Incentivo Occupazione Sviluppo Sud: prime indicazioni Inps (1/2)

Con circolare del 16 luglio 2019, n, 102, l’Inps fornisce indicazioni e istruzioni per la gestione degli adempimenti previdenziali connessi all’incentivo "Occupazione Sviluppo Sud".

Datori di lavoro e lavoratori beneficari

Come noto, con il decreto direttoriale n. 178 del 19 aprile 2019, l’ANPAL, in attuazione della previsione contenuta nell’articolo 1, comma 247, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), ha disciplinato, per le assunzioni effettuate dal 1° maggio 2019 e fino al 31 dicembre 2019, l’incentivo "Occupazione Sviluppo Sud", disponendo che la gestione dello stesso sia, in qualità di Organismo Intermedio, in capo all’INPS.
Successivamente, l’articolo 39–ter del DL 30 aprile 2019, n. 34 (convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58) - recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi" - nonché il decreto direttoriale dell’ANPAL n. 311 del 12 luglio 2019, hanno previsto che l’incentivo possa trovare applicazione anche per le assunzioni effettuate tra il 1° gennaio 2019 e il 30 aprile 2019.
In particolare, possono accedere al beneficio tutti i datori di lavoro privati, anche non imprenditori, che assumano lavoratori disoccupati ai sensi dell’articolo 19 del D.Lgs. n. 150/2015, ossia soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica, al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazione a misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.
Sono incentivabili altresì le assunzioni di soggetti che rispettino i requisiti di cui all’articolo 4, comma 15-quater, del D.L. n. 4/2019, ossia di lavoratori, da considerarsi in stato di disoccupazione, il cui reddito da lavoro dipendente o autonomo corrisponde a un’imposta lorda pari o inferiore alle detrazioni spettanti. Con riferimento al requisito anagrafico, se il lavoratore, alla data di assunzione, ha un’età compresa tra i 16 e i 34 anni (intesi come 34 anni e 364 giorni), ai fini dell’accesso al beneficio è sufficiente che lo stesso risulti disoccupato, salve le precisazioni in materia di aiuti di Stato.
Diversamente, il lavoratore che, al momento dell’assunzione incentivata, ha già compiuto 35 anni di età, oltre ad essere disoccupato, deve risultare privo di impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi. In proposito, l’Inps ribadisce che, è privo di impiego regolarmente retribuito chi, nei sei mesi precedenti l’assunzione agevolata, non ha prestato attività lavorativa riconducibile a un rapporto di lavoro subordinato della durata di almeno sei mesi ovvero non ha svolto attività di lavoro autonomo o parasubordinato dalla quale sia derivato un reddito che corrisponde a un’imposta lorda superiore alla misura delle detrazioni spettanti.
Inoltre, fatta eccezione per le ipotesi di trasformazione del rapporto di lavoro in rapporto a tempo indeterminato, il lavoratore, ai fini del legittimo riconoscimento dell’incentivo, nei 6 mesi precedenti l’assunzione, non deve aver avuto un rapporto di lavoro subordinato con lo stesso datore di lavoro che lo assume con l’incentivo. In considerazione della finalità antielusiva della predetta condizione, lo sgravio è escluso anche se il lavoratore, nel periodo in esame, ha avuto un rapporto di lavoro con una società controllata dal datore di lavoro che lo assume o ad esso collegata ai sensi dell’articolo 2359 cc o, comunque, facente capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.

Ambito territoriale di applicazione

L’incentivo spetta a condizione che la prestazione lavorativa si svolga in una regione "meno sviluppata" (Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia) o in una regione "in transizione" (Abruzzo, Molise e Sardegna), indipendentemente dalla residenza della persona da assumere e dalla sede legale del datore di lavoro. Nel caso di spostamento della sede di lavoro al di fuori di una delle regioni per le quali è previsto l’incentivo, l’agevolazione non spetta a partire dal mese di paga successivo a quello del trasferimento. Diversamente, nelle ipotesi di spostamento della sede di lavoro da una regione "in transizione" verso una regione "meno sviluppata" o, al contrario, da una regione "meno sviluppata" ad una regione "in transizione", l’incentivo originariamente riconosciuto può continuare a trovare applicazione sino alla sua naturale scadenza.
Al fine di garantire la legittima fruizione dello sgravio nelle ipotesi in cui un datore, avente sede legale in una regione diversa da quelle sopra elencate, assuma lavoratori per una prestazione lavorativa da svolgersi in una unità operativa ubicata nelle suddette regioni meridionali, è necessario che la Struttura INPS competente, a seguito di specifica richiesta da parte del datore di lavoro interessato e dopo aver effettuato i dovuti controlli, inserisca nelle caratteristiche contributive della matricola il codice di autorizzazione "0L", che, dal 1° gennaio 2018, ha assunto il significato di "Datore di lavoro che effettua l’accentramento contributivo con unità operative nei territori del Mezzogiorno". Pertanto, le Strutture territoriali, dopo aver verificato, mediante la consultazione delle comunicazioni obbligatorie, che la prestazione lavorativa si svolge in una sede di lavoro ubicata all’interno delle regioni ammesse, che tale unità operativa risulta regolarmente associata al datore di lavoro e registrata all’interno dell’apposita sezione del "Fascicolo elettronico aziendale" e che il soggetto interessato ha già ricevuto un’autorizzazione alla fruizione dell’agevolazione mediante la compilazione dello specifico modulo telematico, possono attribuire il codice di autorizzazione "0L" con data inizio validità dal mese di instaurazione del rapporto di lavoro incentivato e con fine validità nel mese di competenza gennaio 2021, data ultima per la fruizione dell’agevolazione in trattazione.
Sono incentivabili le assunzioni e trasformazioni a tempo indeterminato - anche a scopo di somministrazione - nonché i rapporti di apprendistato professionalizzante; l’incentivo è riconoscibile altresì per i rapporti di lavoro subordinato instaurati in attuazione del vincolo associativo con una cooperativa di lavoro. Nell’ambito delle tipologie contrattuali ammesse, l’incentivo spetta sia in ipotesi di rapporti a tempo pieno che a tempo parziale.
Con riferimento alla trasformazione in rapporti a tempo indeterminato dei rapporti a termine, l’Istituto precisa che in tali ipotesi non è richiesto il possesso del requisito di disoccupazione; inoltre, per tali ipotesi non è richiesto neanche il rispetto dell’ulteriore requisito dell’assenza di rapporti di lavoro negli ultimi sei mesi con lo stesso datore di lavoro.
Il beneficio è escluso espressamente nelle ipotesi di assunzione con contratto di lavoro domestico o intermittente e nelle ipotesi di prestazioni di lavoro occasionale; ancora, non sono ammessi all’incentivo i contratti di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, nonché i contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca. In caso di assunzione a tempo indeterminato a scopo di somministrazione l’esonero spetta sia per la somministrazione a tempo indeterminato che per la somministrazione a tempo determinato, compresi gli eventuali periodi in cui il lavoratore rimane in attesa di assegnazione.
In favore dello stesso lavoratore l’incentivo può essere riconosciuto per un solo rapporto. Dopo la prima concessione non è, pertanto, possibile rilasciare nuove autorizzazioni per nuove assunzioni effettuate dallo stesso o da altro datore di lavoro, a prescindere dalla causa di cessazione del precedente rapporto e dall’entità dell’effettiva fruizione del beneficio.

Misura

L’incentivo è pari alla contribuzione previdenziale a carico del datore di lavoro – con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL – per un importo massimo di 8.060,00 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per dodici mensilità a partire dalla data di assunzione/trasformazione, e fruibile, a pena di decadenza, entro il termine del 28 febbraio 2021. La soglia massima di esonero della contribuzione datoriale riferita al periodo di paga mensile è, pertanto, pari a 671,66 euro (€ 8.060,00/12) e, per rapporti di lavoro instaurati e risolti nel corso del mese, detta soglia va riproporzionata assumendo a riferimento la misura di 21,66 euro (€ 671,66/31) per ogni giorno di fruizione dell’esonero contributivo. In ipotesi di rapporti di lavoro a tempo parziale, il massimale dell’agevolazione deve essere proporzionalmente ridotto. Nei casi di trasformazione di rapporti a termine ovvero di stabilizzazione dei medesimi entro sei mesi dalla relativa scadenza, si applica la previsione di cui all’articolo 2, comma 30, della L. n. 92/2012, riguardante la restituzione del contributo addizionale dell’1,40% prevista per i contratti a tempo determinato.
Con riferimento al periodo di fruizione dell’agevolazione, lo stesso può essere sospeso esclusivamente nei casi di assenza obbligatoria dal lavoro per maternità, consentendo, in tale ipotesi, il differimento temporale del periodo di godimento del beneficio. Tuttavia, anche in detta ipotesi, l’incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il termine perentorio del 28 febbraio 2021. Pertanto, non sarà possibile recuperare quote di incentivo in periodi successivi rispetto al termine previsto e che l’ultimo mese in cui si potranno operare regolarizzazioni e recuperi di quote dell’incentivo è quello di competenza gennaio 2021.
Il decreto direttoriale n. 178/2019 dell’ANPAL, nel disciplinare le tipologie contrattuali incentivate, prevede che l’agevolazione possa essere riconosciuta anche nell’ipotesi in cui venga instaurato un rapporto di apprendistato professionalizzante. Pertanto, essa può trovare applicazione solo durante il periodo formativo. In particolare, nell’ipotesi in cui il rapporto di apprendistato abbia una durata pari o superiore a dodici mesi, la misura dell’incentivo corrisponde a quella prevista per i rapporti a tempo indeterminato. Laddove, invece, la durata del periodo formativo sia inferiore a 12 mesi, l’importo del beneficio spettante deve essere proporzionalmente ridotto in base all’effettiva durata dello stesso (ad esempio, per un rapporto di apprendistato per il quale il periodo formativo ha una durata pari a 6 mesi, l’importo massimo dell’incentivo spettante, da riparametrare alla contribuzione effettivamente dovuta, è pari a 4.030 euro). Il beneficio in parola non spetta, invece, in riferimento al periodo di mantenimento in servizio al termine del periodo di apprendistato, di cui all’articolo 47, comma 7, del D.Lgs. n. 81/2015, anche se compreso nei 12 mesi dall’inizio della fruizione.