Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 13 febbraio 2017, n. 3741

Inps - Pignoramenti sulla retribuzione mensile - Incapienza del patrimonio - Sospensione della prescrizione

 

Svolgimento del processo

 

1. - La Corte d'appello di Torino, con sentenza pubblicata il 13 maggio 2010, in accoglimento dell'appello proposto dall'Inps contro la sentenza resa dal Tribunale di Alba, ha rigettato l'opposizione all'esecuzione promossa ex art. 615, comma 1°, e 618 bis c.p.c. da G.N. contro il precetto notificato in data 21/1/2008 e avente ad oggetto il pagamento della somma di € 121.113,40.

2. - La Corte ha in linea di fatto accertato e premesso che: a) il precetto del 21/1/2008 si fondava su un decreto ingiuntivo emesso in data 17/1/1985 dal Tribunale di Cuneo, notificato al N., opposto e divenuto definitivo a seguito della sentenza di rigetto dell'opposizione emessa dal Pretore di Cuneo; b) sulla base del detto titolo esecutivo l'Inps aveva notificato precetto di pagamento in data 6/3/1987, seguito dal pignoramento presso terzi e dall'ordinanza di assegnazione delle somme nei limiti di 1/5 sulla retribuzione mensile spettante al N.; c) il terzo pignorato, Comune di Bra, con lettera del 20/11/1987 aveva comunicato all'Inps l'esistenza di due pignoramenti sulla retribuzione mensile del N.; d) in data 4/9/1998 l'Inps aveva notificato un nuovo atto di precetto, dopo aver chiesto al Comune di Bra se vi erano nuove possibilità per la soddisfazione del suo credito mediante trattenute sullo stipendio del debitore; e) in data 28/2/2003 il Comune comunicava all'Inps che si erano estinti pignoramenti già esistenti e che dal mese di marzo 2003 avrebbe provveduto a trattenere 1/5 dello stipendio del N. in favore dell'Inps; f) dal marzo del 2003 l'Inps aveva ricevuto una somma pari ad 1/5 dello stipendio del N.; g) l'atto di precetto del 21/1/2008 riguardava il saldo dei contributi ancora dovuti sulla base del decreto ingiuntivo, oltre le sanzioni civili e le spese.

Sulla base di tali elementi la Corte ha ritenuto che l'azione esecutiva promossa con l'atto di pignoramento presso terzi aveva determinato un effetto interruttivo permanente della prescrizione, dovuto al fatto che l'impossibilità di soddisfarsi per il creditore non era dipeso da sua inerzia bensì da motivi diversi, quali la l'insufficienza della retribuzione già colpita da altri pignoramenti.

La Corte ha altresì ritenuto che la trattenuta dello stipendio effettuata dal Comune di Bra, a partire dal 2003, in favore dell'INPS e senza contestazioni da parte del debitore, costituiva rinuncia a far valere l'eventuale prescrizione già maturata ai sensi dell'art. 2937 c.c.

3. - Contro la sentenza, il N. propone ricorso per cassazione formulando un unico motivo. L'Inps resiste con controricorso.

 

Motivi della decisione

 

Con l'unico motivo di ricorso il N. deduce la contraddittorietà e insufficienza della motivazione circa un fatto controverso decisivo per il giudizio, costituito dall'aver attribuito efficacia interruttiva permanente della prescrizione all'ordinanza emessa in data 9/7/1987 dal Tribunale di Bra. In realtà, dal primo atto di precetto notificato il 6 marzo 1987 al successivo, dell'agosto 1998 erano decorsi più di 10 anni senza il compimento di alcune attività in relazione al credito per cui è causa. Inoltre contesta l'asserzione della Corte secondo cui il pagamento da parte del terzo pignorato senza opposizione alcuna da parte del debitore costituisce rinuncia a far valere la prescrizione.

Incontestati i fatti di causa, come descritti nella sentenza impugnata e riassunti nella parte narrativa della presente sentenza, il motivo è infondato. L’atto di precetto, contenendo un'intimazione ad adempiere rivolta al debitore (con conseguente messa in mora di quest'ultimo), produce un effetto interruttivo della prescrizione del relativo diritto di credito a carattere istantaneo, sicché, verificatosi tale effetto, inizia a decorrere, dalla data della sua notificazione, un nuovo periodo di prescrizione (artt. 2943, comma terzo e 2945, comma primo cod. civ.) (Cass. 19 settembre 2014, n. 19738; Cass. 29 marzo 2007, n. 7737).

Per contro, l'atto di pignoramento determina un effetto tanto interruttivo, quanto sospensivo della prescrizione stessa, giusta disposto dell'art. 2943 comma primo cod. civ., poiché ad esso consegue l'introduzione di un giudizio di esecuzione tutte le volte in cui risulti notificato regolarmente al debitore (Cass., 6 giugno 2002, n. 8219).

Poiché è pacifico, secondo quanto sopra si è esposto, che dopo la notifica del precetto la parte ha iniziato l'esecuzione con un atto di pignoramento presso terzi e che il suo credito non ha potuto essere soddisfatto per la incapienza del patrimonio del ricorrente, si è verificato un effetto interruttivo e sospensivo della prescrizione con la conseguenza che il credito è ancora esistente. L'infondatezza di questo motivo di censura rende inammissibile l'altro motivo pure proposto, per l'evidente sopravvenuto carenza di interesse in quanto le censure relative all'altra ragione posta dalla Corte a fondamento della sua decisione, esplicitamente fatta oggetto di doglianza, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre alla cassazione della decisione stessa, (cfr. Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108).

Le spese seguono la soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 4100,00, di cui € 100 per esborsi, oltre al 15% di spese generali e altri accessori di legge.