Prassi - ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Lettera circolare 22 giugno 2018, n. 314

Decreto Direttoriale n. 12 del 6 giugno 2018 - rivalutazione delle sanzioni concernenti violazioni in materia di salute e sicurezza - indicazioni operative per il personale ispettivo

 

Il Decreto del Capo dell’Ispettorato nazionale del lavoro n. 12 del 6 giugno 2018, attuativo del comma 4-bis dell’articolo 306 del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, ha stabilito che "le ammende previste con riferimento alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 nonché da atti aventi forza di legge, sono rivalutate, a decorrere dal 1° luglio 2018, nella misura dell’1,9%".

L’incremento dell’1,9% va calcolato sugli importi delle sanzioni attualmente vigenti e, analogamente a quanto previsto nella precedente rivalutazione, si applica esclusivamente alle ammende e alle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per le violazioni commesse successivamente al 1° luglio 2018.

L’attuale disciplina non prevede arrotondamenti sull’ammontare finale dell’ammenda e della sanzione amministrativa incrementata dell'1,9% e pertanto non va applicato alcun arrotondamento delle cifre risultanti dal calcolo.

Va altresì osservato che l’incremento non si applica alle "somme aggiuntive" di cui all’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, che occorre versare ai fini della revoca del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale, le quali non costituiscono propriamente una "sanzione".

Si allega un quadro riepilogativo delle ammende e delle sanzioni pecuniarie più ricorrenti con indicazione degli importi rivalutati per effetto del Decreto n. 12/2018.

 

Allegato

Incremento Sanzioni 01/07/2013 9,60%
Incremento Sanzioni 01/07/2018 1,90%

Contravvenzioni più ricorrenti che prevedono pene alternative dell'arresto o ammenda o solo ammenda

Range sanzioni originarie Range sanzioni rivalutate 01/07/2013 Range sanzioni rivalutate 01/07/2018 Sanzione (1/4 del max) rivalutata 01/07/2018 Codice Tributo 741T Codice Tributo GAET
da a da a da a
200 600 219,20 657,60 223,36 670,09 167,52 150,00 17,52
300 800 328,80 876,80 335,05 893,46 223,36 200,00 23,36
500 2000 548,00 2.192,00 558,41 2.233,65 558,41 500,00 58,41
800 2000 876,80 2.192,00 893,46 2.233,65 558,41 500,00 58,41
1000 4800 1.096,00 5.260,80 1.116,82 5.360,76 1.340,19 1.200,00 140,19
1200 5200 1.315,20 5.699,20 1.340,19 5.807,48 1.451,87 1.300,00 151,87
1500 6000 1.644,00 6.576,00 1.675,24 6.700,94 1.675,24 1.500,00 175,24
2000 4000 2.192,00 4.384,00 2.233,65 4.467,30 1.116,82 1.000,00 116,82
2000 8000 2.192,00 8.768,00 2.233,65 8.934,59 2.233,65 2.000,00 233,65
2500 6400 2.740,00 7.014,40 2.792,06 7.147,67 1.786,92 1.600,00 186,92

Illeciti amministrativi piu ricorrenti

 

Range sanzioni originarie

Range sanzioni rivalutate 01/07/2013

Range sanzioni rivalutate 01/07/2018

Estinzione agevolata - art. 301 bis rivalutata

Codice Tributo 741T

Codice Tributo GAET

Pagamento in misura ridotta di sanzioni amministrative rivalutata (legge n. 689/1981)

Pagamento in misura ridotta di sanzioni amministrative non rivalutata (legge n. 689/1981)

da a da a da a
500 1800 548,00 1.972,80 558,41 2.010,28 558,41 500,00 58,41 670,09 600,00
1000 4000 1.096,00 4.384,00 1.116,82 4.467,30 1.116,82 1.000,00 116,82 1.489,10 1.333,33
1000 4500 1.096,00 4.932,00 1.116,82 5.025,71 1.116,82 1.000,00 116,82 1.675,24 1.500,00
2000 6600 2.192,00 7.233,60 2.233,65 7.371,04 2.233,65 2.000,00 233,65 2.457,01 2.200,00

Codice Tributo 741T

Codice Tributo GAET

600,00 70,09
1.333,33 155,77
1.500,00 175,24
2.200,00 257,01