Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 02 maggio 2017, n. 10639

Lavoro - Sgravi per nuovi assunti ex art. 44, L. n. 448/2001 - Indebita fruizione - Requisito della novità dell'azienda

 

Fatti del processo

 

Con sentenza depositata il 21.10.2010 la Corte d'appello di L'Aquila ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva respinto l'opposizione proposta da P.G. avverso il verbale ispettivo del 30.6.2006. Con tale verbale era stato richiesto alla ditta di pagare all'INPS somme per sgravi ex art. 44 I. n. 448/2001 indebitamente fruiti.

La Corte, in particolare, riteneva che tra le condizioni necessarie alla fruizione del beneficio degli sgravi previsti dalla legge citata vi fosse anche il requisito della novità dell'azienda e che, nel caso di specie, ciò dovesse escludersi perché il G., succeduto con impresa individuale alla società G. & D. di G. P & C. s.n.c, di cui era stato socio, aveva acquisito parte dei mezzi strumentali appartenuti alla vecchia impresa gestita in forma societaria ed aveva assunto gli stessi dipendenti della precedente impresa.

Contro tali statuizioni ricorre P.G. con un motivo illustrato da memoria. L'INPS, anche quale mandatario di S.C.C.I. s.p.a resiste con controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con l'unico motivo di ricorso P.G. lamenta, ai sensi dell'art. 360 n. 5 c.p.c., insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Sostiene l'erroneità della sentenza laddove la motivazione adottata dalla Corte d'appello di l'Aquila risulterebbe fondata sull'attribuzione ai diversi elementi acquisiti di un significato inconciliabile con il loro effettivo contenuto.

2. Il fatto controverso è stato precisato, nella formulazione del motivo, con riguardo al rilievo marginale attribuito dalla Corte d'Appello ad elementi, invece, essenziali quali ad esempio: la vendita a terzi di parte delle attrezzature in dotazione alla società cessata e l'acquisizione in proprio - da parte del G. - di nuovi materiali e mezzi strumentali all'esercizio della nuova impresa; la circostanza che l'impresa non era coesistente a quella precedente che era cessata da oltre un mese prima dell'inizio dell' attività del G.; la diversità delle due sedi legali e dei diversi cantieri sempre mobili; l'utilizzo di diverse attrezzature da parte della ditta del G.. Al contrario, la sentenza impugnata aveva ritenuto significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale circostanze ininfluenti quali l'identità settoriale nell'edilizia ed aveva trascurato l'incremento occupazionale che si era realizzato. Ad avviso del ricorrente, dunque, la Corte aveva interpretato in modo erroneo il richiamo dell'art. 44 della legge n. 448/2001 alla lett. b) dell'art. 6 comma sei della I. n. 448/1998 alla novità dell'impresa.

3. L'art. 44 della 28 dicembre 2001, n. 448, al comma 1, ai fini della concessione delle agevolazione previste per l'incremento occupazionale, rinvia alle condizioni stabilite dalla legge n. 448 del 1998, art. 3, comma 6, aggiornando al 31 dicembre 2001 le date di cui alla lettera a) del medesimo comma. L'art. 3, comma 6, per quanto rileva nella fattispecie in esame, prevede, alle lettere b) e d), che le agevolazioni si applicano a condizione che: «b) l'impresa di nuova costituzione eserciti attività che non assorbono neppure in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie»; «d) l'incremento della base occupazionale venga considerato al netto delle diminuzioni occupazionali in società controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto e, in caso di affidamento da parte di amministrazioni pubbliche di servizi o di opere in concessione o appalto, al netto del personale comunque già occupato nelle medesime attività al 31 dicembre dell'anno precedente».

4. La giurisprudenza di legittimità ha avuto modo di affermare che gli sgravi contributivi di cui all'art. 3, comma 6, della legge 23 dicembre 1998 n. 448, ed all'art. 44, comma 1, della legge 23 dicembre 2001, n. 448, hanno lo scopo di favorire lo sviluppo delle imprese operanti nel Mezzogiorno e l'effettiva occupazione di nuovi dipendenti, per cui è condizione per il loro riconoscimento, ai sensi dell'art. 3, comma 6, lett. d), della citata legge, che le aziende operanti in tali territori abbiano realizzato l'effettiva creazione di nuovi posti di lavoro, eccedenti rispetto al personale già occupato nelle stesse attività al 31 dicembre dell'anno precedente. Ne consegue che non ricorre il requisito dell'effettivo incremento occupazionale ove l'impresa, senza creare nuovi posti di lavoro, si sia limitata a succedere nei rapporti lavorativi, non a rischio, facenti capo ad un'altra azienda (Cass. n. 11379 del 2014; n. 23152 del 2015).

5. Vi è incremento occupazionale mediante nuove assunzioni di personale che già risulti iscritto nelle liste di collocamento o di mobilità o fruitore della cassa integrazione guadagni, in coerenza con la finalità delle disposizioni in esame volte ad incentivare l'assunzione di soggetti che non abbiano o abbiano perduto l'occupazione in determinate zone d'Italia e a favorire, al contempo, la ripresa economica nelle stesse zone (Cass., n. 16378 del 2012).

6. Si è, altresì, affermato, in tema di sgravi contributivi per le imprese industriali operati nel Mezzogiorno che la verifica relativa alla sussistenza di un effettivo incremento occupazionale deve essere compiuta con riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo, che non tenga conto delle variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa. Ne consegue che, in caso di formale costituzione di una nuova società, i suddetti benefici competono o meno a seconda che si tratti di un'impresa effettivamente nuova o piuttosto di un'impresa solo derivata (sia pure parzialmente) da un'altra preesistente, assumendo rilevanza determinante, a tali fini, sia la presenza di significativi elementi di permanenza della preesistente struttura aziendale (o di parte di essa o, comunque, di elementi aziendali funzionalmente collegati), sia la sussistenza di una sostanziale continuità nell'esercizio dell'impresa (Cass., n. 24779 del 2009).

7. La Corte d'Appello di l'Aquila, ha accertato I' insussistenza delle condizioni stabilite dalla disciplina legislativa per il riconoscimento del diritto agli sgravi contributivi, in applicazione dei suddetti principi. Di tale giudizio ha fornito adeguata motivazione mediante l'attribuzione di concreto valore indiziario agli elementi acquisiti in giudizio valutati nella loro sintesi. In particolare, la Corte territoriale ha ritenuto che oggetto del giudizio fosse l'accertamento della novità e dell'autonomia organizzativa, operativa, finanziaria e gestionale dell'azienda di cui era titolare P.G. rispetto all'assetto risalente alla società in nome collettivo di cui lo stesso era stato socio. Inoltre, dovevano valutarsi come indici significativi di continuità sostanziale le seguenti circostanze : l'acquisto da parte del G. di parte delle attrezzature di proprietà della società; la quasi immediatezza della successione dell'impresa individuale a quella societaria nel medesimo settore dell'edilizia; l'assunzione da parte del G., a brevissima distanza temporale dalla cessazione del rapporto con la società, delle stesse maestranze. Di contro, non sovvertivano tale complessivo giudizio le concomitanti circostanze relative all'acquisto di ulteriore attrezzatura seppure rilevante e consistente, spiegabile con un mero ammodernamento che non contrasta con una seppure parziale continuità dell'attività precedente, né la variabilità della clientela che è dato fisiologico in edilizia. La motivazione, in definitiva, è adeguata e puntuale e non può ritenersi affetta dai vizi che le sono stati imputati. La diversa valutazione del materiale probatorio acquisito, sollecitata dal ricorrente attraverso la analitica riproduzione in ricorso anche dei verbali di prova testimoniale, realizza, in concreto, una inammissibile richiesta di rivalutazione del merito della questione di fatto sottesa all'applicazione della norma sullo sgravio che è inibita al giudice di legittimità.

8. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore del contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 4000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in € 200,00 ed agli accessori di legge.