CCNL Unionmeccanica: in sede di stesura del testo, siglato accordo sulla Banca ore solidale

Sottoscritte, il 9/4/2018, tra UNIONMECCANICA e FIM-CISL, FIOM-CGIL e UILM-UIL, le linee guida per l’applicazione della banca ore solidale, e una dichiarazione comune sull’elezione dei Rappresentanti dei Lavoratori  per la Sicurezza

 

Il giorno 9/4/2018 si sono incontrate le Parti del settore Metalmeccanica Piccola Industria Confapi, per concludere la stesura definitiva del testo del CCNL UNIONMECCANICA, che sarà poi distribuito ai lavoratori da parte delle aziende, nei prossimi mesi.
In tale sede, si è sottoscritto l’accordo relativo alle linee guida per l’applicazione della Banca ore solidale nelle aziende che applicano il CCNL Unionmeccanica, ed è stata presentata una dichiarazione delle OO.SS. Fim, Fiom e Uilm relativa alle regole sulla elezione, nelle stesse aziende, dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Linee guida per l'applicazione dalla Banca delle ore solidale
La Banca delle ore solidale può essere attivata, oltre che per la fattispecie legale di assistenza di figli minori che necessitano di cure costanti, anche per le situazioni di grave necessità che abbiano determinato fra i lavoratori dell'azienda l'esigenza di aiutare i colleghi interessati attraverso la cessione volontaria, a titolo gratuito, di quote di P.a.r. accantonate in conto ore o di ferie aggiuntive monetizzabili.
Le quote di ferie aggiuntive e di P.a.r. cedibili sono quelle accantonate per le quali non sia stata già versata la contribuzione previdenziale.
Le quote di ferie aggiuntive e di P.a.r. ceduti e confluiti nella Banca ore solidale sono valorizzati sulla base della retribuzione goduta dal lavoratore cedente al momento della cessione; la massa monetaria così determinata sarà divisa per la retribuzione oraria del lavoratore fruitore dei permessi al fine di identificare il numero di ore di permesso a cui egli avrà diritto.
Le ore sono cedute al loro valore lordo nominale in quanto la contribuzione e la tassazione saranno applicate sulle ore di permesso che saranno fruite dal lavoratore beneficiario.
Nell'accordo o regolamento aziendale sono stabiliti:
- le situazioni per le quali si decide di avviare l'istituto;
- i tempi e le modalità di adesione;
- il periodo entro il quale il beneficiario potrà godere dei permessi aggiuntivi;
- l'eventuale proroga dell'istituto;
- la gestione degli eventuali residui della Banca ore solidale non fruiti; in mancanza di regolamentazione aziendale, gli eventuali residui della Banca ore solidale rientreranno nella disponibilità dei lavoratori cedenti in misura proporzionale rispetto alla quantità di retribuzione equivalente delle ore cedute.

Dichiarazione comune di Fim-Fiom-Uilm a Unionmeccanica-Confapi sugli RLS
Tale dichiarazione comune elenca le regole da applicare per l'elezione delle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza nelle aziende, in coerenza con l'Accordo Interconfederale del 20/9/2011.
Il presente Regolamento decorre dall’1/5/2018.
Numero componenti:

Premesso che in tutte le unità produttive è eletto il/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza (RLS) e che gli RLS durano in carica 3 anni, la determinazione del numero nelle unità produttive, si prevede quanto segue:
Unità produttive fino a 15 dipendenti:
- 1 RLS eletto dai lavoratori al loro interno unità produttive oltre i 15 dipendenti.

Nelle unità produttive oltre i 15 dipendenti gli RLS da eleggere sono almeno:
- 1 RLS da 16 a 200 addetti
- 3 RLS da 201 a 1000 addetti
- 6 RLS oltre 1000 addetti.
Nelle unità produttive da 201 a 300 addetti, qualora la RSU sia pari a 3 componenti, i rappresentanti per la sicurezza sono individuati con le modalità di seguito indicate: nel numero di almeno due RLS tra i componenti la RSU, cui si aggiunge un rappresentante per la sicurezza, non RSU, eletto con le medesime modalità.
Qualora la RSU risulti composta da un numero superiore di componenti rispetto a quelli previsti dall'Accordo Interconfederale del 20/9/2011 gli RLS saranno individuati tra i componenti la RSU.
Monte ore
Per l'espletamento dei compiti previsti dall'art. 50 del D.Lgs. 9/4/2008, n. 81 e successive modificazioni i permessi per ogni RLS sono almeno pari a:

- fino a 5 dipendenti: 12 ore

- da 6 a 15 dipendenti: 30 ore

- da 16 a 49 dipendenti: 40 ore

- da 50 a 100 dipendenti: 50 ore

- da 101 a 300 dipendenti: 70 ore

- da 301 a 1000 dipendenti: 72 ore

- oltre 1000 dipendenti: 76 ore