Legislazione - MINISTERO SVILUPPO ECONOMICO - Decreto ministeriale 12 febbraio 2019

Rifinanziamento accordi R&S nei settori applicativi relativi a "Fabbrica intelligente", "Agrifood" e Scienze della vita"

 

Art. 1

Incremento delle risorse finanziarie previste dal Capo I del decreto ministeriale 5 marzo 2018

 

1. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 7, comma 1, Capo I, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 marzo 2018, destinate all’attuazione dell’intervento agevolativo di cui al Capo II - Procedura negoziale del medesimo decreto, sono incrementate di euro 150.000.000,00 (centocinquantamilioni/00), utilizzando le seguenti risorse disponibili:

a) euro 124.000.000,00 (centoventiquattromilioni/00) a valere sulle risorse non impegnate previste dagli interventi del Fondo per la crescita sostenibile, di cui:

1) euro 55.100.000,00 (cinquantacinquemilionicentomila/00) a valere sulle risorse previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 giugno 2013 "Intervento del Fondo per la crescita sostenibile a favore di progetti di ricerca e sviluppo negli ambiti tecnologici identificati dal Programma quadro comunitario «Orizzonte 2020»";

2) euro 23.900.000,00 (ventitremilioninovecentomila/00) a valere sulle risorse previste dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014 "Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nell’ambito di specifiche tematiche rilevanti per l’«industria sostenibile»";

3) euro 45.000.000,00 (quarantacinquemilioni/00) a valere sulle risorse di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2014 "Intervento del Fondo per la crescita sostenibile in favore di grandi progetti di ricerca e sviluppo nel settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione elettroniche e per l’attuazione dell’Agenda digitale italiana";

b) euro 26.000.000,00 (ventiseimilioni/00) a valere sulle risorse del Fondo per la crescita sostenibile disponibili nella contabilità speciale n. 1201.

2. Le risorse finanziarie di cui al comma 1 sono integrate da eventuali ulteriori risorse finanziarie di regioni, province autonome e altre amministrazioni pubbliche interessate definite nei singoli Accordi per l’innovazione.

3. Una quota delle risorse finanziarie di cui all’articolo 7, comma 2, lettera a), numero 1), del decreto ministeriale 5 marzo 2018, pari a euro 23.000.000,00 (ventitremilioni/00), destinata al sostegno delle iniziative di ricerca e sviluppo nelle Regioni meno sviluppate, è trasferita dal settore applicativo "Agrifood" al settore applicativo "Scienze della vita".

4. La tabella relativa alle risorse finanziarie suddivise per area tematica e tipologia di procedura di cui all’allegato n. 3 al decreto ministeriale 5 marzo 2018 è sostituita con la seguente:

 

 

Fabbrica intelligente

Agrifood

Scienze della vita

Totale

Totale Regioni meno sviluppate       287.599.000,00
di cui con procedura di cui al Capo II 63.519.800,00 40.519.800,00 56.519.800,00 160.559.400,00 (1)
di cui con procedura di cui al Capo III 63.519.800,00 63.519.800,00 - - 127.039.600,00 (2)
Totale Regioni in transizione       100.000.000,00
di cui con procedura di cui al Capo II 20.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 60.000.000,00 (3)
di cui con procedura di cui al Capo III 20.000.000,00 20.000.000,00 - - 40.000.000,00 (2)
Regioni più sviluppate       325.119.000,00
di cui con procedura di cui al Capo II 161.047.600,00 80.047.600,00 84.023.800,00 325.119.000,00 (4)
di cui con procedura di cui al Capo III - - - - - - - -
Totale complessivo 328.087.200,00 224.087.200,00 160.543.600,00 712.718.000,00
---

(1) risorse a valere sul FCS per € 20.000.000,00 e sul PON IC per € 140.559.400,00

(2) risorse interamente a valere sul PON IC

(3) risorse a valere sul FCS per € 22.600.000,00 e sul PON IC per € 37.400.000,00

(4) risorse a valere sul FCS per € 230.000.000,00 e sul PON IC per € 95.119.000,00

Art. 2

Modalità di concessione delle agevolazioni

 

1. Nell’ambito della fase di negoziazione di cui all’articolo 8 del decreto direttoriale 27 settembre 2018, le agevolazioni concedibili a valere sulle risorse messe a disposizione dalle amministrazioni sottoscrittrici dell’Accordo per l’innovazione sono determinate nel rispetto dei seguenti criteri e limiti massimi:

a) fermo restando quanto previsto all’articolo 8, comma 8, del decreto direttoriale 27 settembre 2018, il limite massimo dell’intensità d’aiuto delle agevolazioni concedibili è pari al cinquanta per cento dei costi di ricerca industriale e al venticinque percento dei costi di sviluppo sperimentale, tenuto conto dell’apporto finanziario reso disponibile dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre amministrazioni sottoscrittrici l’Accordo per l’innovazione ai sensi all’articolo 6, comma 2, dello stesso decreto direttoriale 27 settembre 2018;

b) il finanziamento agevolato, qualora richiesto, è concedibile esclusivamente ai soggetti di piccola o media dimensione di cui all’articolo 4, commi 1 e 2, del decreto ministeriale 5 marzo 2018, con esclusione degli Organismi di ricerca;

c) le maggiorazioni del contributo diretto alla spesa, qualora richieste, possono essere concesse esclusivamente a valere su eventuali risorse finanziarie messe a disposizione dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre amministrazioni pubbliche sottoscrittrici dell’Accordo per l’innovazione, ulteriori rispetto a quelle di cui all’articolo 6, comma 2, del decreto direttoriale 27 settembre 2018.

2. Per le finalità di cui al presente decreto e ai sensi di quanto previsto dall’articolo 23, comma 4, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e dall’articolo 18, comma 2, del decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, 8 marzo 2013, le risorse di cui all’articolo 1, comma 1, lettera b), sono attribuite alla sezione del Fondo per la crescita sostenibile relativa alla finalità di cui all’articolo 23, comma 2, lettera a), del medesimo decreto-legge e trasferite dalla contabilità speciale n. 1201 alla contabilità speciale n. 1726 del Fondo. Per le medesime finalità le risorse di cui all’articolo 1, comma 1, lettera a), già attribuite alla predetta sezione del Fondo, sono anch’esse trasferite dalla contabilità speciale n. 1201 alla contabilità speciale n. 1726 del Fondo stesso.

3. Le risorse finanziarie di cui all’articolo 1 che, a seguito della conclusione delle attività istruttorie delle proposte progettuali presentate a valere sul decreto ministeriale 5 marzo 2018 - Capo II, risultino non utilizzate per la concessione delle relative agevolazioni rientrano nelle disponibilità del Fondo per la crescita sostenibile.