Prassi - AGENZIA DELLE DOGANE - Nota 15 ottobre 2018, n. 112029/RU

Reg.to n.2018/1063. Modifiche al Reg.to (UE) n.2446/2018: le novità in materia di regimi doganali.

 

Il Reg.to (UE) n.2018/1063 ha apportato, come già comunicato con la nota prot. n.93632 del 28.08.2018, modifiche ad alcune norme del Reg.to (UE) n.2446/2015 - RD.

Con le presenti istruzioni si forniscono gli opportuni approfondimenti relativi ai regimi doganali interessati dalle nuove norme.

Al riguardo, si forniscono le seguenti precisazioni.

 

1) Ammissione temporanea

1.1 Il titolare dell’autorizzazione al regime

Le norme concernenti il regime di ammissione temporanea sono quelle che hanno subito maggiori modifiche nel contesto del nuovo Regolamento.

Ciò si è reso necessario per superare, in alcuni casi, il principio contenuto nell’art. 250, parag.2, lett. c), del Reg.to (UE) n.952/2013 - CDU secondo cui il regime di ammissione temporanea può essere concesso di regola ad un soggetto non stabilito nell’Unione, salvo che sia altrimenti disposto.

Il nuovo regolamento ha infatti ampliato, ripristinando in parte la situazione vigente con la precedente regolamentazione doganale, le ipotesi in cui il regime di ammissione temporanea può essere concesso ad un soggetto unionale, superando così le difficoltà che si erano determinate in questo periodo nell’applicazione pratica della norma a livello territoriale.

In particolare, i casi in cui sarà possibile concedere il regime ad un soggetto unionale riguardano la richiesta di ammissione temporanea per il materiale destinato al conforto dei marittimi (art.220 RD), gli animali (art. 223 RD), gli imballaggi (art.228 RD), le merci che devono essere impiegate per l’effettuazione di prove o che devono essere sottoposte a prove (art. 231 RD), i campioni (art. 232 RD), i mezzi di produzione sostitutivi (art. 233 RD), le merci destinate alle manifestazioni o alla vendita in determinate situazioni (art.234 RD), i pezzi di ricambio, gli accessori e le attrezzature (art.235 RD) ed, infine, secondo quanto previsto dalla norma di carattere residuale riguardante "le altre merci" (art.236 RD), per il solo paragrafo b), le merci importate in situazioni particolari senza alcuna incidenza sul piano economico dell’Unione.

 

1.2) L’ammissione temporanea di mezzi di trasporto

Nella sezione riguardante l’ammissione temporanea di mezzi di trasporto sono state apportate delle modifiche finalizzate a riorganizzare e rendere più coerente il dettato normativo e altre di carattere più sostanziale.

In particolare, all’art.207 RD "disposizioni generali" è stata introdotta la definizione di "uso commerciale" e "uso privato" di un mezzo di trasporto eliminandola dall’art.215 mentre, all’art.212, dove è regolamentata la possibilità di dichiarare verbalmente o con altro atto un mezzo di trasporto, e stato introdotto il riferimento all’art.141, parag.1, RD che definisce gli atti assimilati ad una dichiarazione in dogana.

Una modifica e stata apportata anche all’art.136 RD riguardante le ipotesi in cui può essere utilizzata la dichiarazione verbale per l’ammissione temporanea e la riesportazione. Al paragrafo 1 a) dove sono elencati, tra l’altro, i mezzi di trasporto sono state introdotte anche le fattispecie riguardanti i mezzi di trasporto utilizzati da persone stabilite o residenti nel territorio dell’Unione e regolamentate dagli artt.214, 215, 216 RD, in precedenza non previste.

In materia di noleggio di mezzi di trasporto per uso privato da parte di persone fisiche residenti nel territorio dell’Unione, sono state previste modifiche di carattere più sostanziale in quanto, all’art. 215 RD, è stato introdotto il paragrafo 2 bis che prevede la possibilità di utilizzare i mezzi di trasporto noleggiati da persone fisiche residenti nell’Unione oltre che per tornare nel luogo di residenza all’interno dell’Unione o per lasciare il territorio dell’Unione - come già previsto dal paragrafo 2 - anche in altre ipotesi non analiticamente indicate purché il noleggio abbia ad oggetto mezzi di trasporto stradale messi a disposizione mediante un servizio di autonoleggio professionale.

Tale ultima norma è finalizzata a consentire l’utilizzo più ampio dei mezzi noleggiati e richiama per taluni aspetti le previgenti disposizioni recate dall’art. 560, par. 1 c) del Reg. (CEE) n.2454/93.

All’art.218 RD, in cui sono elencati i termini entro cui devono essere riesportati i mezzi di trasporto noleggiati e vincolati al regime di ammissione temporanea, è stato introdotto il paragrafo 4) con il quale, nel caso previsto dal paragrafo 2 bis dell’art.215 sopra citato, il termine di riesportazione è fissato in 8 giorni dall’atto del vincolo al regime di ammissione temporanea.

 

2) Perfezionamento attivo

In materia di perfezionamento le modifiche hanno riguardato aspetti di carattere formale e di coerenza giuridica fra le norme. In particolare, nell’art. 76 RD è stabilito l’obbligo di applicare la tassazione prevista dall’art. 86, parag. 3, del CDU quando i prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo vengono importati direttamente o indirettamente dal titolare dell’autorizzazione entro 1 anno dalla data di riesportazione. La modifica è intervenuta al paragrafo 2, dove è previsto che tale modalità di calcolo dei dazi si applica se le merci oggetto di trasformazione per le quali era stato chiesto il vincolo al regime speciale, sebbene sottoposte a misure di politica agricola, commerciale, dazio antidumping e dazio compensativo, non avevano subito l’esame delle condizioni economiche in base all’art. 166 RD, in quanto rientranti fra le ipotesi di esclusione.

Il paragrafo b) dell’art. 76 RD e stato modificato al solo fine di allineare i termini riguardanti le misure di politica agricola e commerciale a quelli utilizzati nell’art.166 RD.

Altra norma in materia di perfezionamento attivo interessata dal nuovo regolamento e l’art.168, parag.2, RD il quale è stato soppresso in quanto ripetitivo delle disposizioni contenute nell’art.76 sopra citato.

 

3) Uso finale

L’immagazzinamento misto di prodotti soggetti a vigilanza doganale nell’ambito dell’uso finale di cui all’art.177 bis, introdotto dal Reg. 2018/1063, riproduce sostanzialmente l’art. 293, comma 3, lett. c), del Reg. CEE n. 2454 del 2 luglio 1993.

Come nel previgente regime, la norma introduce una semplificazione per le industrie che operano nel settore degli oli minerali attraverso l’immagazzinamento di miscele di prodotti rientranti nel capitoli 27 e 29 o di tali prodotti con oli greggi di petrolio rientranti nel codice NC 2709 00 al fine del raggiungimento dell’uso finale.

L’autorizzazione deve essere concessa alle condizioni stabilite dalla norma per consentire l’identificazione delle merci immagazzinate (stesso codice NC a 8 cifre, stessa qualità commerciale e medesime caratteristiche tecniche e fisiche) e di cui dovrà essere fatta menzione nell’autorizzazione stessa. Qualora l’identificazione non sia possibile, il ricorso al regime dell’uso finale e quindi l’agevolazione daziaria può essere autorizzata a condizione che i prodotti siano destinati a subire uno dei "trattamenti definiti" di cui alla nota 5 del capitolo 27 della nomenclatura combinata.

 

4) Posizione doganale delle merci

L’art. 133 RD, riguardante i prodotti e le merci trasbordati e trasportati attraverso un paese o territorio che non fa parte del territorio doganale dell’Unione, stabilisce i requisiti relativi ai dati per la certificazione dell’assenza di manipolazione di prodotti della pesca marittima e delle merci ottenute da tali prodotti, trasbordate e trasportate attraverso un paese terzo o territorio. Tale certificazione costituisce parte integrante della prova dello stato doganale dell’Unione per tali prodotti e merci.

Le novità previste dalla nuova formulazione riguardano, in particolare, l’ultimo comma del paragrafo 1 e il paragrafo 2, che stabiliscono, rispettivamente, i seguenti principi:

- la condivisione di informazioni con le Autorità doganali dei paesi terzi che consentono l’esatta individuazione del luogo in cui i prodotti della pesca marittima sono stati catturati riveste particolare "sensibilità" e, quindi, per considerazioni di natura commerciale, non è opportuno fornire tali informazioni. E’ pertanto, venuto meno l’obbligo di includerle nei documenti presentati per la certificazione alle Autorità doganali di paesi terzi a condizione che le stesse siano, in seguito, fornite alle Autorità doganali dello Stato membro presso il quale le merci in questione entrano nel territorio doganale dell’Unione;

- ai fini della certificazione - all’atto del trasbordo e del trasporto - per dimostrare l’assenza di manipolazioni delle merci in questione, possono essere utilizzati documenti diversi in luogo di una stampa del giornale di pesca. Tali altri mezzi di prova della posizione unionale devono contenere oltre a tutte le informazioni pertinenti, anche un riferimento al giornale di pesca, allorquando sono presentati alle Autorità doganali degli Stati membri situati all’entrata nel territorio doganale dell’Unione.

Inoltre, si ritiene utile segnalare che all’articolo 5, paragrafo 1, del Reg. è stata aggiunta una nuova disposizione (lettera f), secondo la quale le persone che chiedono la prova della posizione doganale di merci unionali, a prescindere dal fatto che siano stabilite nel territorio dell’Unione europea, sono tenute a registrarsi al fine di ottenere un numero EORI. Tale adempimento, tuttavia, sarà obbligatorio solo allorquando sarà possibile accedere al sistema IT relativo alla prova della posizione unionale delle merci (PoUS).

 

5) Transito

In materia di transito esterno è stato modificato l’art.189 RD riguardante l’applicazione del regime in casi specifici. In particolare, al fine di agevolare la sorveglianza, i nuovi paragrafi 2, 3 e 4 ampliano i casi specifici in cui le merci unionali sono vincolate al regime di transito esterno - con la conseguente perdita dello status di merci unionali - estendendoli, rispettivamente, alle seguenti merci:

- difettose o non conformi alle clausole del contratto;

- esportate verso un paese terzo e che transitano attraverso il territorio doganale dell’Unione nell’ambito di un’operazione TIR o in regime di transito conformemente alla convenzione ATA o alla convenzione di Istanbul;

- di cui all’articolo 1 della direttiva 2008/118/CE del Consiglio.

In materia di transito ed, in particolare, nella parte riguardante le domande per l’uso di sigilli di un modello particolare il nuovo articolo 197 bis stabilisce che la presentazione delle domande di autorizzazione all’utilizzo di sigilli di modello speciale avvenga presso il medesimo ufficio doganale che ha concesso la qualifica di speditore autorizzato, ciò in considerazione del fatto che i beneficiari dell’autorizzazione all’utilizzo dei sigilli di tipo speciale sono gli stessi operatori economici ai quali è stata rilasciata la procedura semplificata dello speditore autorizzato.

 

6) Esportazione

Definizione di esportatore

L’art. 1 del Regolamento delegato (UE) 2018/1063ha modificato l’art. 1, punto 19, del RD definendo esportatore:

a) il privato che trasporta le merci che devono uscire dal territorio doganale dell’Unione se tali merci sono contenute nei bagagli personali dello stesso;

b) negli altri casi, quando a) non si applica:

i) la persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che ha la facoltà di decidere e ha deciso che le merci devono uscire da tale territorio doganale;

ii) quando i) non si applica, qualsiasi persona stabilita nel territorio doganale dell’Unione che è parte del contratto in virtù del quale le merci devono uscire da tale territorio doganale.

La nuova disposizione, che risulta modificata rispetto alla versione previgente in relazione alle esportazioni di natura commerciale e quindi afferenti merci diverse da quelle trasportate dai privati nei propri bagagli personali, si è resa necessaria in quanto la definizione precedentemente usata nel RD si è rivelata di difficile applicazione nella pratica operativa.

Il legislatore ha sostanzialmente semplificato i requisiti previsti per gli operatori commerciali, limitandoli a quelli essenziali per il funzionamento del regime di esportazione, pur mantenendo fermo il requisito dello stabilimento nel territorio doganale dell’Unione della persona che intende assumere la qualifica di esportatore e, come tale, essere indicato nella dichiarazione doganale.

La norma prevede requisiti meno stringenti rispetto al testo previdente e consente alle parti coinvolte nelle operazioni di esportazione una maggiore flessibilità nella scelta del soggetto che può agire come esportatore.

E’ infatti richiesto all’esportatore di essere stabilito nel territorio doganale della UE e di avere la facoltà di decidere che le merci devono uscire dal territorio doganale. Nel testo previgente, invece, si richiedeva al soggetto stabilito nell’Unione di essere titolare anche di un contratto concluso con il destinatario stabilito in un paese terzo, il che limitava, talvolta, la possibilità per un operatore economico di poter assumere la veste di esportatore. Come noto, sulla base di quanto stabilito dall’art. 5, punto 31, del CDU per essere considerata stabilita nella UE una persona giuridica deve avere in detto territorio una sede statutaria, l’amministrazione centrale o una stabile organizzazione.

Qualora sulla base dei criteri stabiliti all’art. 1, punto 19, lettera b), primo paragrafo del RD, non possa essere individuato l’esportatore, si applica quanto previsto dal secondo paragrafo che identifica tale soggetto nella persona stabilita nella UE che è parte del contratto sulla base del quale le merci devono uscire dalla UE.

Ciò risulta di particolare utilità in casi particolari come, ad esempio, nelle transazioni commerciali aventi ad oggetto merci destinate all’esportazione con condizioni di consegna ex works in cui il potere di decidere che le merci devono uscire dal territorio doganale è nelle mani dell’acquirente stabilito in un paese terzo che, in quanto tale, non può assumere la veste di esportatore.

In tal caso, applicando quanto previsto dal secondo paragrafo della lettera b) dell’art.1 punto 19 del RD, il venditore/cedente stabilito nella UE o anche un altro soggetto come ad esempio il vettore, in quanto parte del contratto sulla base del quale le merci devono uscire dal territorio doganale dell’Unione, può essere qualificato come esportatore.

A seguito delle modifiche apportate alla definizione di esportatore è stata pubblicata anche una nuova versione dell’Allegato A alle linee guida export - consultabile nella sezione Nuovo Codice Doganale dell’Unione - CDU - Linee guida e documenti unionali del sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli . nella quale un diagramma, opportunamente rivisto, illustra il percorso logico da seguire per interpretare correttamente la nuova disposizione e da cui sono stati rimossi i diversi scenari rappresentativi di alcuni casi operativi, in quanto avevano generato confusione nell’applicazione della norma previgente.

A questo riguardo si evidenzia, inoltre, che la disposizione che consentiva di applicare misure di carattere transitorio non prevede più la possibilità che un soggetto non stabilito nel territorio doganale dell’Unione possa essere indicato nella casella 2 della dichiarazione doganale come speditore a condizione che la dichiarazione doganale sia presentata da un rappresentante stabilito nella UE che agisca in rappresentanza indiretta, assumendo la veste di dichiarante.

Tenuto conto che la nuova definizione di esportatore risulta di più agevole applicazione per gli operatori economici e che gli orientamenti della Commissione non contemplano più deroghe di tipo transitorio, debbono ritenersi superate e non più applicabili le istruzioni fornite dalla Scrivente con nota prot. 70662 del 07.07.2016 che consentivano al soggetto stabilito in un paese terzo, in base alle previdenti disposizioni e a determinate condizioni, di poter essere indicato come speditore nella casella 2 del DAU.

 

7) Luogo approvato

L’art.115 RD recante disposizioni in materia di "luogo approvato per la presentazione in dogana" e la "custodia temporanea di merci" ha subito una modifica ai paragrafi 1 e 2, nella parte concernente i termini entro cui le merci presentate nel luogo approvato devono essere dichiarate per un regime doganale.

A seguito della modifica normativa di cui sopra, le merci presentate nel luogo approvato possono essere dichiarate per il regime doganale entro tre giorni, anziché un giorno dalla loro presentazione, come previsto precedentemente.

Non trovano, pertanto, più applicazione le indicazioni contenute nel paragrafo E 2.4 della circolare 8/D del 19.04.2016 che riportavano il termine di 1 giorno.

E’ stato specificato inoltre, che nel caso in cui il gestore del luogo approvato sia anche un soggetto titolare dello status di destinatario autorizzato per il transito, il termine viene esteso a 6 giorni secondo le disposizioni di tale regime. In più, nella disposizione è stata inserita oltre all’ipotesi della merce terza in arrivo sul territorio dell’Unione anche quella della merce oggetto di riesportazione.

Codeste Direzioni vigileranno sulla conforme ed uniforme applicazione da parte dei dipendenti Uffici delle presenti istruzioni e vorranno segnalare eventuali problematiche derivanti dall’applicazione delle stesse

 

Allegato

UNIONE EUROPEA - Regolamento delegato (UE) della Commissione 16 maggio 2018, n. 2018/1063