Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 18 settembre 2017, n. 21560

Cartella esattoriale - Precedente ordinanza-ingiunzione - Fusione per incorporazione - Vincolo di solidarietà - Dichiarazione di cessazione della materia del contendere - Impugnare preliminarmente la declaratoria - Onere della parte

 

Fatti di causa

 

G.M. ed A. s.p.a. (derivata da fusione per incorporazione di I. s.p.a., affittuaria di ramo d'azienda di S. s.p.a., a sua volta fusa per incorporazione in S. s.p.a.) con ricorso del 16 giugno 2006 hanno impugnato la cartella esattoriale notificata il 15 maggio 2006, relativa ad una precedente ordinanza ingiunzione, notificata al M. quale amministratore delegato di S. s.p.a. e non impugnata, affermando di aver versato la somma di € 31.996 quale sanzione ridotta indicata dal verbale dell'Ispettorato del lavoro di Palermo del 10/2/2000.

Il Tribunale di Palermo dichiarava il difetto di legittimazione passiva dell'A. s.p.a. e l'inammissibilità del ricorso.

La Corte d'appello di Palermo, con sentenza n. 1270/2011, adita da G.M. e da A. s.p.a., pronunciando nei confronti dell'Assessorato al lavoro della Regione siciliana e dell'Ispettorato provinciale del lavoro di Palermo, ha riformato in parte la decisione di primo grado dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato regionale in quanto non era stato parte nel giudizio di primo grado ed affermando la cessazione della materia del contendere poiché era stato provato, nel corso del giudizio d'appello, il pagamento della somma di euro 70.370,56 portata dalla cartella di pagamento emessa il 4 febbraio 2005 a seguito della precedente notifica dell' ordinanza ingiunzione.

Per il resto la Corte di merito, valutando la soccombenza virtuale, ha confermato la decisione del primo giudice in punto di esclusione della legittimazione ad agire della A. s.p.a., posto che il destinatario della cartella era il solo M., e di ritenuta inammissibilità dell'opposizione alla cartella con le forme previste dagli artt. 22 e 23 della legge n. 689/1981 e non con l'opposizione all'esecuzione posto che le ragioni di opposizione erano volte a far valere fatti estintivi o impeditivi sopravvenuti alla formazione della cartella.

Avverso tale sentenza G.M. ed A. s.p.a. propongono ricorso per cassazione fondato su tre motivi. Resistono con controricorso illustrato da memoria il Ministero del lavoro, l'Assessorato al lavoro della Regione Sicilia e l'Ispettorato provinciale al lavoro di Palermo

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo i ricorrenti lamentano violazione di legge e falsa applicazione dell'art. 6 comma 3 I. 689/1981 in riferimento all'art. 1297 cod. civ. ed all'art. 100 cod. proc. civ. in relazione alla erroneità della decisione della Corte d'appello di ritenere il difetto di legittimazione dell'A. s.p.a ad opporsi all'ordinanza ingiunzione in presenza dell'interesse della società ad essere dichiarata non tenuta al pagamento della sanzione irrogata per effetto del vincolo di solidarietà derivante dall'art. 6 della legge n. 689/1981.

2. Con il secondo motivo viene denunciata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 113 cod. proc. civ. in relazione agli artt. 99 e 100 cod. proc. civ. posto che la sentenza impugnata non avrebbe osservato l'obbligo di interpretare la domanda proposta in primo grado, quanto alle ragioni della A. s.p.a, quale opposizione ad ordinanza ingiunzione ai sensi dell'art. 22 I. n. 689/1981 e, quanto alla posizione del M., quale opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ.

3. Il terzo motivo ha per oggetto l'omessa ed insufficiente motivazione su punto decisivo del giudizio ravvisato nell'aver, in punto di regolamentazione delle spese ed allo scopo di valutare la soccombenza virtuale, trascurato di esaminare l'eccezione di prescrizione ex art. 28 I. 689/1981, proposta in primo grado e riproposta in appello, e la rilevanza del pagamento della sanzione ridotta avvenuto il 3 aprile 2000, attribuendo esclusivo rilievo al versamento avvenuto il 30 luglio 2007 dopo la proposizione dell'appello.

4. Occorre osservare che la sentenza impugnata si articola su due punti essenziali. In primo luogo, alla luce del pagamento della somma di Euro 70.370,56, corrispondente all'importo della cartella di pagamento emessa il 4 febbraio 2005, ritiene cessata la materia del contendere. Inoltre, affermato il difetto di legittimazione passiva dell'Assessorato al lavoro della Regione Sicilia, esamina le vicende che avevano formato oggetto del giudizio al fine di valutare la soccombenza virtuale.

5. Deve, alla luce di tale presupposto, darsi atto che nessuno dei motivi in cui si articola il ricorso aggredisce il capo della sentenza che ha ritenuto cessata la materia del contendere per effetto del pagamento avvenuto in corso di causa e su questo si è, dunque, formato il giudicato.

6. A ciò consegue che sia la questione della sussistenza dell'interesse ad agire della s.p.a. A. nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione che la verifica della corretta interpretazione dei contenuti della domanda, oggetto dei primi due motivi di ricorso, non possono ritenersi ammissibili perché questioni superate dalla detta pronuncia ed in applicazione del principio secondo cui qualora il giudice abbia dichiarato cessata la materia del contendere, è onere della parte che intenda contestare la decisione per questioni di merito, impugnare preliminarmente la declaratoria di cessazione della materia del contendere per mancanza di presupposti, restando altrimenti precluso, per difetto di interesse, ogni altro motivo di impugnazione (vd. Cass. 6304/2012).

7. Il terzo motivo rivolto, nella parte espositiva, alla critica del giudizio sulla soccombenza virtuale ai fini della regolamentazione delle spese è pure in parte inammissibile ed in parte infondato. Invero la Corte territoriale, con ragionamento coerente e senza cadere in contraddizione su alcun fatto decisivo e controverso per la formulazione del giudizio, ha ritenuto corretta la decisione del primo giudice relativa alla estraneità della società A. s.p.a. rispetto all'opposizione a cartella, posto che la stessa non era stata destinataria della sua notifica, che i fatti eccepiti e posti a fondamento dell'opposizione proposta dal M. erano successivi alla formazione del titolo esecutivo ed avrebbero dovuto formare oggetto dell'azione prevista dall'art. 615 cod.proc.civ. e non del procedimento di cui all'art. 22 I. 689/1981; il versamento dell'importo di cui alla cartella, infine, era stato del tutto satisfattivo e corrispondente ad un debito esistente per cui non poteva accogliersi alcuna istanza di restituzione.

8. A fronte di tali affermazioni il motivo si limita ad affermare, senza fornire alcuna indicazione sui tempi ed i luoghi in cui i relativi documenti sarebbero stati prodotti agli atti e senza allegarli al presente ricorso, di aver versato una somma a titolo di pagamento ridotto il 3 aprile 2000 e di aver proposto eccezione di prescrizione in primo grado reiterata in appello.

Ciò integra un palese difetto di specificità che lo rende in larga misura inammissibile. (Cass. 14784/2015; 8569/2013).

9. Il ricorso deve, dunque, essere rigettato. Le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna le parti ricorrenti al pagamento, in favore dei contro ricorrenti, delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 5000,00 per compensi, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali nella misura del 15 per cento e spese accessorie.