Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 17 marzo 2017, n. 6990

Licenziamento disciplinare - Lavoratore - Truffa - Erogazione mutui - Rapporto di dipendenza falsamente attestato - Omissione delle verifiche necessarie

Svolgimento del processo

 

Con sentenza del 28 gennaio 2014, la Corte d'Appello di Cagliari, confermava la decisione resa dal Tribunale di Cagliari e rigettava la domanda proposta da B.M. nei confronti di Banca Intesa San Paolo S.p.A. avente ad oggetto la declaratoria di illegittimità del licenziamento disciplinare intimatogli per aver erogato una serie di mutui personali tra il novembre 2005 ed il febbraio 2006 a persone che falsamente avevano attestato un rapporto di dipendenza e che comunque risultavano tutte persuase da tale F.C. che il prodotto finanziario richiesto non necessitava di documentazione reddituale.

La decisione della Corte territoriale discende dall'aver questa ritenuto non generica, in quanto idonea a garantire il diritto di difesa del lavoratore, la contestazione elevatagli e, sussistente, alla luce delle risultanze istruttorie, anche a fronte della carenza di prova di un accordo tra il M. e il C. o il D. volto a favorire la truffa ai danni della Banca, l’invocata giusta causa di licenziamento, stante le caratteristiche oggettive della condotta, concretantesi nell'omissione delle verifiche necessarie non escluse dalla procedura informatica di valutazione della solvibilità del cliente, l'elemento soggettivo che la connota, dato dalla consapevolezza dell'illecito ed il ruolo rilevante rivestito dal M. quale direttore di filiale.

Per la cassazione di tale decisione ricorre il M., affidando l'impugnazione a tre motivi cui resiste, con controricorso la Banca.

 

Motivi della decisione

 

Con il primo motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 7. L. n. 300/1970 e dell'art. 2119 c.c. in una con il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, censura la statuizione di rigetto resa dalla Corte territoriale in ordine all'eccezione di genericità della contestazione disciplinare elevata a carico del ricorrente, senza dare rilievo al dato per cui in essa la Banca si era limitata ad indicare i passaggi attraverso i quali l'erogazione del credito si era manifestata essere frutto di un illecito perpetrato a suo danno, ma non le irregolarità in cui sarebbe incorso il ricorrente idonee a rilevare le carenze del suo agire in funzione impeditiva dello stesso.

Il secondo motivo, con il quale il ricorrente denuncia, in una con il vizio di motivazione, la violazione e falsa applicazione dell’art. 2119 c.c. e dell'art. 27 comma 2, Cost., è inteso a censurare l'iter logico giuridico seguito dalla Corte territoriale in sede di valutazione della ricorrenza della giusta causa, che assume pregiudizialmente condizionata dal convincimento, maturato in anticipo rispetto al giudizio penale e dunque in contrasto con la presunzione di innocenza, della consapevolezza, se non della partecipazione, da parte del ricorrente al disegno criminoso ordito ai danni della Banca.

Nel terzo motivo si deduce un ulteriore vizio di motivazione nonché la violazione e falsa applicazione dell'art. 2104 c.c. e, in modo singolare, la violazione delle circolari emanate dalla Banca nn. 780/2003, 202/2005 e 515/2004 per censurare il giudizio espresso dalla Corte territoriale in ordine all'osservanza dell'obbligo di diligenza, inficiato, a detta del ricorrente, dall'aver la Corte medesima assunto a parametro direttive aziendali non più vigenti.

Considerata nel suo complesso, la svolta impugnazione si risolve nella riproposizione della versione dei fatti prospettata dal ricorrente già in sede di gravame, per la quale questi si riteneva raggiunto da una contestazione generica, in quanto riferita alla concessione da parte del ricorrente di una pluralità di mutui, rivelatasi poi strumento per l'attuazione ad iniziativa di terzi di una truffa ai danni della Banca, senza che, in relazione ad essa, al medesimo ricorrente fosse addebitata alcuna specifica irregolarità, del resto non ravvisabile, essendosi egli attenuto a quanto prescritto da circolari interne emanate dalla stessa Banca, che, ai fini della concessione di quel particolare prestito, indicavano come sufficiente la verifica automatica della solvibilità dei richiedenti, di modo che l'intimato licenziamento per giusta causa doveva ritenersi illegittimamente fondato su una presunzione di colpevolezza, ovvero sul ritenuto suo coinvolgimento nel disegno criminoso attuato in danno della Banca, rimasto indimostrato e smentito dal non essere a lui da ciò rivenuto alcun vantaggio economico.

Posta l'impugnazione in questi termini, i tre motivi su cui la stessa si articola, che sembra qui opportuno trattare congiuntamente, si rivelano infondati, prescindendo del tutto dallo sviluppo logico e giuridico della pronunzia resa dalla Corte territoriale.

Questa, in effetti, supera l'eccezione di genericità della contestazione, giungendo a ritenere che il fatto stesso della reiterata concessione di quei mutui possa configurare lo specifico addebito mosso al ricorrente, facendo plausibilmente leva sulla stessa percezione in quel senso avvertita dal ricorrente, il quale non a caso si è compiutamente difeso - il che è sufficiente sul piano giuridico ad escludere la denunciata genericità dell'addebito - su entrambi i versanti cui quella imputazione poteva condurre, quello più grave e impervio, che il ricorrente non ha mancato di strumentalizzare in termini di illegittima anticipazione di un giudizio di condanna per il reato di truffa di cui quella concessione è stata strumento, relativo alla sua compartecipazione al disegno criminoso e quello più ridimensionato e praticabile, relativo all'irregolarità, alla stregua delle direttive aziendali, di quella concessione.

Un dualismo dal quale la Corte territoriale si smarca, oculatamente optando per la seconda via, quella dell'irregolare gestione delle pratiche di mutuo, opzione che la sottrae alla censura di cui al secondo motivo con la quale il ricorrente mirerebbe a sostenere l'illegittimità dell'impugnata sentenza per essere questa fondata su un'indimostrata presunzione di colpevolezza nel reato perpetrato ai danni della Banca.

E tale opzione non impedisce alla Corte stessa una valutazione della condotta del ricorrente nel senso della configurabilità della stessa come mancanza rilevante sul piano disciplinare, basata sulla confutazione della tesi, che qui il ricorrente si limita a riproporre, senza addurre replica alcune alla posizione espressa dalla Corte, con la censura di cui al terzo motivo, che, per ciò stesso, si rivela inconferente, confutazione espressa in termini tali per cui la circolare interna n. 202/2005, nell'introdurre un sistema automatico di verifica della solvibilità dei clienti, lungi dal determinare, come qui ancora sostiene il ricorrente, l'effetto abrogativo della precedente circolare n. 780/2003, non esonerava dal procedere alla verifiche indicate in quest'ultima circolare, da ritenersi perciò ancora vigente, rappresentando la procedura informatica un mero ausilio per la valutazione del c.d. merito creditizio.

Legittima deve altresì ritenersi la conclusione cui la Corte territoriale perviene in ordine alla ricorrenza dell'invocata giusta causa di recesso all'esito del giudizio di proporzionalità della sanzione, conclusione avvalorata dall'affermata natura dolosa dell’elemento intenzionale che qualifica la condotta, che la Corte stessa pone non sul terreno scivoloso della compartecipazione del ricorrente al disegno criminoso, dove ancora una volta il ricorrente tenta di portarla per sostenere l'illegittimità dell'affermazione stessa, bensì su quello della consapevolezza della sua attuazione da parte di terzi, facendola discendere dal convincimento, congruamente motivato sul piano logico e giuridico e, comunque, non fatto oggetto di specifica impugnazione, per cui il ricorrente, anche in considerazione del suo ruolo apicale, non poteva non avvedersi della cosa, conoscendo personalmente colui che sarebbe stato poi identificato come l’ideatore della truffa, avendo direttamente curato l'istruttoria delle domande di mutuo e riscontrato la loro provenienza da soggetti tutti presentati dal medesimo personaggio, tutti richiedenti importi simili e tutti asseritamente legati da un rapporto di lavoro con le stesse due o tre aziende ed avendo contezza del fatto che gli stessi nei giorni immediatamente successivi all'erogazione avevano emesso assegni tratti sui conti correnti accesi contestualmente all'erogazione in favore dell'ideatore della truffa.

Il ricorso va dunque rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 100,00 per esborsi ed euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13