Giurisprudenza - CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 20 ottobre 2016, n. 21311

Esposizione all'amianto - Livello di esposizione - Accertamento del diritto alla maggiorazione contributiva

Svolgimento del processo

 

Con sentenza n.27/2010, depositata 1.2.2010, la Corte d'Appello di Genova, rigettava l'appello proposto da B. C., più altri tre litisconsorti, avverso la sentenza del tribunale di Savona che aveva rigettato la loro domanda intesa ad ottenere l'accertamento del diritto alla maggiorazione contributiva per esposizione all'amianto prevista dall'art.13, comma 8 della legge 257/1992 e succ. mod. per l'attività da essi espletata presso l'attuale S.p.a. S. G. V.

A fondamento della decisione la Corte d'Appello sosteneva che il diritto invocato non sussistesse perché le consulenze tecniche d'ufficio espletate in appello, come già quella in primo grado con i relativi chiarimenti, avevano accertato una esposizione del lavoratori a rischio amianto largamente inferiore (60 ff/l) rispetto alla soglia richiesta come limite minimo dal d.lgs. 277/1991 (100 ff/l). Osservava inoltre che non si conoscesse la situazione reale di rischio in cui avevano operato i ricorrenti, cui competeva l'onere di provare l'esposizione qualificata; che il nuovo ctu aveva tenuto conto delle mansioni svolte dagli appellanti come addetti alle macchine per la produzione del vetro e solo occasionalmente alla manutenzione di esse; che, tenuto conto della c.d. tecnica della simulazione numerica, il ctu aveva correttamente accertato il livello di esposizione predetto.

Per la cassazione di questa sentenza, ricorrono i quattro lavoratori con due motivi. Resiste l'INPS con controricorso. Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

 

Motivi della decisione

 

1. - Col primo motivo il ricorso deduce la violazione dell'art. 13 l. 257/1992 artt. 24 e 31 d.lgs. 277/1991 (in relazione all'art. 360 c.p.c. nn. 3 e 5 c.p.c.); la violazione del principio di uguaglianza e di parità di trattamento di cui all'art. 3 Cost. in relazione alla violazione dell'art.116 c.p.c.; la violazione e falsa applicazione di norme di diritto e l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio. Il motivo censura la relazione del ctu, fondata sulla c.d. simulazione numerica, per non aver tenuto conto delle peculiarità della causa e degli esiti favorevoli della ctu relativa a G. B. in causa analoga davanti alla stessa Corte d'Appello. Inoltre censura la sentenza alla luce della pronuncia resa in un caso identico a quello dei ricorrenti dal Tribunale di Savona (in cui i lavoratori riconosciuti esposti con sentenza n.121/2009 erano operatori di macchina IS come i ricorrenti); e rispetto ai quali quindi i ricorrenti hanno subito una evidente disparità di trattamento. Si addebita inoltre alla Corte territoriale di non aver motivato in merito alla diversità degli esiti delle ctu, assumendo come motivo della decisione unicamente la valutazione della ctu espletata in appello.

1.1 Il motivo è inammissibile e comunque infondato. Anzitutto perché mira ad un riesame critico della relazione peritale (fondata sulla c.d. simulazione numerica, in mancanza di altri elementi in ordine "alla situazione concreta in cui hanno operato" che pur competeva ai ricorrenti dedurre e provare nel giudizio) ed ad una nuova complessiva disamina delle risultanze processuali, in dissenso dalla valutazione del ctu. Un giudizio che solo il giudice di merito è abilitato a fare valutando gli elementi probatori in suo possesso, con apprezzamento di situazioni di fatto non suscettibile di riesame in sede di legittimità se congruamente motivato, come risulta anche dalla giurisprudenza di questa Corte sul tema della valutazione dell'esposizione necessaria ai fini del riconoscimento dei benefici previdenziali in favore dei lavoratori esposti all' amianto ad amianto (Sez. L, Sentenza n. 3095 del 13/02/2007).

1.2 Inoltre il motivo non è autosufficiente in quanto non documenta quando e come le vicende relative alle altre ctu siano state portate a conoscenza del ctu e della Corte d'Appello nel caso di specie. Ma anche perché non riporta testualmente nel corpo del ricorso tutte le circostanze di fatto da cui si desume la pretesa violazione del principio di parità, che il ricorso si limita ad affermare, ma non a giustificare in modo documentato. Nel ricorso non sono trascritte le varie ctu, neppure nelle loro parti salienti; essendosi i ricorrenti limitati ad una minima estrapolazione insufficiente a dimostrare anche soltanto quanto affermato in merito alla analogia o all'identità delle fattispecie giudicate nei vari procedimenti.

1.3 In ogni caso la censura non può essere accolta perché la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo controllo, non essendo quello di cassazione un terzo grado di giudizio il cui compito sia di verificare la fondatezza di ogni affermazione effettuata dal giudice di appello nella sentenza. Esso è invece (Cass. Sez. 5, sentenza n. 25332 del 28/11/2014) un giudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi. Ne consegue che la parte non può limitarsi a censurare la complessiva valutazione delle risultanze processuali contenuta nella sentenza impugnata, contrapponendovi la propria diversa interpretazione, al fine di ottenere la revisione degli accertamenti di fatto compiuti; ma deve promuovere specifiche censure nei limiti dei motivi consentiti dalla legge.

1.4 Nel caso in esame il motivo neppure deduce, come avrebbe dovuto (ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) alcuna omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione come riferita ad un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storiconaturalistico), bensì propone mere questioni di prevalenza, attendibilità e concludenza del ragionamento probatorio utilizzato ai fini della decisione dal giudice di merito; come tali del tutto irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate.

1.5 Si tratta inoltre di un motivo infondato in quanto, come ben spiegato nella sentenza impugnata, il ctu giustifica il diverso livello di esposizione dei ricorrenti, rispetto agli addetti alle macchine, proprio in ragione della diversità delle mansioni.

1.6 Deve essere ancora osservato che il riconoscimento dei benefici ex art. 13, comma 8° I. 257/1992 per altri dipendenti dell'azienda dove lavoravano i ricorrenti non comporta vizio di motivazione, né violazione di legge, se non è provato anzitutto che si trattasse di pronunce rese sui medesimi fatti (periodi, mansioni, ambienti e lavorazioni). Inoltre, l'asserito contrasto delle conclusioni delle ctu espletate in cause diverse non induce, di per sé, errore alcuno, in quanto andrebbe comprovato che si tratti pure di cause fondate, oltre che sugli stessi fatti, anche su medesime allegazioni e deduzioni e sulle medesime premesse probatorie, dal punto di vista dello sviluppo processuale.

Nel caso di specie la Corte d'Appello ha addebitato ai ricorrenti l'omessa deduzione di circostanze di fatto atte a provare il diritto invocato ("non si conosce la situazione reale in cui hanno operato i ricorrenti cui si badi compete l'onere di provare l‘esposizione a rischio qualificata in quanto fatto costitutivo della pretesa") e la relativa affermazione è rimasta pure priva di censura.

1.6 Inoltre la mera omessa motivazione da parte del giudice sul contrasto delle perizie rese in cause diverse non è poi vizio che rivesta i caratteri della decisività ai fini della decisione. In quanto se da una parte occorrerebbe comprovare che si tratti di vicende sovrapponibili sui piano dei fatti e dello sviluppo processuale; dall'altra (ai fini dell'art. 360 n. 5 c.p.c.) andrebbe pure allegato la decisività del vizio; laddove la divergenza degli accertamenti non è di per sé sola considerata sintomatica della fallacità del l'accerta mento svolto in una o nell'altra causa. In quanto andrebbe pure spiegato per quali ragioni avrebbe errato il perito nominato nella causa in cui è stata pronunciata la sentenza oggetto di ricorso che si chiede di cassare.

2. Col secondo motivo si denuncia la violazione dell'art. 13 l. 257/1992 artt. 24 e 31 dlgs.277/1991 (in relazione all'art. 360 c.p.c. nn, 3 e 5 c.p.c.). Violazione e falsa applicazione di norme di diritto e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio , laddove la sentenza ritiene che il limite 0,1 ff/cc di cui all'art.24 d.lgs. 277/1991 possa costituire il parametro cui commisurare a livello quantitativo l'esposizione rilevante ai fini del benefici contributivi, potendo invece essere all'uopo sufficiente anche un'inferiore esposizione, purché perdurante da oltre dieci anni.

2.1 Il motivo non è fondato alla luce dell'orientamento giurisprudenziale univoco e consolidato espresso in materia da questa Corte (v. per tutti Cass.13497/2013), in collegamento con quello del Giudice delle leggi (sentenze nn. 5/2000 e 434/2002), e secondo cui il livello quantitativo delle fibre è insito nella natura del beneficio pensionistico (previsto dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8) il quale spetta unicamente ai lavoratori che, in relazione alle lavorazioni cui sono stati addetti e alle condizioni dei relativi ambienti dì lavoro, abbiano subito per più di dieci anni (periodo in cui vanno valutate le pause fisiologiche, quali riposi, ferie e festività), un'esposizione qualificata a polveri di amianto. Detto limite quantitativo (pari a 0,1 fibre di amianto per centimetro cubo, in rapporto ad un periodo lavorativo di otto ore), quale soglia il cui superamento implica la valutazione della relativa posizione di lavoro come esposta ad un rischio qualificato e concreto, era desunto dapprima dalla legislazione preventiva fissata nel D.Lgs. n. 277 del 1991, artt. 24 e 31; quindi nell'art. 59-decies D.Lgs, 25 luglio 2006, n. 257; ed in seguito nell'art. 254 del D.Lgs. 81/2008.

2,2. In relazione alla specifica questione del riconoscimento del beneficio pensionistico, la stessa soglia risulta pure autonomamente fissata dall'art. 47, 3° comma del D.L. n. 269 del 2003 (conv., con modificazioni, nella L. n. 326 del 2003), che, se ha modificato ratione temporis la portata e la misura del beneficio contributivo accordato, ha, comunque, confermato la necessità, anche con riferimento al periodo pregresso, di una soglia di esposizione quantitativamente precisata (cfr. Cass. 21257/2004; Cass. 400/2007).

3. Le considerazioni sin qui svolte impongono dunque di rigettare il ricorso e di condannare la ricorrente, rimasta soccombente, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna le parti ricorrenti al pagamento delle spese processuali liquidate in e 2100 di cui € 2000 per compensi professionali, oltre il 15% di spese generali ed accessori di legge.