Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 16 ottobre 2017, n. 24379

Contratti a progetto - Illegittimità - Mancanza del requisito della specificità dei progetti - Accertamento della natura autonoma dei rapporti

Ritenuto in fatto

 

che con sentenza n. 603/2011 la Corte d'Appello di Venezia rigettava l'impugnazione dell'Inps avverso la sentenza del giudice del lavoro che aveva accolto l'opposizione proposta dal calzaturificio B. S.r.l. all'iscrizione a ruolo per l'importo di euro 211.856,58, richiesto dall'INPS a titolo di contributi a seguito di verbale con cui era stata ritenuta l'illegittimità di cinque contratti a progetto, intercorsi nel periodo 2004- 2006, e di conseguenza ritenuta la sussistenza di rapporti di lavoro subordinato;

che a fondamento della sentenza la Corte territoriale sosteneva che, pur essendo fondato il motivo d'appello dell'Inps in relazione alla mancanza del requisito della specificità dei progetti - erroneamente affermato come esistente dal giudice di primo grado - tuttavia il gravame non fosse meritevole di accoglimento in quanto, ponendo l'articolo 69,1° comma del decreto legislativo 276/2003 una presunzione relativa di subordinazione, occorresse riconoscere nei fatti, sulla base delle dichiarazioni assunte in sede ispettiva (dai lavoratori B., B. e S.), e senza necessità di espletare altre prove, l'autonomia dei rapporti di collaborazione in questione, in relazione al carattere non continuativo delle attività, alla libertà di orario decisa dai prestatori d'opera a loro discrezione, al fatto che il compenso fosse pattuito a forfait e svincolato dal numero di ore di lavoro effettivamente prestate;

che l'appello veniva quindi rigettato in quanto, secondo la Corte territoriale, seppure non sussisteva l'individuazione dello specifico progetto richiesto dall'articolo 61,1 comma del decreto legislativo 276/2003, era stata acquisita la prova dell'esistenza di rapporti di lavoro effettivamente autonomi per tutti i soggetti ai quali si riferiva l'accertamento;

che contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Inps con un motivo nel quale denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli articoli 61, 69, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 276/2003 e degli articoli 2728 e 2729 codice civile, in relazione all'articolo 360, n. 3 c.p.c. in quanto, una volta riconosciuta la riconducibilità del caso di specie nell'ambito di applicazione dell'articolo 69, comma 1 del d.lgs. 276 per mancanza di specificità del progetto, la sentenza aveva sbagliato ad affermare che la presunzione legale ivi prevista fosse relativa, così da comportare soltanto un'inversione dell'onere della prova; al contrario, secondo l'Inps, il primo comma dell’art. 69 a differenza del secondo conteneva una presunzione assoluta di subordinazione che non ammetteva prova contraria; perché in buona sostanza la ratio della norma era quella di prevedere una sanzione in funzione antifraudolenta, sicché non vi era spazio per la prova che in concreto non ricorresse una fattispecie di subordinazione;

che il calzaturificio B. 88 Srl ha resistito con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato con due motivi con i quali chiede la cassazione della sentenza: 1) per violazione ed erronea applicazione dell'art. 342 c.p.c. laddove aveva ritenuto assolto dall'INPS l'onere della specificità dei motivi di appello rigettando l’eccezione sollevata da essa appellata; 2) per violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza dei requisiti della specificità del progetto, per avere la Corte ritenuto che ciascuno dei contratti a progetto, pur funzionali all'apertura e sviluppo di un nuovo punto vendita a Milano nel quale commercializzare una nuova linea di produzione di alta moda diversa dall'ordinaria produzione di scarpe di livello medio-alto, risultasse coincidente con la normale attività dell'impresa, così che il progetto soddisfacesse esigenze ordinarie e continuative non inerendo ad un segmento specifico e distinto dell'attività produttiva; ed in particolare perché, sotto il profilo motivazionale, la Corte d'appello non aveva ritenuto di dare ingresso alla prova testimoniale dedotta dall'impresa che avrebbe comunque consentito di riconoscere nel progetto in questione un autonomo segmento dell'ordinaria attività produttiva dell'impresa; e perché, in relazione ai requisiti legali della fattispecie, aveva ritenuto che fosse legittimo progetto sotto il profilo della specificità solo quello del tutto avulso dall'ordinaria attività del committente, concernente cioè un segmento distinto della più ampia attività produttiva;

 

Considerato in diritto

 

che preliminarmente deve respingersi l'eccezione di inammissibilità per carenza di autosufficienza e specificità sollevata dall'intimata atteso che il ricorso dell'INPS rispetta tutti requisiti dettati dall'art. 366 c.p.c.;

che l'unico motivo di ricorso proposto dall'INPS è fondato avendo la sentenza impugnata affermato che, pur in mancanza di specifico progetto, sia consentito pervenire all'accertamento della natura autonoma dei rapporti, optando così per la tesi secondo cui l'art.69,10 comma d.lgs. 276/2003 detti soltanto una presunzione relativa, con inversione dell'onere della prova a carico del committente;

che per contro, nella giurisprudenza di legittimità si è venuto consolidando (a partire da Cass. 9471/20016) l'orientamento opposto, favorevole all'alternativa della presunzione assoluta; come risulta dalla sentenza (Sez. L, Sentenza n. 12820 del 21/06/2016 ) con la quale questa Corte ha affermato che: "In tema di contratto di lavoro a progetto, il regime sanzionatolo articolato dall'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di cd. conversione del rapporto "ope legis", restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti". E poi dalla sentenza n. 17127 del 17/08/2016 la quale ha ribadito che: "In tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 ("ratione temporis" applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett. f) della I. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso";

che lo stesso condivisibile orientamento appena indicato appare aderente alla sentenza n. 399/2008 con la quale la Corte Costituzionale ha riconosciuto che "la novità così introdotta a regime dal d.lgs. n. 276 del 2003 è quella di vietare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa che, pur avendo ad oggetto genuine prestazioni di lavoro autonomo, non siano però riconducibili ad un progetto". Ed è altresì conforme all'art. 24 della legge 92/2012 il quale ha chiarito, in via definitiva, con norma di interpretazione autentica, che " L'articolo 69, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, si interpreta nel senso che l'individuazione di uno specifico progetto costituisce elemento essenziale di validità del rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, la cui mancanza determina la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato";

che l'accoglimento del ricorso principale comporta l'esame del ricorso incidentale condizionato, il cui primo motivo appare infondato atteso che, come risulta dalla sentenza impugnata, la pronuncia di primo grado aveva accolto l'opposizione alla cartella esattoriale affermando che i contratti a progetto de quibus rispettassero i requisiti dettati dall'art. 61 e ss. d.lgs. 276/2003 cc., mentre l'INPS l'ha impugnata contrapponendovi una diversa tesi in ordine all'individuazione dei medesimi requisiti idonea a condurre alla riforma della sentenza, nel rispetto perciò dell'art. 342 c.p.c. che detta il canone della specificità dei motivi di impugnazione; a nulla rilevando invece che il gravame dell'INPS non parlasse espressamente della natura della presunzione o del meccanismo legale di conversione di cui all'art. 61,1 c. d.lgs. 276/2003 trattandosi di un effetto legale insito nella fattispecie invocata e che il giudice ha sempre il potere di rilevare, una volta dedotti dalle parti i relativi fatti costitutivi;

che deve ritenersi invece fondato, sotto entrambi i profili di censura sollevati, il secondo motivo del ricorso incidentale concernente l'individuazione dell'elemento costitutivo della fattispecie legale ex art. 61 d.lgs. 276/2003, applicabile ratione temporis, che si caratterizza proprio in virtù dell'esistenza di uno specifico progetto, con i requisiti e le caratteristiche dettati dalla legge: ipotesi la quale ricorre tanto quando non sia stata provata (mediante la produzione del contratto o l'espletamento delle prove ammissibili) la pattuizione di alcun progetto, tanto quando il progetto effettivamente pattuito non sia conforme alle caratteristiche legali, difettando gli elementi di specificità ed autonomia che sono ritenuti necessari;

che la definizione legale del contratto a progetto è fornita dall'art. 61 D.Lgs. 276/2003 (abrogato dall'art.52 del d.lgs. 81 del 2015 di attuazione del c.d. Jobs Act) in base al quale per la configurazione della fattispecie, oltre alla presenza di tutti i caratteri della già nota figura delle collaborazioni continuative e coordinate, è necessario la riconducibilità dell'attività "a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione della attività lavorativa";

che sul punto la corte di merito, pur dinanzi ad una serie di contratti che pacificamente descrivevano in maniera dettagliata ed analitica i progetti e la presentazione d’opera commissionata a collaboratori qualificati sul piano professionale, ed i distinti compiti che ciascuno di essi doveva svolgere (in materia di avviamento di uno showroom in via Montenapoleone a Milano; progettazione di una nuova linea di calzature; organizzazione e controllo della produzione della stessa nuova linea di calzature; organizzazione dell'apparato amministrativo, contabile e alla gestione commerciale della nuova linea; consulenza, assistenza e ricerca clienti relativa alla nuova linea di calzature); compiti perciò tutti espressamente collegati all'avvio della nuova iniziativa imprenditoriale nel settore della calzatura di "alta moda" da affiancare alla fascia "medio-alta" costituente la produzione in essere; la corte di merito, ha nondimeno ritenuto che tali attività non fossero finalizzate ad un obiettivo particolare e che l'iniziativa imprenditoriale in discorso non costituisse attività concretamente distinguibile da quella già in essere della committente, così da potersi ritenere che la collaborazione richiesta non fosse circoscritta a un segmento distinto di una più ampia organizzazione produttiva;

che la tesi espressa in sentenza deve ritenersi viziata sotto il profilo motivazionale per la sua intrinseca contraddittorietà (laddove nega che la collaborazione relativa all'avvio di una nuova linea di prodotti ed all'apertura di un show room ad essa dedicato non fosse rapportata ad un obiettivo particolare); e perché la medesima conclusione, secondo cui, "non sussistendo alcun elemento" contrario, l'attività regolamentata dai contratti fosse da ritenere coincidente con la normale attività di impresa e rivolta a soddisfare esigenze ordinarie e continuative della committente, appare in realtà apodittica e tautologica, non avendo la Corte d'appello nemmeno ammesso le prove dedotte in ricorso volte a chiarire che l'attività indicata inerisse invece ad un nuovo ed autonomo risultato e segmento dell'attività di impresa;

che anche in relazione all'ulteriore censura di violazione ed erronea applicazione di legge sollevata col ricorso, la conclusione della sentenza appare viziata, dato che la nozione di specifico progetto, quale deriva dalla esegesi normativa, pur unanimemente ritenuta di non facile lettura e comprensione sul piano sistematico, deve ritenersi consistere - tenuto altresì conto delle precisazioni introdotte nell'art. 61 cit. dalla legge 92/2012 - in una attività produttiva chiaramente descritta ed identificata e "funzionalmente ricollegato(a) ad un determinato risultato finale" cui partecipa con la sua prestazione il collaboratore; mentre non è richiesto che il progetto specifico debba inerire (come pure sembra affermato dalla sentenza in esame) ad una attività eccezionale o originale o del tutto sconnessa rispetto alla

ordinaria e complessiva attività di impresa; posto che tale concezione restrittiva non è implicata nell'art. 61 cit. applicabile ratione temporis né nella complessiva regolamentazione della fattispecie dettata dal d.lgs. 276/2003 e succ. mod.; essendo sufficiente osservare in proposito che nella sua versione originaria la norma poneva sullo stesso piano della qualificazione della fattispecie le ulteriori e più ampie ipotesi del "programma di lavoro o fase di esso", mentre, con le specificazioni successivamente introdotte dalla legge 92/2012 nell'art. 61 è stato escluso soltanto che il progetto specifico (divenuta unica ipotesi qualificatoria) possa consistere "in una mera riproposizione dell'oggetto sociale del committente", o "comportare" "lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi";

che per tutte le considerazioni fin qui svolte vanno quindi accolti tanto il ricorso principale, tanto il secondo motivo del ricorso incidentale, talché la sentenza deve essere cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio ad altro giudice il quale, attenendosi ai principi sopra formulati, dovrà accertare anzitutto se il progetto rispetti i requisiti previsti dall'art. 61 d.lgs. 276/2003 ed in ipotesi contraria applicare le conseguenze stabilite dall'art. 69,1 comma d.lgs. 276 nei termini indicati; provvedendo altresì alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ai sensi dell'art. 385,3° comma c.p.c.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso principale ed il secondo motivo del ricorso incidentale, rigettando il primo motivo. Cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia anche per le spese alla Corte di Appello di Venezia in diversa composizione.