Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 09 febbraio 2017, n. 3467

Licenziamento per giustificato motivo soggettivo - Richieste aziendali disattese - Precedente condotta sanzionata

 

Svolgimento del processo

 

1. Con sentenza del 3/6/2013 la Corte d'appello di Trieste, in riforma della decisione di primo grado, dispose la conversione in licenziamento per giustificato motivo soggettivo del licenziamento per giusta causa intimato a M.P. da P.I. s.p.a. Al predetto lavoratore era addebitato di avere reiteratamente disatteso le richieste aziendali di ridurre o eliminare (mediante la rimozione dei cartelloni e l'allegazione di documentazione comprovante l'esercizio da parte sua di attività a tutela della propria immagine) le conseguenze della sua precedente condotta, già sanzionata, consistente nell'avere offerto la sua immagine per pubblicizzare una società concorrente di P.I. s.p.a. su cartelloni stradali.

2. I giudici del merito rilevarono che il P., nonostante gli impegni assunti in sede di audizione e il sollecito a mezzo di due raccomandate, non si era impegnato in alcun modo ad assolvere gli impegni assunti. Osservarono che, in relazione all'addebito contestatogli, integrante violazione del codice etico e degli obblighi di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c., non assumeva rilevanza la mancata prova dell'affissione del codice disciplinare nella bacheca del luogo ove il P. lavorava, trattandosi di contestazione attinente ai basilari obblighi di correttezza e buona fede nell'ambito del rapporto di lavoro.

Ritennero che la condotta, estrinsecatasi nel mancato rispetto dell'impegno formalmente assunto nei confronti della società datrice e nell'inerzia tenuta nonostante la consapevolezza che la pubblicità che lo riguardava fosse lesiva dell'immagine di P.I. s.p.a., era tale da giustificare il licenziamento, ancorché non potesse ravvisarsi una condotta di gravità tale da non consentire neppure la prosecuzione provvisoria del rapporto.

3. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione il P. sulla base di quattro motivi. Resiste con controricorso P.I. s.p.a. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione degli art. 7 I. 300/1970, 2105 c.c. e 2697 c.c. Rileva che i comportamenti contestati non erano tali da configurare una mancanza idonea ad essere percepita da un lavoratore di media diligenza come comportamento all'evidenza contrario ai basilari obblighi di correttezza e buona fede, tanto da rendere irrilevante la mancata affissione del codice disciplinare.

1.2. Il motivo è infondato. Ed invero la Corte territoriale ha dato conto che, in ragione di una successione di eventi (precedente sanzione disciplinare conservativa irrogata per aver prestato la propria immagine per la pubblicità di una società concorrente; impegno di seguito assunto per l'eliminazione delle conseguenze della condotta, mediante l'eliminazione della cartellonistica pubblicitaria e l'allegazione della documentazione relativa all'azione legale intrapresa), rimaneva irrilevante l'osservanza delle prescrizioni di cui all'art. 7 I. 300/70, in quanto il lavoratore era consapevole che avrebbe dovuto attivarsi per evitare ulteriori sanzioni.

Le argomentazioni testé esposte, idonee a privare di pregio la doglianza, non risultano essere state oggetto di specifica censura da parte del ricorrente.

2. Con il secondo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del principio del ne bis in idem e dei principi di adeguatezza e proporzionalità della sanzione. Rileva l'incoerenza del ragionamento secondo il quale il P. era stato licenziato per aver omesso di fornire adeguata dimostrazione delle iniziative che si era obbligato ad intraprendere per porre rimedio alla sua condotta, ancorché la Corte avesse riconosciuto che il predetto, tra la fine del 2008 e l'inizio del 2009, si era recato dal titolare della ditta C. chiedendo di far cessare la pubblicità. Ciò tenuto anche conto che il danno all'immagine lamentato da P.I. non poteva essere riferito alla mancata dimostrazione di attività da parte del lavoratore. Evidenzia il profilo di contraddittorietà del ragionamento articolato dalla Corte in relazione alla violazione del ne bis in idem, atteso che era stata la stessa Corte a rilevare la sostanziale identità del fatto storico addebitato al P. nelle due contestazioni mossegli.

2.2. Anche la predetta censura è priva di fondamento. Con riguardo al rilievo attinente al ne bis in idem, va rilevato che la Corte territoriale ha chiarito la diversità tra il fatto oggetto della prima contestazione disciplinare (aver prestato la propria immagine per la pubblicità di società concorrente) e il fatto contestato nel procedimento che ha condotto alla sanzione del licenziamento (aver omesso di fornire adeguata dimostrazione delle iniziative che il lavoratore si era impegnato a intraprendere per porre rimedio alla precedente condotta). Nel resto la censura si risolve nella proposizione di una valutazione in fatto delle risultanze diversa da quella assunta dai giudici del merito, come tale idonea a indurre a un preteso nuovo giudizio di merito precluso in questa sede (v. Sez. 5, Sentenza n. 25332 del 28/11/2014, Rv. 633335).

3. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 1455 c.c.

Rileva che la Corte territoriale non spiega chiaramente le ragioni per le quali ritiene di non scarsa importanza l'inadempimento addebitato al P., né è dato comprendere il nesso attraverso cui i giudici d'appello hanno individuato il requisito della non scarsa rilevanza dell'inadempimento, posto che non è stato chiarito in quale modo il contegno del P. abbia inciso in maniera rilevante sull'equilibrio contrattuale, tanto da giustificare la risoluzione del rapporto di lavoro.

4. Con l'ultima doglianza il ricorrente deduce la mancata valutazione del profilo soggettivo.

Rileva che la Corte, nel giudicare rilevante il contegno addebitato al lavoratore, tale da ritenere giustificato il licenziamento, non ha tenuto conto del profilo soggettivo in merito all'infrazione contestata.

4.2. Le esposte censure possono essere valutate unitariamente in ragione della loro connessione. Le stesse sono prive di fondamento. Va richiamato in proposito il principio in forza del quale "Il giudizio di proporzionalità tra licenziamento disciplinare e addebito contestato è devoluto al giudice di merito, la cui valutazione non è censurabile in sede di legittimità, ove sorretta da motivazione sufficiente e non contraddittoria" (Cass. Sez. L, Sentenza n. 8293 del 25/05/2012, Rv. 622664 - 01). Un vizio motivazionale di tal genere non è rilevabile nel caso in esame, posto che la Corte ha posto in rilevo la gravità dell'inadempimento in ragione della consapevole inerzia serbata a fronte di un impegno formalmente assunto. In tal modo i giudici del merito hanno valutato adeguatamente anche il profilo soggettivo della mancanza oggetto di contestazione.

5. In base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi € 3.600,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13.