Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 08 febbraio 2017, n. 3301

Stranieri - Espulsione dal territorio nazionale - Accertamento della tossicodipendenza

 

Ritenuto

 

Che il consigliere designato ha depositato, in data 20 luglio 2015, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.:

«Con decreto in data 1 febbraio 2016, il giudice di Pace di Piacenza ha respinto l'impugnazione proposta dal sig. E.S. avverso il provvedimento di sua espulsione dal territorio nazionale, risultando egli pericoloso in quanto, sebbene avesse già scontato una condanna a pena detentiva in sede domiciliare, mediante esame del capello, era risultato positivo all'accertamento della tossicodipendenza.

Avverso tale decreto ha proposto ricorso per cassazione il sig. E.S., con atto notificato il 3 marzo 2016, sulla base di un unico motivo, con il quale lamenta la violazione e falsa applicazione di varie disposizioni del D.Lgs. n. 286 del 1998.

La Prefettura non ha svolto difese.

Il ricorso appare manifestamente fondato, in quanto il ragionamento svolto dal giudice di pace s'infrange contro l'affermazione del principio di diritto enunciato da questa Corte (Sez. 6-1, Ordinanza n. 11466 del 2013) e secondo cui «In tema di espulsione dello straniero dal territorio dello Stato, la cognizione di merito del giudice di pace ha ad oggetto l'accertamento, in concreto, delle condizioni necessariamente predeterminate dalla legge - nella specie l'accertamento della pericolosità sociale dell'espellendo - sulla base delle quali è stata disposta la misura, non determinando il carattere vincolato e non discrezionale dell'esercizio della potestà amministrativa alcuna limitazione a tale cognizione. Ne consegue che lo straniero può essere espulso - in relazione alla previsione di cui all’art. 13, comma 2, lett. c), del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 - soltanto se appartiene a taluna delle categorie indicate nell'art. 1 della legge 21 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall’art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 321, ovvero nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 515 (ndr art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575), come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646».

Infatti, la scarna e poco chiara motivazione del provvedimento impugnato non indica a quale «delle categorie indicate nell'art. 1 della legge 21 dicembre 1956, n. 1423, come sostituito dall'art. 2 della legge 3 agosto 1988, n. 321, ovvero nell'art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 515 (ndr art. 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575), come sostituito dall'art. 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646» appartiene lo straniero espulso e in ragione di quali fatti accertati nei suoi confronti.

In conclusione, si deve disporre il giudizio camerale ai sensi degli artt. 380-bis e 375 n. 5 c.p.c.».

Considerato che il definizione della relazione (sopra riportata), alla quale non sono state mosse osservazioni critiche;

- che, perciò, il ricorso, manifestamente fondato, deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e il rinvio della causa, anche per le spese di questa fase, al giudice di Pace di Piacenza che, in persona di diverso giudicante, nel decidere nuovamente della vertenza, si atterrà ai principi di diritto sopra richiamati.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa, anche per le spese di questa fase, al giudice di Pace di Piacenza, in persona di diverso giudicante.