Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 10 maggio 2017, n. 11404

Licenziamento - Procedura ex L. n. 223/1991 - Comunicazione alle OO.SS. di categoria - Termine

 

Rilevato che

 

- con l'indicata sentenza, la Corte di appello di Napoli, decidendo sul reclamo proposto dalla T.S. s.r.l., in liquidazione, avverso la sentenza del Tribunale di Benevento (che, nella fase di opposizione ex art. 1, co. 51-57, della L. n. 92/2012, aveva parzialmente accolto il ricorso ex art. 1, co. 48 e ss., I. n. 92/2012 proposto da R.D., dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato all'esito di procedura ai sensi della I. n. 223/1991 e condannato la società al risarcimento del danno pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto), confermava la pronuncia del Tribunale. Riteneva la Corte territoriale che la comunicazione alle OO.SS. di categoria non fosse stata inoltrata contestualmente a quella di recesso e neppure entro il termine di sette giorni previsto dall'art. 4, co. 9, della l. n. 223/1991, come modificato dall'art. 1 co. 44 della l. n. 92/2012, bensì oltre due mesi dopo; che a fronte della stringente sequenza temporale prevista dalla legge non fossero possibili sanatorie di sorta in caso di suo inadempimento essendo irrilevante la circostanza che il lavoratore fosse stato in grado di conoscere il criterio di scelta attraverso la comunicazione dell'avvio della procedura; che la supposta non essenzialità del termine per la suddetta comunicazione contraddiceva la funzione di garanzia da attribuire alla stessa;

- per la cassazione di tale sentenza ricorre la T. s.r.l. in liquidazione con due motivi;

- R.D. resiste con controricorso;

- la proposta del relatore, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio non partecipata;

- non sono state depositate memorie;

- il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

 

Considerato che

 

- con il primo motivo la società denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 4, co. 9, e dell'art. 5, co. 3, della l. n. 223/1991 in relazione all'art. 24, co. 2, della l. n. 223/1991. Si duole dell'attribuita essenzialità al termine per la comunicazione di cui al citato art. 4, co. 9, in presenza di un licenziamento collettivo per cessazione dell'attività in cui, essendovi l'azzeramento dell'intero organico, non vi era alcuna esigenza di comparazione tra i lavoratori e dunque il ritardo nell'invio della comunicazione non sarebbe giammai potuto risultare di pregiudizio. Rileva che la scelta di cessare l'attività non è mai stata messa in discussione dal lavoratore ovvero dalle stesse OO.SS. in sede di esame congiunto ed in sede amministrativa;

- con il secondo motivo la società denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell'art. 4, co. 9, della l. n. 223/1991 anche in relazione all'art. 152 cod. proc. civ. Lamenta che la Corte territoriale abbia erroneamente ritenuto che il mancato rispetto del termine di sette giorni previsto dall'art. 4, co. 9, come modificato dalla I. n. 92/2012, potesse essere idoneo ad inficiare la validità del recesso;

- i motivi sono manifestamente infondati alla luce dei principi affermati da questa Corte (si vedano Cass. 22 novembre 2016, n. 23736 nonché Cass. 28 dicembre 2016 nn. 27206, 27207, 27208, 27209, 27210, 27211 rese in fattispecie del tutto analoghe);

- come è stato evidenziato, la scelta dell'imprenditore di cessare l'attività costituisce esercizio incensurabile della libertà di impresa garantita dall'art. 41 Cost., con la conseguenza che la procedimentalizzazione dei licenziamenti collettivi che ne derivano, secondo le regole dettate per il collocamento dei lavoratori in mobilità dall'art. 4 della l. n. 223 del 1991, applicabili alla fattispecie in esame per effetto dell'art. 24 della stessa legge, ed in particolare l'obbligo di comunicazione dei motivi della scelta, hanno la funzione di consentire il controllo sindacale sulla effettività della scelta medesima, allo scopo di evitare elusioni del dettato normativo concernente i diritti dei lavoratori alla prosecuzione del rapporto nel caso in cui la cessazione dell'attività dissimuli la cessione dell'azienda o la ripresa dell'attività stessa sotto diversa denominazione o in diverso luogo (cfr. Cass. n. 5516/03; Cass. n. 5700/04; Cass. 15643/05; Cass. 13297/07, la quale ultima ha precisato che l'estensione, ai sensi dell'art. 24, co. 2, della l. n. 223 del 1991 della disciplina prevista in materia di mobilità ai licenziamenti collettivi conseguenti alla chiusura dell'insediamento produttivo deve essere intesa nei limiti della compatibilità di tale disciplina con i risultati in concreto perseguibili in relazione alla cessazione dell'attività aziendale, e cioè in modo da assicurare ai lavoratori la tutela previdenziale e sociale, in accordo con la ratio della estensione dei detti meccanismi della l. n. 223 del 1991 ai casi di cessazione di attività);

- in precedenza, la Corte Costituzionale (sent. n. 6 del 1999) aveva sottolineato che "anche la cessazione dell'attività si vuole inserita in quella complessa concertazione attraverso) cui la normativa sulla mobilità tende a ridurre le conseguenze della crisi o della ristrutturazione dell'impresa sull'occupazione" e ciò in quanto la "messa in mobilità viene a coniugarsi con gli ulteriori meccanismi predisposti per la ricollocazione dei lavoratori" di talché "essa assurge ad espressione di un principio generale, che non può non valere anche quando ci si trovi in presenza della mera soppressione dell'impresa", perfino quando tale soppressione sia "operata al di fuori d'ogni procedura". Ed ha aggiunto che l'assimilazione logica della cessazione di attività alle ipotesi di licenziamento collettivo per "riduzione o trasformazione di attività o di lavoro", era coerente con quanto emergeva dai lavori preparatori: infatti il testo approvato originariamente dal Senato conteneva l'espressa previsione della inapplicabilità della normativa in esame all'ipotesi di "cessazione dell'attività di impresa per provvedimento dell'autorità giudiziaria"; ma questa limitazione venne poi soppressa nel testo approvato dalla Camera dei Deputati;

- alla stregua di tali condivise opzioni ermeneutiche, che trovano riscontro nel dato testuale insuperabile costituito dall'art. 24, co. 2, della l. n. 223 del 1991, che estende alle imprese che intendono cessare l'attività le disposizioni relative alle comunicazioni in terna di procedura di mobilità, deve considerarsi irrilevante, ai fini di cui trattasi, la cessazione dell'attività dell'azienda;

- inoltre, secondo l'orientamento ormai consolidato di questa Corte, in terna di licenziamenti collettivi, il requisito della contestualità della comunicazione del recesso al lavoratore e alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro, richiesto a pena d'inefficacia del licenziamento medesimo, non può che essere valutato, in una procedura temporalmente cadenzata in modo rigido ed analitico, e con termini molto ristretti, nel senso di una necessaria ed ineliminabile contemporaneità delle due comunicazioni la cui mancanza può non determinarne l'inefficacia, solo se sostenuta da giustificati motivi di natura oggettiva, da comprovare dal datore di lavoro (Cass. 23 gennaio 2009, n. 1722; Cass. 17 luglio 2009, n. 16776; Cass. 31 marzo 2011, n. 7490);

- ed ancora, in tema di licenziamento collettivo (secondo la disciplina antecedente alle modifiche introdotte con la l. 28 giugno 2012, n. 92), la contestualità fra comunicazione del recesso al lavoratore e comunicazione alle organizzazioni sindacali e ai competenti uffici del lavoro dell'elenco dei dipendenti licenziati e dei criteri di scelta, richiesta, a pena di inefficacia del licenziamento, dall'art. 4, co. 9, della l. n. 223 del 1991, si giustifica al fine di consentire alle organizzazioni sindacali (e, tramite queste, anche ai singoli lavoratori) il controllo sulla correttezza nell'applicazione dei menzionati criteri da parte del datore di lavoro, anche al fine di sollecitare, prima dell'impugnazione del recesso in sede giudiziaria, la revoca del licenziamento eseguito in loro violazione. Ne consegue che la funzione di tale ultima comunicazione implica che non possa accedersi ad una nozione "elastica" di contestualità, riferita anche alla data in cui il licenziamento abbia effetto, dovendosi ritenere irragionevole che, per non incorrere in una decadenza dal termine di cui all'art. 6 della l. 15 luglio 1966, n. 604, il lavoratore debba impugnare il licenziamento senza la previa conoscenza dei criteri di scelta (Cass. 29 aprile 2015, n. 8680; Cass. 28 ottobre 2015, n. 22024);

- ne risultano così esaltati i connotati di rigidità della procedura, con la conseguenza che "la riscontrata violazione determina di per sé, ai sensi della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 3, l'inefficacia del licenziamento" (così Cass. n. 8680/2015 cit.);

- alla stregua di tutto quanto precede è corretta l'interpretazione della Corte di mento, che ha dato rilevanza, ai fini della violazione della disposizione in esame, al mancato rispetto del termine di sette giorni di cui alla intervenuta modifica legislativa (art. 1 co. 44 e dall'art. 2, co. 72, lett. d), L. 28 giugno 2012, n. 92: "All'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, al secondo periodo, la parola: "contestualmente" è sostituita dalle seguenti: "entro sette giorni dalla comunicazione dei recessi" e dall'art. 2, comma 72, lett. d) della medesima legge: "All'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: 'le procedure di mobilità" sono sostituite dalle seguenti: 'la procedura di licenziamento collettivo") che, lungi dall'avere carattere dirimente non è meno cogente della precedente "contestualità", secondo l'interpretazione data da questo giudice di legittimità;

- ricorre con ogni evidenza il presupposto dell'art. 375, n. 5, cod. proc. civ. per la definizione camerale del processo;

- in conclusione la proposta va condivisa e il ricorso va rigettato;

- la regolamentazione delle spese segue la soccombenza;

- va dato atto dell'applicabilità dell'art. 13, co. 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, co. 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna la società ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge e rimborso forfetario in misura del 15% da corrispondersi all'avv. E.B., anticipatario.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.