre la prestazione al suo modello, costituisce apprezzamento di fatto, che, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivato, resta insindacabile (cfr Cass n. 15275/04, n. 3277/2004, n. 5886/2012), nella specie la motivazione della Corte territoriale risulta del tutto insufficiente proprio con riferimento all'individuazione della subordinazione ed alla conseguente sussunzione della fattispecie nell'ambito del rapporto di lavoro subordinato.

L’elemento della subordinazione (che si connota, soprattutto, per l'assoggettamento del lavoratore al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro), che consente di distinguere il rapporto di lavoro di cui all'art. 2094 cod. civ. dal lavoro autonomo, non costituisce un dato di fatto elementare, quanto piuttosto una modalità di essere dei rapporto, potenzialmente desumibile da un complesso di circostanze, richiedenti una complessiva valutazione, e ciò, in particolare, nei rapporti di lavoro aventi natura professionale ed intellettuale ,che è rimessa al giudice del merito. Quest'ultimo, a tal fine, non può esimersi, nella qualificazione del rapporto di lavoro , da un concreto riferimento alle sue modalità di espletamento ed ai principi di diritto ispiratori della valutazione compiuta allo scopo della sussunzione della fattispecie nell'ambito di una specifica tipologia contrattuale.

Pertanto, se tale apprezzamento di fatto non è immune da vizi giuridici e non è supportato da un'adeguata motivazione, non si sottrae al sindacato dì legittimità.

Nella specie la Corte ha ricondotto la fattispecie in esame al rapporto di lavoro subordinato con una motivazione che appare del tutto apodittica e, quindi, inidonea a sorreggere la predetta conclusione. La Corte infatti ha omesso di indicare gli elementi che positivamente avrebbero consentito di affermare la soggezione della T. al potere direttivo , disciplinare dell'A., lo stabile inserimento nell'organizzazione aziendale, le caratteristiche della retribuzione e dunque la ricorrenza dei requisiti caratterizzanti il rapporto di lavoro riconducibile all'art. 2094 cc.

Ha omesso di adeguatamente valutare circostanze emerse dalle stesse dichiarazioni della T. agli ispettori circa l’elasticità dell'orario (19,30/20, tre quattro volte alla settimana), il compenso rapportato al numero di lezioni , l'esistenza di una convenzione di affiliazione commerciale tra le parti con il quale la T. aveva ottenuto il diritto ad utilizzare presso i locali di Sorrento , dove essa gestiva una sua scuola di musica, il metodo di insegnamento "yamaha e di studio della "S." di cui l'A. era titolare.

Con riferimento alla convenzione va precisato che non deve prescindersi dalla volontà delle parti contraenti e, sotto questo profilo, va tenuto presente il "nomen juris" utilizzato nella convenzione, con la precisazione tuttavia che tale "nomen" non ha un rilievo assorbente, poiché deve tenersi altresì conto, sul piano della interpretazione della volontà delle stesse parti, del comportamento complessivo delle medesime, anche posteriore alla conclusione del contratto, ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, cod. civ., e, in caso di contrasto fra dati formali e dati fattuali relativi alle caratteristiche e modalità della prestazione, è necessario dare prevalente rilievo ai secondi. Sotto tale profilo il giudice non può prescindere da un'adeguata esposizioni delle ragioni che lo hanno condotto a pervenire a conclusioni contrastanti con quanto le parti mostrano di aver voluto nella convenzione.

La Corte ha escluso in modo del tutto generico la rilevanza degli elementi probatori anche documentali (rendiconti economici della scuola di Sorrento gestita dalla T., prova di corresponsione dei canoni di locazione dei locali a Sorrento o di pagamento dell'energia elettrica) depositati dalla ricorrente al fine di provare l'effettiva sussistenza di una scuola a Sorrento gestita dalla T., elementi da valutarsi congiuntamente alla convenzione intercorsa tra le parti che consentiva alla T. di utilizzare metodi propri dell'A..

Gli elementi probatori di cui sopra, congiuntamente alle contraddittorie dichiarazioni della stessa T., non sono stati oggetto di una valutazione anche complessiva da parte della Corte territoriale, finendo la Corte per omettere un'adeguata e corretta spiegazione delle ragioni che l'hanno portata ad affermare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato.

Per le ragioni che precedono la sentenza impugnata deve essere cassata in relazione ai motivi accolti ed il giudizio rinviato alla Corte d'Appello di Salerno, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame della controversia in base ai rilievi e alla stregua dei principi sopra menzionati.

Il medesimo giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del presente giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di Salerno in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.