Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 11 ottobre 2017, n. 23923

Tributi - ICI - Riscossione - Cartella di pagamento non notificata - Legale conoscenza della cartella - Istanza di rateizzazione del debito - Consultazione estratto di ruolo non notificato - Atto impugnabile - Sussiste

 

Fatto e diritto

 

Costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal comma 1, lett. e), dell’art. 1 - bis del d.l. n. 168/2016, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197/2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 2651/29/2014 la CTR della Sicilia, ritenuta ammissibile l’impugnazione di cartelle di pagamento per ICI dovuta nei confronti del Comune di Palermo per gli anni 2000 - 2002, accolse parzialmente l’appello proposto da detto ente territoriale nei confronti del sig. F.A., nel contradditorio anche con SERIT Sicilia S.p.A., avverso la sentenza di primo grado della CTP di Palermo che aveva accolto in toto il ricorso del contribuente.

La CTR ritenne che la cartella n. 2620100007029819000 dell’importo di € 1.907,37 doveva, infatti, ritenersi legalmente conosciuta dal contribuente che, in relazione alla medesima, aveva presentato istanza di rateizzazione, riconoscendo il debito ad essa relativo.

Avverso la sentenza della CTR Riscossione Sicilia S.p.A., già SERIT Sicilia S.p.A., ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi.

Gli intimati Comune di Palermo ed il sig. F.A. non hanno svolto difese.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 19, comma 1, lett. d) del d. lgs. n. 546/1992 e dell’art. 100 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto ammissibile l’impugnazione della cartella assunta dal contribuente come non notificata per il tramite della conoscenza acquisitane tramite estratto di ruolo, stante la non autonoma impugnabilità dello stesso, quale atto interno dell’Amministrazione.

Con il secondo motivo l’agente della riscossione censura la sentenza impugnata per omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando che la sentenza impugnata si sarebbe limitata ad un acritico recepimento dell’orientamento espresso dall’ordinanza di questa Corte di questa Corte 3 febbraio 2014, n. 2248, senza dar conto dell’esistenza di orientamenti contrastanti ed esprimendo, quindi, una motivazione assolutamente lacunosa ed insufficiente.

Con il terzo motivo la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione dell’art. 139 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., lamentando l’erroneità in diritto della pronuncia impugnata, laddove con riferimento alla notifica effettuata al portiere a norma dell’art. 139, comma 4, c.p.c., ha ritenuto che la mancata prova dell’invio della raccomandata da inviare al destinatario per dargli avviso dell’avvenuta consegna comporta il mancato perfezionamento del procedimento notificatorio e la conseguente nullità della notifica.

Con il quarto motivo, infine, la ricorrente denuncia ancora omessa e insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha ritenuto che l’agente della riscossione non abbia dimostrato che alla consegna al portiere, risultante dalle relate, abbia fatto seguito l’invio a mezzo raccomandata dell’avviso al destinatario, prescritto dall’art. 139 c.p.c.

Il primo motivo è manifestamente infondato.

Sulla questione oggetto di doglianza da parte ricorrente sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 2 ottobre 2015, n. 19704), che, pur ribadendo che l’estratto di ruolo, come atto interno, non è oggetto di autonoma impugnazione se non notificato, hanno chiarito che la conoscenza delle cartelle che si assume acquisita attraverso il medesimo legittima il contribuente a proporre impugnazione avverso le cartelle in esso indicate, delle quali il contribuente eccepisca di non avere ricevuto notifica.

Di tale principio, con riferimento alla cartella per la quale non è stata ritenuta provata dall’agente della riscossione la regolare notifica, ha quindi fatto corretta applicazione la sentenza impugnata.

Il secondo ed il quarto motivo sono inammissibili.

Oltre ad avere parte ricorrente denunciato impropriamente in relazione al parametro di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., in luogo del corretto riferimento all’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., il vizio di motivazione dal quale sarebbe affetta la sentenza impugnata, si tratta, in ciascun caso, di censure riferite ad insufficiente motivazione - sindacato ormai venuto meno alla stregua della nuova formulazione dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. nel testo applicabile ratione temporis al presente giudizio (cfr. Cass. sez. unite 7 aprile 2014, n. 8053) e con riferimento a questioni di diritto e non ad accertamenti di fatto compiuti dal giudice del merito (cfr. Cass. sez. 6-5, ord. 1 febbraio 2017, n. 2653; Cass. sez. 1, 27 dicembre 2013, n. 28663; Cass. sez. unite 25 novembre 2008, n. 28054).

Priva in ogni caso d’interesse è la deduzione di parte ricorrente, nell’ambito dell’articolazione del quarto motivo, riferita alla cartella n. 2620100007029819000, per la quale la sentenza impugnata ha accolto il ricorso dell’Amministrazione ricorrente in appello, ritenendo comprovata l’avvenuta legale conoscenza della cartella con riferimento alla quale il contribuente aveva presentato istanza di rateizzazione del debito.

Il quarto motivo è in primo luogo carente in relazione al requisito dell’autosufficienza del ricorso, non avendo specificato compiutamente la ricorrente le modalità dell’avvenuta notifica (se direttamente a mezzo di ufficiale giudiziario o di altra persona abilitata alla notifica, come ad esempio messo notificatore o direttamente da parte dell’agente della riscossione per mezzo del servizio postale), né essendo stata specificata l’epoca della notifica stessa ai fini dell’applicabilità, ove avvenuta ex art. 7 ultimo comma della l. n. 890/1982, quale aggiunto dal d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla l. 28 febbraio 2008, n. 31, di detta disposizione.

La denuncia della violazione dell’art. 139 c.p.c. induce comunque a ritenere che si tratti di notifica a mezzo di ufficiale giudiziario, con consegna dell’atto al portiere dello stabile dove è l’abitazione del destinatario, per il cui perfezionamento nei confronti di quest’ultimo, ai sensi del comma 4 del citato articolo, occorre che dell’avvenuta consegna al portiere si dia avviso al destinatario a mezzo di lettera raccomandata, costituendo la relativa omissione di detto ultimo adempimento non mera irregolarità, ma, fermi gli effetti della notifica per il notificante, determinando la nullità della notifica per il destinatario, come da giurisprudenza di questa Corte ormai consolidata in tal senso (cfr. tra le molte, Cass. sez. lav. 16 giugno 2016, n. 12438; Cass. sez. 3, 4 dicembre 2012, n. 21725; Cass. sez. 5, ord. 25 gennaio 2010, n. 1366; Cass. sez. 2, 30 giugno 2008, n. 17915).

Il motivo risulta quindi in ogni caso infondato.

Il ricorso deve essere pertanto rigettato.

Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo gli intimati svolto difese.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115/2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 - bis dello stesso articolo 13.