Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 01 marzo 2017, n. 5281

Lavoro - Licenziamento - Contributi omessi - Accertamento ispettivo - INPS - Evasione contributiva - Esclusione

 

Fatto

 

Con sentenza depositata 5.3.2010, la Corte d'appello di Firenze, in riforma della pronuncia di primo grado, rigettava la domanda della Casa di cura Villa M. B. H. s.r.l. volta alla declaratoria di illegittimità del verbale di accertamento del 19.2.2004, con cui l'INPS le aveva richiesto il pagamento di somme dovute per contributi omessi in danno di otto lavoratori licenziati nel 1994 e reintegrati otto anni dopo, a seguito di sentenza resa dal Tribunale di Pistoia in grado di appello e in sede di rinvio ex art. 384 c.p.c.

Contro tale pronuncia ricorre la Casa di cura con tre motivi di censura, illustrati con memoria. Resiste l'INPS con controricorso.

 

Diritto

 

Con il primo motivo, la società ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116, 194, 195, 199, 200 e 112 c.p.c., nonché vizio di motivazione, per avere la Corte di merito disatteso le risultanze della consulenza disposta in primo grado nonostante che sull'ammontare dell'imponibile contributivo fosse stato raggiunto inter partes un accordo in sede di operazioni peritali.

La doglianza è in parte infondata, in parte inammissibile.

E' infondata nella parte in cui lamenta che la Corte di merito abbia immotivatamente disatteso le risultanze della perizia, dato che, viceversa, i giudici ben spiegano come alla determinazione dell'imponibile contributivo non potesse procedersi che con riguardo alle retribuzioni maturate da ciascun lavoratore giusta i minimi tabellari del CCNL applicabile (art. 1, d.l. n. 338/1989, conv. con I. n. 389/1989) e non già - come invece ritenuto dal CTU - con riferimento a quanto liquidato ai singoli lavoratori a titolo di risarcimento del danno patito a seguito del licenziamento illegittimo, la concreta misura di quest'ultimo dipendendo da una varietà di accadimenti che non possono compromettere il diritto del lavoratore (e l'interesse dell'ente previdenziale) all'integrale ricostituzione della posizione assicurativa, che - a seguito della reintegra ex art. 18 St. lav. - dev'essere ripristinata come se il licenziamento non fosse mai stato intimato.

E' invece inammissibile nella parte in cui intenderebbe prospettare un effetto preclusivo (e dunque un vizio di ultrapetizione della pronuncia impugnata) in relazione alla circostanza che, in esito alle operazioni peritali disposte in prime cure, il CTU aveva dato atto dell'accordo raggiunto tra il CTP della società ricorrente e il funzionario che aveva preso parte ai lavori per conto dell'INPS circa la determinazione dell'importo sul quale calcolare i contributi omessi, indicati in misura significativamente inferiore a quella richiesta mercé il verbale oggi in questione: è sufficiente sul punto rilevare che ciò che parte ricorrente prospetta come "accordo" stipulato con "un dirigente INPS in rappresentanza dell'Istituto [...] allo scopo delegato con tutti i relativi poteri" (cfr. ricorso per cassazione, pagg. 27-28) è vicenda di fatto di cui non v'è traccia in sentenza e non può essere sollevata per la prima volta in sede di legittimità senza specificare in che modo era stata introdotta nei precedenti gradi di merito, non potendosi all'uopo operare un generico rinvio ad atti di causa senza violare il principio di specificità del ricorso (cfr. in tal senso Cass. S.U. n. 19255 del 2010 e, più recentemente, Cass. n. 1905 del 2012).

Con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115 e 116 c.p.c. e 1, d.l. n. 338/1989 (conv. con I. n. 389/1989), nonché dei contratti collettivi per il personale medico dipendente da case di cura private e centri di riabilitazione vigenti nel periodo per cui è causa, nonché vizio di motivazione, per avere la Corte di merito anzitutto ritenuto che non vi sarebbe stata specifica contestazione da parte sua degli importi pretesi dall'INPS nel verbale impugnato e in ogni caso omesso ogni spiegazione delle ragioni e dei criteri alla cui stregua aveva considerato corretti i conteggi predisposti dall'Istituto.

Anche tale doglianza è in parte infondata, in parte inammissibile.

E' infondata perché, anche stavolta, la Corte territoriale dà compiutamente conto del proprio convincimento, richiamando "il dettagliato verbale ispettivo [che] precisava, per ogni lavoratore, la data del licenziamento [...] e poi [...] le retribuzioni maturate da ciascuno in forza del CCNL [...] secondo i minimi tabellari [...] fino alla reintegra", specificando altresì che "l'INPS [aveva] prodotto in primo grado anche le buste paga, dalle quali [aveva] desunto tutti i necessari dati stipendiali e di qualifica dei singoli interessati" (cfr. sentenza impugnata, pag. 2) e dando atto, infine, che l'odierna ricorrente "non aveva fornito alcuna dettagliata e specifica contestazione circa i dati retributivi e contrattuali di ciascuno dei licenziati" (ibid., pag. 3).

E' invece inammissibile nella parte in cui pretende di censurare le risultanze dell'anzidetto verbale, giacché quali esse siano non è dato sapere e la parte ricorrente che denunci il difetto di motivazione sulla valutazione di un documento ha viceversa l'onere di indicare specificamente quella parte del contenuto del documento che si assume trascurato o erroneamente interpretato dal giudice di merito, provvedendo altresì all'indicazione del luogo (fascicolo di ufficio o di parte) in cui esso è reperibile, incorrendo diversamente in violazione del dell'art. 366 n. 6 c.p.c. (v. in tal senso Cass. n. 3026 del 2014).

Con il terzo motivo, infine, la società ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione dell'art. 116, I. n. 388/2000, e degli artt. 115, 116 e 112 c.p.c., nonché di vizio di motivazione, per avere la Corte territoriale ritenuto che le somme aggiuntive andassero ragguagliate all'ipotesi di evasione e non di omissione contributiva.

La censura è infondata. Premesso, al riguardo, che i giudici di merito hanno accertato che "l'INPS ha richiesto le somme aggiuntive a partire dal momento in cui, in sede di rinvio dalla Cassazione, il Tribunale di Pistoia (9.4.2002) ebbe a giudicare illegittimi i licenziamenti del febbraio 1994" e che la società odierna ricorrente, nonostante l'immediata esecutività della sentenza, "non si attivò presso l'INPS" per provvedere alla regolarizzazione, al punto che "il [suo] tentativo di occultare la propria obbligazione contributiva all'ente previdenziale fu scongiurato soltanto dalla formale denuncia fatta dai lavoratori in data 19.1.2004" (cfr. sentenza impugnata, pagg. 3-4), è evidente che la vicenda non possa essere inquadrata che nell'ambito dell'evasione contributiva, essendo consolidato il principio di diritto secondo cui, giusta il disposto dell'art. 116, comma 8, I. n. 388/2000, tale ipotesi ricorre allorché il datore di lavoro ometta di denunciare al l'INPS rapporti di lavoro in essere e relative retribuzioni corrisposte, dovendo ravvisarsi la più lieve ipotesi dell'omissione solo qualora l'ammontare dei contributi di cui sia stato omesso o ritardato il pagamento sia rilevabile dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie (cfr. da ult. in termini Cass. n. 17119 del 2015).

In quest'ottica, nessuna censura merita la sentenza impugnata, che ha valorizzato, al fine di escludere la buona fede della ricorrente, l'inerzia da essa mantenuta dopo la sentenza del Tribunale di Pistoia, che essendo esecutiva la obbligava (quanto meno) a denunciare all'INPS l'avvenuta reintegra dei lavoratori precedentemente licenziati; né può, in specie, darsi ingresso al disposto del comma 15 del citato art. 116, che limita le sanzioni accessorie ai soli interessi legali "nei casi di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi derivanti da, oggettive incertezze connesse a contrastanti ovvero sopravvenuti diversi orientamenti giurisprudenziali", essendosi chiarito che l'integrale pagamento della contribuzione controversa costituisce un presupposto indefettibile ai fini dell'applicazione del più favorevole regime sanzionatorio (cfr. da ult. Cass. n. 4077 del 2016), peraltro ictu oculi da ricollegare alla sussistenza di contrasti e/o mutamenti nell'interpretazione giudiziale di disposizioni di legge che concernano i presupposti dell'obbligazione contributiva e non già, come pretenderebbe parte ricorrente, all’incertezza legata all'iter processuale di una singola vicenda di merito.

Va piuttosto aggiunto che, con la memoria depositata ex art. 378 c.p.c., parte ricorrente, nell'invocare a proprio favore il principio di diritto enunciato da Cass. S.U. n. 19665 del 2014 in tema di calcolo delle sanzioni dovute per il caso di regolarizzazione contributiva successiva a sentenza di reintegra, ha dedotto che l'INPS avrebbe preteso le sanzioni per l'evasione contributiva "per tutto il periodo dal licenziamento (febbraio 1994) all'ordine di reintegra di cui alla sentenza del Tribunale di Pistoia del 7.9.2002". Trattasi, tuttavia, di circostanza che, oltre a contrastare con l'accertamento contenuto nella sentenza (secondo la quale, come anzidetto, le sanzioni sarebbero state richieste dall'INPS "a partire dal momento in cui, in sede di rinvio dalla Cassazione, il Tribunale di Pistoia (9.4.2002) ebbe a giudicare illegittimi i licenziamenti del febbraio 1994"), è stata prospettata per la prima volta nella memoria ex art. 378 c.p.c., così contravvenendo al principio secondo cui le memorie di cui all'art. 378 c.p.c., essendo destinate esclusivamente ad illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte con l'atto di costituzione ed a confutare le tesi avversarie, non possono specificare od integrare, ampliandolo, il contenuto di argomentazioni che non siano state adeguatamente prospettate o sviluppate con l’atto introduttivo risultandone altrimenti violato il diritto di difesa della controparte (Cass. S.U. n. 11097 del 2006). Conseguentemente, essa va ritenuta nuova e, pertanto inammissibile.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi € 8.200,00, di cui € 8.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.