Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 24 giugno 2016, n. 13150

Rapporto di lavoro - Prospetti paga - Consegna - Prova a carico del datore di lavoro - Corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dal prospetto paga

 

Svolgimento del processo

 

La Corte di Appello di Napoli, con la sentenza n. 7208 del 2013, rigettava il gravame interposto da D.M.M., titolare dell’omonima ditta di autotrasporti, avverso la pronunzia del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere che, in parziale accoglimento del ricorso presentato dal dipendente A.G., aveva condannato la D.M. al pagamento, in favore del ricorrente, della complessiva somma di euro 38.234,53 per differenze retributive, TFR e quota a carico del datore di lavoro per un infortunio patito dal dipendente.

La Corte di merito osservava, per ciò che qui ancora rileva, che nella fattispecie non risultava dimostrato che il lavoratore avesse rilasciato alcuna quietanza; che la parte datrice di lavoro non aveva provato documentalmente di aver erogato le somme spettanti al dipendente e che l’atteggiamento di non contestazione, tenuto da quest’ultimo per circa cinque anni, non assumeva rilevare, considerato che il medesimo, non avendo tutela reale in caso di licenziamento, poteva avere un interesse, quale contraente debole del rapporto, a non sollevare la questione in costanza di rapporto di lavoro.

Per la cassazione della sentenza ricorre la De Marco sulla base di tre motivi, ulteriormente illustrati da memoria depositata ai sensi dell’art. 378 cod. proc. civ., A.G. è rimasto intimato.

 

Motivi della decisione

 

1. Con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360, n. 3, cod. proc. Civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 1 della legge 5.1.1953, n. 4, nonché degli artt. 1325, 1362 ss - e 2727 cod. civ. e dell’art. 116 cod. proc. civ.

Ai riguardo, la D. lamenta che la Corte di merito abbia ritenuto infondato il motivo di impugnazione formulato da essa ricorrente in ordine alle somme pretese dal dipendente A. a titolo di differenze retributive, ponendo a base della decisione l’orientamento della Corte di legittimità secondo cui l’onere della prova circa la non corrispondenza tra buste paga ed erogazioni effettive può incombere sul lavoratore solo in caso dì provata regolarità della documentazione e del rilascio di quietanze da parte del dipendente, spettando, in caso diverso, al datore di lavoro la prova rigorosa dei pagamenti eseguiti; con la conseguenza che la sottoscrizione del lavoratore sotto la dicitura "per ricevuta" apposta sulla busta paga non conferma in maniera univoca l'effettivo pagamento della somma indicata nel documento, non avendo, secondo i giudici di appello, valore di quietanza e potendo fare riferimento alla sola ricevuta della busta paga e non anche della somma in essa indicata.

Il percorso argomentativo non sarebbe corretto in diritto, in quanto, con la sottoscrizione della busta paga da parte del lavoratore si realizza una vera e propria scrittura bilaterale a contenuto negoziale ed a carattere ricognitivo che fa stato tra le parti, con la conseguenza che nessuna dei due sottoscrittori potrà disconoscere la provenienza ed il contenuto di entrambe le dichiarazioni se non mediante il rimedio della querela di falso, apparendo chiaro che alla dichiarazione "per ricevuta" non può attribuirsi altro significato se non quello ricavabile, innanzitutto dalla lettera della legge e poi dai criteri ermeneutici di cui agli artt 1362 ss. cod. civ., primo fra tutti, quello di interpretazione secondo buona fede.

1.1. Il motivo non è fondato.

Del tutto ineccepibile risulta, infatti, l’iter motivazionale della Corte di Appello di Napoli, laddove, richiamandosi al consolidato indirizzo giurisprudenziale di legittimità, avalla la ratio decidendi del giudice di prima istanza e sottolinea che è onere del datore di lavoro di consegnare ai propri dipendenti i prospetti contenenti tutti gli elementi della retribuzione (conformemente al disposto anche degli artt. 1 e 3 della legge n. 4 del 1953) e che, comunque, i detti prospetti, anche se eventualmente sottoscritti dal prestatore d’opera con la formula "per ricevuta", non sono sufficienti per ritenere delibato l’effettivo pagamento, potendo costituire prova solo dell’avvenuta consegna della busta paga e restando onerato il datore di lavoro, in caso di contestazione, della dimostrazione di tale evento.

Ed invero, alla stregua degli arresti giurisprudenziali di questa Suprema Corte, non esiste una presunzione assoluta di corrispondenza della retribuzione percepita dal lavoratore rispetto a quella risultante dai prospetti di paga, essendo sempre possibile l’accertamento della insussistenza del carattere di quietanza anche delle sottoscrizioni eventualmente apposte dal lavoratore sulle buste paga, pur se la sottoscrizione a seguito della risoluzione del rapporto, con accettazione senza riserve della liquidazione può assumere significato negoziale, in presenza di altre circostanze precise, concordanti ed obiettivamente concludenti, che dimostrino l’intenzione del lavoratore di accettare l’atto risolutivo, in base ad un adeguato accertamento da parte del giudice (Cass. n. 6267/1998; Cass. n. 9588/2001; Cass. n. 10193/2002). Accertamento che, nella fattispecie, è stato compiuto con correttezza di metodo ed adeguata motivazione delle risultanze in fatto, quali emerse dalle prove assunte. La qual cosa ha consentito una corretta sussunzione dei fatti nelle norme da applicare, sicuramente scevra dagli errores in indicando che la parte ricorrente lamenta. La Corte di merito, infatti, ha motivatamente accertato che nel caso di specie non risulta dimostrato che il dipendente abbia rilasciato alcuna quietanza, né che la datrice di lavoro abbia provalo per tabulas di avere corrisposto al lavoratore le somme allo stesso spettanti. Pertanto, in mancanza di tali ultimi presupposti, la Corte è giunta alla conclusione, supportata dalla, giurisprudenza di legittimità, che la prova rigorosa dei pagamenti effettivamente eseguiti spetti al datore di lavoro (Cass. n. 1150 del 1994) e che, correttamente, siano da ritenere come effettivamente corrisposti soltanto gli importi che il lavoratore ha dichiarato di avere percepito.

In tale contesto, prive di pregio e del tutto inconferenti appaiono, all’evidenza, che le argomentazioni della D.M. in ordine alla necessità di interpretare le sottoscrizioni facendo ricorso soltanto al tenore letterale, dovendosi invece avere riguardo al contesto, anche lavorativo, nel quale il comportamento si attua; contesto nel quale non costituisce un’ipotesi peregrina il fatto che un lavoratore che - come l’A. - non abbia tutela reale nel caso di licenziamento, preferisca, in costanza di rapporti di lavoro, optare per un atteggiamento di non contestazione.

2. Con il secondo motivo, formulato sempre in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c. la ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 195 cod. proc. civ., sostenendo che la sentenza vada cassata per avere recepito il risultato a cui è pervenuto il consulente tecnico, senza che siano state adeguatamente considerate le osservazioni mosse alla consulenza tecnica, né tanto meno i motivi di gravame proposti alla Corte territoriale, poiché avendo l’A. riconosciuto integralmente le somme indicate nei prospetti paga ed avendo la ricorrente provato di avergli corrisposto tali spese, appare illogico che di ciò il consulente non abbia tenuto conto. In mancanza di rimessione, da parte della Corte di Cassazione, ad altra sezione della Corte di Appello, affinché disponga la rinnovazione della c.t.u., la sentenza di appello, a parere della D., non potrà che ritenersi inficiata da vizio di motivazione.

2.2. Neppure tale motivo è fondato.

Anche prescindendo dalla genericità (che condurrebbe inesorabilmente ad una pronunzia di inammissibilità) della contestazione formulata con il predetto motivo - con il quale ci si duole che il C.t.u. (al quale era stato chiesto di considerare tra le somme percepite dal lavoratore tutte quelle dichiarate) non avrebbe preso in considerazione tutti gli importi ricevuti dall’A., senza che la ricorrente, a sua volta, prospetti un diverso ammontare - deve osservarsi che, nella specie, considerato che la valutazione degli elementi probatori è attività istituzionalmente riservata al giudice di merito, non sindacabile in Cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento, il procedimento logico-giuridico della Corte di merito non è inciso dalle censure della ricorrente, posto che la detta Corte ha confermato le conclusioni cui era motivatamente giunto il giudice di prime cure in merito al fatto che la circostanza che, in alcuni anni, il ricorrente avrebbe percepito più di quanto riportato in busta paga, attiene ad un problema probatorio e non ad un calcolo errato del C.t.u.

E, comunque, al riguardo, va ribadito quanto questa Corte ha affermato, in più occasioni, in merito al fatto che i difetti di omissione e di insufficienza della motivazione, in qualunque modo sollevati dalla parte ricorrente, sia pure in connessione con la pretesa violazione di norme di legge, sono configurabili solo quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza oggetto del giudizio emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad ima diversa decisione ovvero quando si evinca l'obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poiché, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito finalizzata ad ottenere una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed alle finalità del giudizio di cassazione (cfr., ex plurimis, Cass. S.U., n. 24148/2013; Cass. n. 14541/2014).

Nel caso di specie, le doglianze articolate dalla riponente, in via principale, sotto il profilo di errores in iudicando e, subordinatamente, come generico vizio di motivazione appaiono inidonee, per i motivi anzidetti, a scalfire la coerenza della sentenza sotto il profilo dell’iter logico-giuridico.

3. Con il terzo mezzo di impugnazione viene denunciato, ancora in relazione all’art. 360, n, 3, cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione dell’art. 116 cod. proc. civ., avendo la Corte di merito respinto la domanda riconvenzionale dell’odierna ricorrente affermando che non era emersa la prova dei danni subiti dalla ditta D. In particolare, le contravvenzioni non risultavano pagate dall’odierna appellante così come non vi era la prova della riferibilità delle fatture per riparazioni dell’autoveicolo a responsabilità dell’originario ricorrente" Secondo la D., anche in questo caso, la Corte territoriale avrebbe dato prova di non avere valutato, e risultanze documentali e le prove testimoniali emerse nel corso del giudizio in relazione alla spiegata domanda riconvenzionale, affermando inopinatamente che è rimasta indimostrata la prova dei danni effettivamente subiti dalla Ditta D.M.

3.3. Tale motivo presenta evidenti profili di inammissibilità, poiché si fonda su una doglianza attinente ad una dedotta errata interpretazione degli atti di causa e, più specificamente, della domanda riconvenzionale spiegata dalla D. in prima istanza che, però, non viene riportata nel suo tenore e neppure genericamente enunciata, in violazione del principio, più volte ribadito da questa Corte che definisce quale onere della parte ricorrente quello di indicare lo specifico atto precedente cui si riferisce, in modo tale da consentire alla Corte di legittimità di controllare ex actis la veridicità delle proprie asserzioni prima di esaminare il merito della questione (Cass. n. 14541/2014, cit.).

Il ricorso per cassazione deve, pertanto, contenere tutti gli elementi necessari a costituire le ragioni di cui si chiede la cassazione della sentenza di merito ed a consentire la valutazione della fondatezza di tali ragioni, senza che sia necessario fare rinvio a fonti esterne al ricorso e, quindi, ad elementi o atti concernenti il pregresso grado di giudizio di merito (cfr., tra le molte, Cass. n. 23675/2013; Cass. n. 1435/2013).

A fronte dell’inerzia della parte ricorrente, la Corte di merito ha motivatamente affermato che, in prime cure, "non era emersa la prova dei danni subiti dalla ditta D.

In particolare, le contravvenzioni non risultavano pagate dall’odierna appellante così come non vi era la prova della riferibilità delle fatture per riparazioni dell’autoveicolo a responsabilità dell’originario ricorrente", ma che, "su tale ultimo punto, la doglianza di cui al motivo di appello nulla deduce, per cui è rimasta indimostrata la prova dei danni effettivamente subiti dalla ditta D.M."

Deve, dunque, affermarsi, per tutte le considerazioni che precedono, che neppure il terzo mezzo di impugnazione è idoneo a scalfire le argomentazioni cui è pervenuta la Corte di merito, il ricorso deve, pertanto, essere respinto.

Nulla va disposto in ordine alle spese, poiché A. non ha svolto attività difensiva.

Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. n. 115 del 2012.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso.

Nulla spese.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R, n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13.